Nuove regole per la dilazione dei debiti contributivi nei confronti dell’Inps

Nella circolare dello scorso 3 agosto, l’Inps illustra le nuove modalità di dilazione dei debiti contributivi vantati, al fine di definire uguali condizioni di accesso al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale.

La situazione di crisi che attanaglia l’economia del nostro Paese ha messo in seria difficoltà il sistema imprenditoriale italiano composto soprattutto da piccole e medie aziende, le quali sempre più spesso non riescono ad onorare i propri debiti (per oneri sociali ed assistenziali) con gli enti impositori. Questa congiuntura particolarmente difficile, accompagnata da una scarsa liquidità generata dalle imprese, ha imposto all’Inps di rivedere la disciplina della dilazione dei debiti contributivi (in attuazione delle determinazioni 250/09 e 106/10), in modo tale da creare uguali condizioni per l’accesso al pagamento in forma rateale della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009
Fino a oggi la disciplina delle rateazioni contributive era contenuta nella deliberazione del C.d.A. dell’Inps 288/95, con la quale il predetto organo, anche attraverso significative variazioni, era giunto alla definizione di un vero e proprio Testo unico della dilazione dei debiti contributivi.
In particolare, la citata deliberazione stabiliva che, per poter dare corso alla istanza di rateazione, il contribuente, all’atto della presentazione delle domanda, dovesse provvedere:

  • al versamento, in caso di aziende con dipendenti, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ovvero “e poste a carico dei lavoratori dipendenti”;
  • al versamento, in attesa della decisione della domanda stessa, di un acconto pari alla rata proposta o comunque non inferiore a 1/12 del debito per contributi, o per sole sanzioni, riconosciuto esplicitamente e incondizionatamente nei confronti dell’Istituto.

Nell’ambito di una iniziativa volta a dare maggiore omogeneità alla disciplina, il quadro sopra descritto è stato modificato dalla determinazione del C.d.A. dell’Inps 18 dicembre 2009, n. 250 che ha disposto l’abrogazione delle predette condizioni.
Infatti, le nuove condizioni introdotte dalla determinazione 250/09 prevedono che il contribuente, se datore di lavoro, ai fini della definizione della istanza di rateazione, non sia obbligato al pagamento, in un’unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori; così come viene escluso, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, l’obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione delle circolare in commento, il datore di lavoro potrà inserire l’importo delle ritenute operate al lavoratore nell’importo oggetto della dilazione.
Al riguardo, l’Inps fa presente che tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, in capo all’Istituto, di denuncia alla Autorità Giudiziaria della fattispecie di reato connessa all’omesso versamento dei contributi, punita con la reclusione e la multa.
L’Inps, inoltre, segnala che le predette modifiche oltre a favorire l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, hanno la finalità di agevolare lo snellimento delle procedure di definizione dell’attività istruttoria, consentendo l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.

Determinazione 7 maggio 2010, n. 106
Come anticipato, le modifiche introdotte dalla determinazione 205/09 hanno il merito di aver reso più snello ed efficiente il processo di rateazione, anche attraverso il superamento della necessità dell’emissione di un piano di ammortamento provvisorio.
Tale rapidità nell’accesso alle procedure di dilazione del debito contributivo ha reso necessaria l’immediata verifica, da parte dell’inps, dell’effettivo impegno del contribuente nell’avviare il percorso di regolarizzazione della propria esposizione debitoria.
In ragione di quanto sopra esposto, con la determinazione 7 maggio 2010, n. 106, sono state abrogate alcune disposizioni e sono state apportate alcune modifiche al punto 5) della deliberazione 288/95. Queste riguardano: l’eliminazione della previsione che stabiliva che i versamenti effettuati prima dell’emissione del piano di ammortamento definitivo dovessero essere considerati acconti; la modifica del termine fissato per il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, il quale decorreva dal mese successivo a quello dell’adozione, da parte dell’organo competente, della delibera di accoglimento della rateazione.
È stato, infatti, stabilito che il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.

