Nel caso in cui un’impresa individuale non comunichi l’indirizzo di posta certificata è previsto solo che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione la sospenda per un periodo di 45 giorni.
L’obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (Pec), che le imprese individuali che dovevano espletare entro il 30 giugno 2013
(prorogato all’1 luglio in quanto il termine veniva a cadere di domenica) non
comporta l’applicazione di alcuna sanzione pecuniaria e non si vedranno applicare dall’ufficio
del Registro delle imprese le sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice
civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi).
Tutavia, in caso di
mancata attivazione della Pec, per le realtà già esistenti non hanno effetto le
variazioni comunicate al Registro delle imprese, mentre nel caso di una nuova
impresa viene sospesa la domanda di iscrizione fino a 45 giorni, decorsi i quali la domanda
di iscrizione al Registro viene respinta.