Manovra d’estate 2009: le misure per il lavoro

Il decreto anticrisi detta alcune nuove regole in tema di occupazione e ammortizzatori sociali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, il Dl 1° luglio 2009, n. 78 (entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale il Governo intende affrontare l’attuale crisi economica, mettendo in campo nuove disposizioni che si aggiungono e integrano le precedenti previste dalla L. 2/09 e dalla L. 33/09.


Finalità
La manovra d’estate è diretta a:



  • premiare le aziende che anticipano il rientro dei lavoratori titolari di trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro;



  • ampliare il campo di applicazione dei lavoratori titolari di trattamenti a sostegno al reddito che intendono utilizzare detti trattamenti per avviare un’attività autonoma;



  • rendere più appetibile il contratto di solidarietà difensivo aumentando l’intervento economico a carico dell’integrazione salariale;



  • rifinanziare la Cigs finalizzata alla chiusura totale o parziale dell’azienda, che prevede una durata fino a 24 mesi;



  • detassare parzialmente (50%) gli utili destinati all’investimento di macchinari e apparecchiature;



  • ridefinire, anche attraverso l’incremento del relativo limite, le compensazioni dei crediti fiscali (attraverso il modello F24);



  • introdurre nuove disposizioni per contrastare le frodi in materia di invalidità civile;



  • prorogare una serie di termini;



  • introdurre nuove disposizioni per il potenziamento della riscossione;



  • istituire nuove procedure per garantire il tempestivo pagamento di somministrazioni, forniture e appalti da parte della pubblica amministrazione.


Gli altri obiettivi che il Dl 78/09 ha inteso perseguire sono: il contenimento del costo delle commissioni bancarie; la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie; nuovi interventi in materia di antielusione internazionale e nazionale;


nuove disposizioni in materia di bilancio pubblico e società pubbliche; concessioni in materia di giochi; nuove disposizioni per la gestione per il risanamento in materia di servizio sanitario regionale; proroghe delle missioni di pace; spese indifferibili.


Formazione e riqualificazione per i lavoratori sospesi
Con l’art. 1, commi 1, 2 e 3, del Dl 78/09 il Governo ha introdotto una forma di apprendimento, formazione e riqualificazione professionale durante i periodi in cui i lavoratori sono sospesi e percepiscono un’integrazione salariale. La predetta misura ha carattere sperimentale, vale infatti per gli anni 2009 e 2010, e per essere operativa necessita:



  • della stipula di uno specifico accordo, in sede ministeriale, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto i citati programmi di Cassa integrazione e disoccupazione in costanza di rapporto;



  • di un decreto ministeriale (Lavoro-Economia) attuativo con le necessarie istruzioni operative (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto); conseguentemente le disposizioni in commento non sono al momento operative.


L’applicazione della suddetta procedura comporta per il lavoratore, l’erogazione, da parte del datore di lavoro, della differenza tra il trattamento a sostegno del reddito e l’effettiva retribuzione spettante.


In sostanza, il lavoratore continuerà a percepire (anche se è intervenuto il rientro in azienda) il trattamento previsto dall’ammortizzatore utilizzato fino al termine del relativo programma approvato (Cassa integrazione o disoccupazione art. 19, Dl 185/08, L. 2/09) più l’integrazione retributiva a carico dell’impresa per il raggiungimento del 100% della retribuzione.


Da ciò discende l’assoggettabilità delle somme corrisposte per tale voce (integrazione retributiva) sia alle trattenute fiscali che a quelle previdenziali e la loro incidenza anche sugli istituti di natura economica differiti (es. Tfr, mensilità aggiuntive, ecc.).


L’ambito di applicazione della disposizione in commento presenta alcuni limiti soggettivi che, in attesa dei chiarimenti amministrativi, possono così sintetizzarsi:



  • il datore di lavoro deve essere un’impresa: significa, quindi, che non possono accedere alla misura in oggetto i datori di lavoro che non sono imprese come, ad esempio, i liberi professionisti;



  • i lavoratori devono essere “sospesi” dal lavoro e percettori di una somma integrativa del reddito: possono essere, quindi, i lavoratori in Cig ordinaria e straordinaria, anche in deroga, solidarietà e disoccupazione per crisi aziendale e occupazionale, a prescindere vista la mancata distinzione da parte del legislatore, tra soggetti a zero ore e quelli a riduzione di orario.


Da una prima lettura, la norma non sembra molto appetibile per l’impresa in quanto il rientro anticipato del lavoratore è legato ad un programma formativo e/o di riqualificazione professionale.