Circolare 3 agosto 2010, n. 106
Dalla sommatoria degli interventi effettuati da entrambe le determinazioni 250/09 e 106/10, volte a modificare e migliorare quanto stabilito dalla delibera n. 288/95 è scaturita l’esigenza, da parte dell’Istituto, di chiarire le nuove modalità operative per la rateazione amministrativa e per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo al fine di permettere ai contribuenti/aziende di usufruire al meglio dello strumento di rateazione contributiva, che consente di dare respiro in peridi di difficoltà finanziarie (e avere il Durc regolare) oltre che garantire all’Istituto più certezza e tempi brevi per il recupero dei crediti.

Le istruzioni operative per la rateazione amministrativa

La domanda di rateazione. Il contribuente al fine di ottenere l’autorizzazione al pagamento dei contributi in forma dilazionata deve presentare un’istanza all’Inps che includa tutti i debiti (crediti per l’Inps) contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.
La domanda di rateazione può, quindi, avere ad oggetto:
– i debiti denunciati dal contribuente o accertati per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
– i crediti vantati dall’Istituto richiesti al contribuente con avviso bonario;
– i crediti vantati dall’Istituto già in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
– i crediti vantati dall’Istituto e affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente (dal 2011, il titolo esecutivo non sarà più la cartella ma l’avviso di addebito inviato dall’Inps).
Si ricorda che il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità, in via ordinaria, prolungabili, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 36 rate. In casi particolari tale dilazione di pagamento può essere concessa fino a 60 mensilità, previa autorizzazione ministeriale, tramite decreto.

Determinazione dei crediti da rateizzare
Al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, all’atto della presentazione dell’istanza di rateizzazione il richiedente deve sottoscrivere l’estratto conto contributivo relativo ai crediti vantati dall’Inps oggetto di dilazione, nel quale devono essere specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti, conosciuti dall’Istituto alla stessa data di presentazione della domanda, indicando con precisione la data.
Il contribuente deve quindi aver chiara la sua situazione contributiva, nel caso in cui non fosse a conoscenza di tale situazione può richiedere alla sede competente il fascicolo elettronico. Qualora mancassero delle registrazioni, relative sia agli importi a debito sia ai versamenti, l’estratto aziendale dovrà essere integrato con l’indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancati specificandone l’importo e la data di scadenza/versamento. Il piano di ammortamento viene così calcolato sulla base delle partite a debito se confermate dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria.
Qualora l’azienda effettuasse versamenti successivi alla presentazione della domanda di rateazione, tali importi potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi correnti, lo stesso discorso vale anche per i versamenti pervenuti dopo la notifica del piano di ammortamento.

Istruttoria e gestione delle domande
La circolare in commento stabilisce che potranno essere accolte le domande per le quali:
– il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente;
– l’esposizione debitoria inserita in rateazione non si sia determinata durante il periodo di durata di una precedente dilazione.
La novità di maggior rilievo riguarda la rateazione del debito maturato nel corso di una precedente dilazione e quindi nel periodo in cui devono essere corrisposte le rate concesse, secondo i limiti sopra descritti. Presupponendo che tale situazione mostri uno stato di insolvenza, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
La titolarità al pagamento rateale dei crediti compresi nella domanda, è subordinata al regolare pagamento, da parte del contribuente, delle somme dovute per ciascuna gestione contributiva sia alle rate concordate. Il mancato rispetto nel versamento di tali somme comporta l’immediata revoca della dilazione in corso. Qualora il contribuente sospenda il versamento dei contributi correnti ma continui a versare quelli in forma rateale, il Diretto della Sede, dopo opportune verifiche, può non revocare la dilazione di pagamento concessa la contribuente, a quest’ultimo però, verrà preclusa la possibilità ad essere ammesso ad un successivo pagamento rateale.

Il piano di ammortamento
a) La sottoscrizione (e il pagamento della prima rata). La nuova circ. 106/10 precisa che:

  • la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte dell’azienda richiedente dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
  • il pagamento della prima rata , da effettuarsi tramite modello F24, dovrà avvenire prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento.

La notifica dell’accoglimento del piano di ammortamento verrà comunicata al contribuente tramite fax, in attesa che anche in questo caso venga introdotta una procedura telematica ad hoc.
b) La composizione e il pagamento delle rate successive. Il piano di ammortamento sarà strutturato in rate costanti (ammortamento francese) pari al numero di rate concordate meno la prima rata. La scadenza è mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata (caso 1 – v. box sotto). Qualora si verificassero ritardi nella gestione della domanda, e la scadenza del pagamento della prima rata si collochi in un tempo successivo a 15 giorni dalla data di presentazione della stessa, il piano di ammortamento sarà pari al numero delle rate accordate meno le rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse (caso 2 – v. box sotto).

