Nuovi investimenti, partita la corsa al credito di imposta

È ufficialmente partita, lo scorso 13 giugno, la nuova stagione del bonus investimenti previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06)

L’agevolazione spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Ma per poterne beneficiare è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un apposito formulario


È ufficialmente partita, lo scorso 13 giugno, la nuova stagione del bonus investimenti previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06).


Da tale data, infatti, è stato possibile provvedere all’invio dei formulari riepilogativi sugli investimenti ammessi alle agevolazioni.


Tale adempimento è stato fortemente caratterizzato dal contenuto del Dl 97/08, in base al quale l’incentivo ha perso la sua veste di automaticità e, soprattutto, adottato una sorta di spartiacque fra gli investimenti “avviati” sino al 2 giugno 2008 (data di entrata in vigore del Dl 97/08) e quelli successivi a tale data. Il formulario è stato inviato attraverso il modello telematico Fas, all’interno del quale è stato possibile riassumere gli elementi essenziali dei programmi di spesa candidati all’ottenimento dell’agevolazione.


Prima di approfondire, quindi, le caratteristiche del modello, è opportuno soffermarsi sulle connotazioni della nuova versione dell’agevolazione.


Agevolati i soli investimenti iniziali
Il credito d’imposta in argomento spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d’investimento iniziale, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce.


Il concetto di investimento iniziale è stato chiarito dalla circolare 38/E, che ha ricordato che, in conformità a quanto stabilito dagli orientamenti comunitari, lo stesso consiste in “un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento; l’ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente”.


Il regime di aiuto agevola esclusivamente l’acquisto di beni, materiali e immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. Si tratta di:



  • – macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 del Codice civile;

  • – programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

  • – brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.


Quanto agli impianti, la circolare 38/E ha chiarito che, sebbene sia espressamente prevista l’ammissibilità solo per quelli non infissi al suolo, in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici, gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità sono certamente agevolati. Ciò vale, quindi, anche per i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento. Diversamente, per i beni parzialmente incorporati in un bene immobile e, quindi, non interamente separabili dall’immobile stesso, questi saranno agevolabili limitatamente alla quota di costo relativa alla sola parte di essi separabile dall’immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali. Per intenderci, nel caso di un impianto elettrico o di un impianto di aria condizionata, saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili, senza che si renda necessario procedere ad alcun intervento sull’immobile.


Come detto, sono ammessi all’agevolazione anche i beni immateriali.


Tuttavia, la loro agevolabilità è condizionata al fatto che siano utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti e risultino ammortizzabili ai sensi dell’art.


103 del Tuir. Per evitare qualsiasi manovra elusiva, poi, è espressamente richiesto che gli stessi siano acquistati da terzi a prezzi di mercato, siano iscritti nell’attivo dell’impresa e permangano nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni. Sempre con riferimento ai beni immateriali, la norma, seppure con espresso riferimento alle sole Pmi e segnatamente alle reali esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ammette anche le acquisizioni di programmi informatici riferibili a “trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche”.


L’agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta in funzione dell’investimento netto realizzato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, attraverso l’acquisizione di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma.


Deve trattarsi, in ogni caso, di beni nuovi, assunti al costo di acquisto o di costruzione. Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l’acquisto obbligatorio dell’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Sono, in ogni caso, esclusi dal regime gli investimenti di mera sostituzione.


L’investimento è assunto al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti nell’esercizio e relativi alle medesime tipologie di beni oggetto dell’investimento agevolato. Ne deriva che, se il progetto d’investimento ha previsto l’acquisizione nel periodo d’imposta esclusivamente di nuovi impianti, lo stesso dovrà essere decurtato solamente degli ammortamenti degli impianti già esistenti nella struttura produttiva, senza conteggiare gli ammortamenti dei beni appartenenti alle restanti categorie agevolabili.


Vanno, invece, esclusi dal calcolo dell’investimento ammissibile gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione.


Le imprese che fruiscono del credito di imposta, entro la data della presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio sociale, dovranno apporre su ciascun titolo di spesa, relativo ai beni oggetto di agevolazione acquisiti nel medesimo esercizio, un timbro recante la seguente dicitura: “spesa agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 271-279, della legge 296/06, dichiarazione dei redditi presentata nell’anno …”.


Un’ulteriore formalità prescrive, ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 296/06, che i destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato Ce possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del Testo unico di cui al Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.


Va ricordato, infine, che la norma istitutrice del bonus sancisce l’incumulabilità dell’incentivo con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, tant’è che nel formulario dovrà rendersi un’attestazione, sottoscritta dal contribuente (o dal legale rappresentante), in cui lo stesso dichiara che l’agevolazione fiscale concessa nell’ambito del regime in oggetto non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, nemmeno se riconosciuti nell’ambito del regime del de minimis.


L’obbligo di invio del formulario
L’entrata in vigore del Dl 97/08 ha, come accennato, introdotto nel meccanismo di funzionamento dell’agevolazione una serie di importanti modifiche. Prima di tutto il bonus è stato sottoposto ad un vincolo massimo di spesa annua che, di fatto, ha destinato all’incentivo la somma complessiva di:


– 63,9 milioni di euro per l’anno 2008,


– 449,6 milioni per l’anno 2009,


– 725 milioni per l’anno 2010,


– 690 milioni per l’anno 2011,


– 707 milioni per l’anno 2012,


– 725 milioni per l’anno 2013,


– 742 milioni per l’anno 2014,


– 375 milioni per l’anno 2015.


