Obbligo di registrazione per i siti Internet

La nuova normativa prevede annche una multa per chi non registra il sito

12 maggio 2004 Come spesso succede per capirne qualcosa di più bisognerà aspettare l’emanazione del regolamento attuativo; di certo c’è il fatto che probabilmente di una legge simile non se ne sentiva di certo il bisogno. Stiamo parlando della legge 106/2004 (“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”) secondo la quale chi abbia un sito Internet con informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle due biblioteche centrali di Firenze e di Roma: In caso contrario rischierà una multa fino a 1500 euro.
Già pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge in pratica obbligherà tutti i gestori di siti Web a comunicarne i contenuti (via mail o inviando un cd?) alle due biblioteche che chissà dove archivieranno terabyte di dati.
La nuova normativa che entrerà in vigore dopo l’emanazione del regolamento attuativo per il quale bisognerà aspettare altri sei mesi ha già provocato molte proteste anche perché numerosi sono i punti oscuri.
Secondo l’Unione nazionale consumatori è persecutoria, inutile e ingestibile. ”Centinaia di migliaia di utenti con un sito internet -scrive l’Unione consumatori- dovranno inviare ogni anno alle due biblioteche centrali, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso’‘. Oltre a questo bisogna capire che è esente da questo obbligo. La sanzione infatti è commisurata al valore commerciale del documento il che potrebbe significare che il sito personale con le foto di famiglia o quello che pubblica una rivista gratuita potrebbe non essere obbligato all’invio. Non è chiaro poi come regolarsi di fronte all’aggiornamento dei siti. Proprio il regolamento dovrebbe stabilire “i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti”.
Il testo di legge è reperibile a questo indirizzo:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm

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