Nuovo criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni

L’Inps ha corretto i criteri per il calcolo dei limiti alla durata della cassa integrazione guadagni

Con la circolare n. 58 del 20 aprile 2009 l’Inps ha corretto i criteri per il calcolo dei limiti alla durata della cassa integrazione guadagni. L’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, infatti, stabilisce che «l’integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi». Tali limiti – trimestrale e mensile – non tengono conto dell’attuale tipologia di organizzazione lavorativa, caratterizzata da un’estesa flessibilità, e dell’assetto orario che le imprese intendono adottare nello svolgimento dell’attività produttiva, soprattutto in questo periodo. La modifica dunque è una conseguenza della reinterpretazione della norma da parte del Ministero del lavoro per l’attuale momento di crisi del Paese. Il nuovo calcolo prenderà in considerazione le singole giornate di sospensione dal lavoro e non più la settimana. Pertanto, verrà ritenuta come usufruita una settimana di Cig una volta che siano stati raggiunti sei giorni (cinque in caso di settimana corta) di sospensione. Le aziende dovranno segnalare la scelta della nuova modalità di calcolo poiché dovrà essere valutata dalle Commissioni Provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale.


Inps, circ. n. 58 del 20 aprile 2009



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

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