Niente retroattività per la detassazione dei premi di produttività

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la riduzione al 10% va calcolata solo a partire dalla stipulazione dell’accordo collettivo perché “la produttività che scaturisce da un’intesa collettiva opera sempre per il futuro”.

La tassazione agevolata prevista per i premi di
produttività non può essere applicata alle somme erogate quest’anno dal datore
di lavoro, prima di aver stipulato l’accordo o contratto collettivo, anche se
nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si
riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011. Questo è quanto stabilisce la circolare
n. 19/E redatta dall’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del lavoro.

Nel documento si spiega che la produttività che scaturisce
da un’intesa collettiva opera sempre per il futuro. La tassazione agevolata al
10 per cento, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore
privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro. Per
cui, il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agli importi
erogati a partire dalla data in cui è stipulato l’accordo o contratto
collettivo territoriale e aziendale, quindi, per tradurre in atto il dettato
dello stesso accordo.

Non dovranno perciò pagare alcuna sanzione i datori di
lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle
componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o
contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra
l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto
sia versata entro il primo agosto 2011.

Il testo della circolare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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