Niente sgravi contributivi se un’assunzione avviene entro sei mesi da un licenziamento

Il Ministero del Lavoro ha precisato che il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi se nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello proposto dall’ordine dei consulenti del lavoro, ha precisato che il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (riduzione contributiva del 50% ovvero del 100% per le imprese operanti al Sud e, in via generale, per le imprese artigiane per 36 mesi), qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia risolto contratti per mancato superamento del periodo di prova.

La norma
Il comma 9 dell’art. 8 della legge 407/90 ha stabilito che nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche con abbinato il part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (da individuarsi dalla data di presentazione da parte del lavoratore interessato della dichiarazione prevista dall’art. 3 del Dlgs 297/2002 al competente centro per l’impiego Ministero del Lavoro, 3 ottobre 2008, prot. n. 13418) o sospesi dal lavoro con diritto al trattamento di Cigs da almeno 24 mesi i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati, per un periodo di 36 mesi:
a) nella misura del 50%;
b) nella misura del 100% da parte delle imprese operanti nei territori del mezzogiorno (normativa di riferimento il Dpr n. 218/1978) ovvero da imprese artigiane operanti sull’intero territorio nazionale.
Al fine di poter accedere ai predetti benefici è necessario che:
le assunzioni non siano effettuate per sostituire lavoratori dipendenti per qualsiasi causa licenziati o sospesi.
Tale condizione può essere esclusa (Inps, messaggio n. 20607, 30 maggio 2007) se l’assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro (conseguentemente, il vincolo va individuato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione incentivata). L’Inps (messaggio 20399/2005) ha precisato che fra i dipendenti licenziati per qualsiasi causa non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alle prescritte scadenze, salvo non debba essere applicato il diritto di precedenza attivato dal lavoratore a norma dell’art. 5, commi 4 quater contratti a termine non stagionali del Dlgs 368/2001, in particolare trattasi di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa (uno o più contratti) per un periodo superiore a sei mesi che maturano il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi (dal termine del contratto) con riferimento a mansioni già espletate.

I chiarimenti amministrativi
In merito alla agevolazione in commento, gli organi amministrativi hanno fornito una serie di precisazioni che di seguito si riportano:

  • il beneficio può essere fruito anche per i soci di cooperative che instaurano, oltre al rapporto associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato (Ministero del Lavoro, nota 25/540 del 23 gennaio 2006; circ. Inps 77/2006);
  • il beneficio non può essere goduto per l’assunzione di dirigenti (Ministero del lavoro, nota 15 maggio 2009, prot. n. 7178);
  • in caso di trasferimento d’azienda, il cessionario può continuare a beneficiare della riduzione contributiva fino alla scadenza del periodo soggetto al beneficio (Ministero del lavoro, nota del 9 giugno 2010, prot. n. 10264); in caso di sospensione del rapporto per maternità, il datore di lavoro, che ha assunto la lavoratrice con i necessari requisiti, può usufruire del beneficio contributivo per l’intero periodo, considerando neutro il periodo di sospensione del rapporto (Inps, circ. 84/99). Il periodo complessivo di spettanza dei contributi non può, in ogni caso, superare quello previsto dalla legge 407/90. L’eventuale retribuzione integrativa corrisposta durante la maternità deve essere gravata dai normali contributi previdenziali e assistenziali (messaggio Inps 72/2000). Il differimento non è possibile nel caso di volontario abbandono del lavoro da parte del dipendente (ad esempio, aspettativa per motivi personali);
  • lo sgravio interessa anche i premi assicurativi Inail.

La precisazioni del Ministero
Tenendo presente quanto fissato dalla legge 407/90, e dagli interventi amministrativi conseguenti, il Ministero del Lavoro ha precisato che l’assunzione di un lavoratore con i requisiti di cui al comma 9 dell’art. 8 della legge 407/90 non può dare diritto ai benefici qualora, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione, siano stati effettuati licenziamenti per giusta causa o sia stato risolto il rapporto per mancato superamento del periodo di prova, in quanto trattasi di azioni rientranti nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro (a nostro avviso, detta interpretazione sembra convincente per i recessi nel periodo di prova ma non per i licenziamenti per giusta causa, in quanto il datore di lavoro, oltre ad avere il danno derivante dal comportamento di un dipendente “infedele”, il datore non può beneficiare di agevolazione se in sostituzione assume un disoccupato o un cassaintegrato). L’intervento ministeriale non sembra invece chiarire se il passaggio normativo «le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti…» vada inteso in riferimento ad una diversa qualifica.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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