L’Inps fa chiarezza su AspI, apprendistato e contratti a termine

L’istituto previdenziale ha formito le prime indicazioni in materia contributiva su una parte delle novità contenute nel jobs act, ovvero il D.L. 20 marzo 2014, n.34.

Con il Messaggio n. 4152, l’Inps ha
fornito chiarimenti in merito alle
disposizioni su AspI e apprendistato. Vengono così fornite le prime indicazioni
in relazione ai contratti a tempo determinato; al contributo addizionale AspI;
allo sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in
sostituzione di lavoratori in congedo
; all’apprendistato.

Per quanto riguarda i
contratti a tempo determinato, l’art. 1 del Dl n. 34/2014 (jobs act) interviene
sulla disciplina che regola la materia e fa venir meno, a partire dal 21
marzo 2014, le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato; è
sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro
subordinato, purché la durata complessiva del rapporto (comprensiva di
eventuali proroghe) non superi trentasei mesi. La nuova previsione viene estesa
anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e fornisce
le prime indicazioni in materia contributiva, in merito alle innovazioni
introdotte dal DLl34/2014.

Dal
contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai
datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato, la legge 92/2012 esclude anche le assunzioni a termine in
sostituzione di lavoratori assenti.
Si specifica pertanto che, nonostante
sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo
determinato, i datori di lavoro che assumano un lavoratore a tempo
determinato in relazione a una sostituzione
dovranno continuare a
compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato
tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A.

Con dl
34/2014 si abrogano tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi
apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere. L’eliminazione
si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti,
stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi
antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione
della legge n. 92/2012), sia a quella contrattuale prevista dalla
contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore
alle 9 unità.

Inoltre, il Pft
dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto e nell’apprendistato
professionalizzante diviene facoltativa la formazione di base e trasversale,
ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regione. Infine, nell’apprendistato
per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito
che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35%
del monte ore complessivo.

Per quanto riguarda le sostituzioni maternità, come noto, l’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n.
151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità”), prevede nelle aziende con meno di venti
dipendenti la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento
, in
caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo.

Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a
termine non incidono sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini
dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro
interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso.

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