Pacchetto anti-crisi, un puzzle di interventi

Il decreto legge contiene alcune azioni a sostegno della finanza aziendale

Oltre ai provvedimenti a sostegno delle famiglie, il decreto legge contiene alcune azioni a sostegno della finanza aziendale come la riduzione dell’acconto Ires e Irap, il versamento dell’Iva “per cassa”, nonché una ridistribuzione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. Ma si stringono i cordoni per la ricerca e il risparmio energetico


Un momento storico così delicato impone un ripensamento strutturale dei modelli di governance dell’economia mondiale. Secondo molti, la crisi economica e finanziaria dei mercati potrebbe non essere di breve durata e tale considerazione dovrebbe spingere Stati e organismi internazionali ad esplorare nuove forme di intervento nell’economia, di breve, medio e lungo periodo. Sulla scorta di tali considerazioni, il governo ha emanato il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che si configura, ad un’analisi di prima battuta, come un intervento di natura prevalentemente congiunturale. Il titolo del provvedimento reca misure integrate a favore delle famiglie, del sistema delle imprese e per ridisegnare il quadro strategico nazionale.


Le misure adottate
Il decreto si compone di cinque titoli. Il Titolo I contiene misure di sostegno alla famiglia e contempla azioni diversificate in termini di attribuzioni di aiuti. Tra queste, un bonus straordinario (compreso tra 200 e 1.000 euro) ai cittadini residenti che compongono un nucleo familiare a basso reddito da lavoro dipendente, pensione o assimilati. Ci sono, poi, le misure di favore sui mutui prima casa e quelle concernenti l’istituzione di un fondo per favorire l’accesso ai prestiti da parte delle famiglie alle prese con le spese dovute all’arrivo di un nuovo figlio.


A queste azioni si aggiungono quelle di contenimento degli oneri finanziari a carico dei cittadini; sul punto è prevista, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2008) e fino al 31 dicembre 2009, la sospensione dell’efficacia delle norme che autorizzano o obbligano organi di Stato a emanare atti per adeguare diritti, contributi e tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, ad eccezione dei provvedimenti per il recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe del servizio idrico.


Il Titolo II contiene norme a sostegno dell’economia, che vanno dalla riduzione di tre punti percentuali dell’acconto Ires e Irap, alla proroga della detassazione dei salari di produttività, con innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del reddito massimo per beneficiare dell’aliquota agevolata e con incremento da 3.000 a 6.000 euro del salario di produttività agevolato fiscalmente. Altre azioni di sostegno all’economia consistono nel pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva riscossione dei corrispettivi, nella riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese e nella rivisitazione degli studi di settore, soprattutto in alcune aree del Paese, al fine di rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura.


Un’ulteriore previsione interessa misure di contrasto della crisi attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all’economia – e un congruo livello di patrimonializzazione del sistema bancario – il Ministero dell’Economia è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell’art. 2351 del Codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni siano negoziate su mercati regolamentati.


Il Titolo III delinea, in funzione anticrisi, il quadro strategico nazionale e contiene norme straordinarie per l’accelerazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, per il finanziamento della legge obiettivo, per la detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà, oltre che disposizioni in materia di recupero di aiuti illegittimi.


Il Titolo IV – recante disposizioni in materia di servizi pubblici – contiene interventi a sostegno dei trasporti pubblici locali e delle ferrovie, norme relative ai meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali, disposizioni in materia di Iva nei servizi televisivi, di indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale e di Lsu scuola.


Incentivi per il “rientro dei cervelli”
L’art. 17 del decreto contempla misure incentivanti per favorire il rientro in Italia di studiosi residenti all’estero. Ad essere agevolati saranno i docenti e i ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e vi abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università per almeno 2 anni continuativi. Al fine di favorire lo stabile rientro in Italia, è previsto che, nell’ipotesi in cui, dalla data di entrata in vigore del decreto o in uno dei 5 anni successivi, i predetti soggetti vengano a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti, i loro redditi di lavoro dipendente o autonomo saranno imponibili solo per il 10% ai fini delle imposte dirette e non concorreranno alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. L’incentivo è, però, a tempo e si applica nel periodo di imposta in cui lo studioso diviene residente nel territorio italiano e nei 2 periodi successivi (sempreché permanga la residenza fiscale in Italia).


La norma prevede, inoltre, modifiche alle disposizioni regolanti le condizioni per l’attribuzione del credito d’imposta alla ricerca (di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della Finanziaria 2007). Il bonus, attribuibile nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, e del 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, spetta ora anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.


Riassegnazione di risorse e finanziamento legge obiettivo
Al fine di contrastare la crisi economica internazionale, il Cipe, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, attraverso la riprogrammazione delle risorse utilizzabili, assegnerà una quota del denaro nazionale disponibile del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per l’occupazione e formazione e al Fondo infrastrutture. Resta fermo, in ogni caso, il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85% delle risorse e il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.


All’art. 17 del decreto sono previste misure tese a rifinanziare la legge obiettivo. In dettaglio, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, è autorizzata la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.


Bonus ricerca ed efficienza energetica
Nel quadro dei meccanismi di controllo delineati dal Governo per garantire trasparenza delle agevolazioni fiscali sono state introdotte diverse condizioni di restrizione sul fronte della fruibilità degli incentivi. Il primo ad essere interessato è ancora il credito d’imposta per la ricerca (di cui all’art. 1, commi da 280 a 283 della Finanziaria 2007) a favore del quale si prevede uno stanziamento complessivo di 375,2 milioni di euro per l’anno 2008, di 533,6 milioni di euro per il 2009, di 654 milioni di euro per il 2010 e di 65,4 milioni di euro per il 2011. A fronte dello stanziamento citato, e al fine di garantire la certezza delle strategie di investimenti, i diritti acquisiti e la copertura finanziaria, viene stabilito, anche per l’incentivo in parola, che i potenziali fruitori debbano richiedere preventivamente l’assegnazione del beneficio per via telematica all’Agenzia delle entrate.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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