Nuova composizione del collegio sindacale

Nuove norme per la formazione del collegio sindacale di Spa e Srl

A partire dal 2 febbraio prossimo le Spa e le Srl, obbligate al collegio sindacale, potranno scegliere due dei sindaci tra gli iscritti all’albo degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei ragionieri o dei commercialisti e questo a patto che la società abbia demandato ad un revisore esterno (o ad una società di revisione) l’attività di revisione contabile. Questo è quanto sancito dal decreto del ministero della giustizia 29 dicembre 2004, n. 320 relativo all’allargamento delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale.
Di notevole importanza risultano essere le cause di decadenza ed ineleggibilità del sindaco. Mentre per i sindaci iscritti al registro dei revisori vale quanto disposto dagli artt. 39 e 40 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, per gli iscritti agli altri ordini professionali vale quanto disposto dall’art. 2399 Cod.Civ.. Tale distinzione fa si che se un sindaco viene definito non idoneo allo svolgimento delle attività di controllo da parte della commissione centrale dei revisori allora tale sindaco decade da tutte le cariche che a lui fanno capo. Le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci iscritti agli ordini professionali sono invece stabilite dal Tribunale e determinano la decadenza dal solo collegio in cui la causa è stata rilevata.

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