Riepilogo

Caso 1
Piano ammortamento a rate costanti= n. di rate concordate – (meno) la prima rata

Caso 2
Piano di ammortamento a rate costanti= n. di rate concordate – (meno) le rate già scadute

Gli interessi
L’ammontare dei contributi differiti o rateizzati deve essere maggiorato dell’interesse (su base annua) costituito dall’1 gennaio 1999, dal Tur più, dall’1 luglio 1996, 6 punti percentuali (Dl 318/96, art. 3, comma 4; legge 402/96; Dm 30 luglio 1996; art. 14, legge 448/98). Gli enti previdenziali sono autorizzati a procedere, automaticamente e automaticamente, all’aggiornamento del tasso di dilazione e di differimento sulla base dei provvedimenti della Banca d’Italia di modifica del Tur (circolare Inps 10 luglio 2000, n. 129).
Le aziende in crisi (con intervento della Cigs) possono avanzare richiesta al Ministero del Lavoro di riduzione del tasso d’interesse (art. 13, legge 537/81; Cipi delibera 15 marzo 1990; art. 3, comma 1, 2 e 4, legge 166/91 come modificato dalla legge 662/96, art. 1, comma 224; Inps, circolare 19 gennaio 1996, n. 168; Inps, circolare 8 maggio 1995, n. 123; Inps, circolare 25 marzo 1997, n. 76).
Alla data di redazione del presente intervento, il tasso d’interesse per rateazione è fissato al 7% (1% Tur più 6% maggiorazione).

Le istruzioni operative per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo
Rateizzazione dei crediti iscritti a ruolo e centralità dell’Agente della riscossione. Fino al 3 agosto 2010, data di emanazione della circolare in commento, il contribuente poteva rateizzare i crediti iscritti a ruolo in due modi:

  • presso l’Inps in 60 rate, a decorrere dall’11 agosto 2002 – art. 3, comma 3 bis, legge 178/02. Tale disposizione ha equiparato il numero di rate previste per le dilazioni dei crediti previdenziali iscritti a ruolo al quanto indicato dall’art. 19 del Dpr 602/73 per i crediti fiscali, affidati agli Agenti della riscossione;
  • presso Equitalia in 72 rate, a decorrere dall’1 marzo 2008 – art. 19 del Dpr 602/73, così come modificato dall’art. 26 del Dlgs 46/99, riconoscendo agli Agenti della riscossione la possibilità di concedere la rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

Tale doppia possibilità ha reso, però, necessario l’intervento dell’Inps per ridefinire le modalità di presentazione delle domande di dilazione dei crediti iscritti a ruolo, introducendo un unico interlocutore per la richiesta di dilazione di tutte le “entrate” per le quali il Dlgs dispone l’obbligo della riscossione mediante ruolo.
La centralità/titolarità dell’Agente di riscossione nel concedere la rateazione, in caso di difficoltà economica, ripartendo il pagamento delle somme iscritti a ruolo in 72 rate risponde a due finalità:

  • fornire un unico interlocutore al contribuente per la gestione di tutti i tributi;
  • definire regole e criteri unitari per l’esposizione debitoria del contribuente.

A decorrere dal 3 agosto 2010 tutti i contribuenti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa alle partite a debito dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all’Agente della riscossione che ne valuterà le condizioni per l’accoglimento.

Decorrenza delle disposizioni introdotte dalla circolare 106/10
Le nuove disposizioni introdotte dalla circolare in commento si applicano solamente alle domande presentate a partite dal 3 agosto 2010. Tutte le domande presentate anteriormente al 3 agosto 2010 seguiranno le regole contenute nelle disposizioni precedenti.
Le dilazioni concesse anteriormente all’entrata in vigore della presente circolare saranno oggetto di costante monitoraggio per verificare la sistematicità dei pagamenti ricorrenti a cadenza mensile al fine di escludere forme di pagamento dilazionato che esulino dalla disciplina regolatrice.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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