Altra novità consiste nell’obbligo di invio di un formulario che, però, si atteggia in modo diverso a seconda che l’investimento sia stato avviato o meno entro il 2 giugno 2008. Dispone, infatti, la norma che:


a) “per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d’imposta”;


b) “per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle Entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a)”.


Dalla lettura della norma emerge che solo nella prima ipotesi il bonus conserverebbe il carattere di regime automatico d’incentivazione.


Il condizionale è motivato dal fatto che, nonostante l’automaticità, le domande sono comunque sottoposte ad un monitoraggio, che ne valuta l’agevolazione in funzione della loro dimensione quantitativa complessiva rapportata alle risorse disponibili. In pratica, automatico o non automatico, se i fondi sono terminati il bonus rimane in stand by.


Tuttavia, come lo stesso decreto specifica, anche nell’attribuzione delle risorse per gli anni successivi al 2008, i programmi di spesa già avviati al 2 giugno godono di un diritto di priorità nel riconoscimento dei fondi. Chi pertanto dovesse rimanere fuori dalla ripartizione delle risorse quest’anno, ha la certezza di vedersele assegnare dal 2009 al 2014.


Sul concetto di avvio dell’investimento, può dirsi che lo stesso è strutturalmente differente dalla realizzazione vera e propria del programma di spesa entro il 2 giugno, fattispecie che garantisce, ovviamente, anch’essa in ogni caso il diritto di priorità. Mentre la realizzazione è, infatti, comprovata dalla disponibilità di fatture, Ddt o altro, datati prima di tale termine, l’avvio dell’investimento è comprovato dalla disponibilità di documenti, diversi da quelli citati prima, che attestino inequivocabilmente la volontà dell’imprenditore di dare corso al programma di spesa. Tale attestazione, comunque, dovrà essere fornita con documentazione avente data certa.


Per fornire tale prova, quindi, non basteranno semplici accordi, seppure scritti, fra le imprese e terze parti. Per intenderci, sarà opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare 38/E a proposito del concetto di “avvio dell’investimento”. In base a tale indirizzo, la prova dell’inizio della realizzazione dell’investimento, potrà essere costituita:


– dal contratto (per gli immobili dal preliminare di compravendita), se registrato;


– dal versamento di acconti con bonifici bancari;


– dalla negoziazione di assegni;


– da documenti provenienti da terzi (ad esempio la certificazione del servizio postale);


– da ogni altro documento comprovante in modo non equivoco l’inizio della realizzazione dell’investimento.


Quanto all’ultima delle ipotesi citate – a carattere residuale – la prassi dell’Agenzia ha chiarito che la richiesta di permessi o concessioni fatte ad amministrazioni o enti per la realizzazione di iniziative imprenditoriali costituisce un’ipotesi di avvio dell’investimento dotato del requisito di “data certa”.


Per le operazioni avviate a partire dal 3 giugno 2008, invece, il bonus non scatta più “automaticamente”, ma deve essere preventivamente richiesto e autorizzato, mediante l’inoltro del formulario.


L’invio del modello avviene tramite il software Creditofas, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le domande saranno esaminate sulla scorta di un criterio cronologico di presentazione.


Per quanto riguarda i termini di presentazione, il modello Fas deve essere presentato:


– per i progetti di investimento già avviati alla data del 2 giugno 2008, dalle ore 10.00 dello scorso 13 giugno 2008 fino alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;


– per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.


La struttura del formulario Passando all’analisi del formulario, esso si presenta composto con un frontespizio e con due quadri informativi.


Nel frontespizio i contribuenti potranno indicare, come di norma, i propri dati anagrafici e di impresa e l’eventuale intermediario delegato alla presentazione del formulario, fornendo tutte le notizie sul soggetto responsabile della predisposizione del modello. Il frontespizio presenta, inoltre, numerose dichiarazioni che le imprese dovranno rilasciare al fine di avere accesso all’agevolazione.


Tra queste, quella che attesta che l’agevolazione non sarà combinata con altri aiuti a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale. Nel caso di un “grande progetto di investimento”, inoltre, l’impresa si impegna a trasmettere – anche successivamente – un esemplare del formulario anche al Ministero dello Sviluppo economico al fine di assicurare il rispetto della specifica disciplina comunitaria.


Nel primo dei quadri informativi (quadro A), l’impresa beneficiaria dovrà descrivere l’investimento avviato o da realizzare in funzione delle diverse tipologie di spesa. A tal riguardo, ogni singola riga consente l’indicazione dell’investimento lordo relativo alle dette tipologie, nonché gli ammortamenti relativi alla medesima categoria di beni.


Infine, nel quadro B, l’impresa, oltre ai dati riepilogativi dell’investimento, dovrà fornire una breve descrizione del programma di spesa esposto nel formulario.


Si evidenzia che per le imprese che hanno avviato l’investimento successivamente al 2 giugno 2008, lo stesso decreto legge ha imposto dei limiti quantitativi e temporali al sostenimento delle spese. In particolare, i soggetti beneficiari possono pianificare l’investimento nell’arco di un triennio (anno di accoglimento della prenotazione e i due successivi).


Nell’anno di accoglimento della prenotazione deve essere sostenuto almeno il 20% delle spese agevolabili e nell’anno successivo almeno il 60% delle predette spese. Qualora il beneficiario intenda pianificare l’investimento in un periodo di due o tre anni lo stesso è tenuto a ripartire i relativi costi in misura non inferiore alle predette percentuali.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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