Infatti se ci si pensa bene, l’azienda che si trova in difficoltà per mancanza di produzione, per difficoltà economiche e finanziarie quale vantaggio può avere nel sostenere dei costi (integrazione della retribuzione per raggiungere il 100% delle spettanze contrattuali e individuali) per formare il proprio personale che già sa svolgere le mansioni alle quali era addetto prima della messa in cassa integrazione o prima della sospensione per crisi aziendale o occupazionale? Potrebbero invece trarne utilità le aziende che riconvertono l’attività produttiva rioccupando il personale sospeso (in tale ipotesi si renderebbe effettivamente necessaria una riqualificazione professionale) oppure le aziende diverse da quella che ha collocato in cassa integrazione o sospeso il personale, che assumendo detto personale potrebbero farlo con un percorso formativo di inserimento (ma tale ipotesi non è prevista dal decreto in esame, in quanto il legislatore richiede il rientro presso la medesima impresa che ha attivato l’ammortizzatore sociale).


Si segnala, infine, che l’onere complessivo per il finanziamento di questa misura è stato quantificato in 20 milioni di euro per l’anno in corso e in 150 milioni per il 2010.


Aumento dell’indennità per i contratti di solidarietà
Il comma 6, art. 1, del Dl 78/09 ha previsto, in via sperimentale e per il biennio 2009-2010, l’incremento dal 60% all’80% dell’integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in riduzione di orario per contratto di solidarietà difensivo.


È bene precisarlo, la misura in commento riguarda solo i lavoratori dipendenti da imprese industriali con un organico superiore alle 15 unità, ivi comprese le imprese appaltatrici di servizi di pulizia e di mensa, che operino all’interno di imprese industriali in Cigs. Inoltre, una volta esaurite le risorse destinate a questa misura (40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro per il 2010), l’integrazione tornerà al 60%.


Avvio di un’attività autonoma
Con i commi 7 ed 8 del citato art.


1, il Governo prevede che anche le somme spettanti a titolo di ammortizzatori sociali in deroga possano essere richieste dal lavoratore beneficiario in un’unica soluzione, per intraprendere un’attività autonoma, avviare un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa.


In caso di Cig in deroga, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza.


Questo beneficio è cumulabile con quello previsto dall’art. 17 della L.


49/85, che prevede che al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 (fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione).


Anche in questo caso la disposizione di legge non è immediatamente operativa, ma necessita di un apposito decreto ministeriale attuativo.


Un analogo percorso è, inoltre, previsto per i lavoratori già percettori di Cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’attività di impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa): previa, anche in questo caso, lettera di dimissioni possono percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite e, se il lavoratore rientra nella previsione dell’art.


16, comma 1, della legge 223/91 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati), il trattamento è per un numero massimo di 12 mesi. Un decreto “concertato” tra Ministero del Lavoro e dell’Economia stabilirà le modalità e le condizioni applicative. Anche il predetto beneficio risulta cumulabile con quello previsto dall’art. 17 della L. 49/85 di cui si è accennato precedentemente.


Per completezza di informazione si rammenta che l’anticipo del trattamento di mobilità in un’unica soluzione (relativamente alle mensilità non corrisposte) è stato già previsto dal Legislatore per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità che si mettono “in proprio” o per associarsi in cooperative (art.


7, comma 5, della legge 223/91).


Sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti dal Dl 142/93 e dalle circolari Inps 70/96, 261/96, 32/00 e 174/02, nonché dalle sentenze della Corte di Cassazione 6679/ 2001 e 900/2002.


Compensazione dei crediti
Riguardo alle disposizioni che regolano le compensazioni dei crediti fiscali, l’art. 10 del Dl 78/09 dispone:



  • la revisione (per evitare gli abusi) delle modalità di compensazione con particolare riguardo all’Iva specificando che:


– il credito Iva (annuale o relativo a periodi inferiori all’anno) superiore a 10.000 euro annui è compensabile a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell’istanza da cui il credito emerge);


– il contribuente che intende utilizzare in compensazione (o richiedere a rimborso) il credito derivante dalla dichiarazione Iva può non comprendere detta dichiarazione in quella unificata;


– i contribuenti che intendono compensare crediti relativi all’Iva per importi superiori a 10.000 euro annui hanno l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), del Dpr 322/98, vale a dire soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (obbligo riferito alla dichiarazione dalla quale emerge in credito). In alternativa (contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile) la dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentate, anche dai soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del Dpr 322/98 (soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione);



  • la possibile elevazione da 516.457 euro a 700.000 euro annui del limite previsto per le compensazioni dei crediti fiscali attraverso il modello F24.


Detta variazione potrà essere disposta, tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Società pubbliche
I divieti di assunzione o le limitazioni all’assunzione previsti per le amministrazioni pubbliche si applicano anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo (art. 19) che siano titolari di affidamenti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.


Dette società sono altresì tenute ad adeguare le proprie politiche del personale alle disposizioni vigenti per l’amministrazione controllante.


Invalidità civile
L’art. 20 introduce nuove disposizioni finalizzate a contrastare le frodi in materia di invalidità civile.


In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2010:



  • le commissioni competenti per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità saranno integrate da un medico dell’Inps (componente effettivo).


In ogni caso, il provvedimento precisa che l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps;



  • all’Inps devono essere inoltrate le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.


Le modalità attraverso le quali saranno affidate all’Inps le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie dei procedimenti di invalidità saranno individuate attraverso un accordo quadro tra Ministero del Lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome