L’Inail fa chiarezza sugli infortuni in missione e in trasferta

Gli incidenti rientranti in questa casistica sono indennizzati, in quanto connotati da un carattere di costrittività organizzativa, e vanno considerati come avvenuti esclusivamente “in occasione di lavoro”.

Gli
infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a
quelli in itinere
(ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa).
Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di
quelli occorsi in occasione di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come
tale. Chiarezza sull’argomento è stata fatta dall’Inail in una recente circolare
nella quale l’Istituto ha proceduto a un riordino complessivo della materia,
definendo per le sedi territoriali le istruzioni operative per trattare in modo
uniforme e omogeneo questa particolare casistica su tutto il territorio
nazionale.

Il documento evidenzia una distinzione sostanziale tra chi, per esempio, è
vittima di un incidente mentre si reca dalla propria abitazione all’ufficio e
chi subisce lo stesso incidente nel corso del tragitto dall’albergo (o da
un’altra dimora temporanea per motivi di lavoro) al luogo in cui viene svolta
la prestazione. In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta
ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente ‘in occasione di lavoro’
(definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui
le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti
specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un
qualsiasi altro infortunio tutelato.

Tutto questo dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua
conclusione. In altri termini, tutto quello che accade durante una missione –
dal momento in cui il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi
fa rientro – è necessitato dalla missione stessa. Infatti, l’interessato non ha
alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da
effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale
pernottare. “La missione è caratterizzata, nel suo complesso, da una
situazione di cosiddetta costrittività organizzativa
– spiega l’avvocato
Luciana Romeo, coordinatore del settore Prestazioni presso l’Avvocatura
generale dell’Inail – tale che tutto ciò che accade nel corso della stessa
dovrebbe essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in
occasione di lavoro, proprio in quanto accessorio all’attività lavorativa e
alla stessa funzionalmente connesso
“.

La mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi
muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti: sono questi gli elementi che
distinguono l’agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano
percorso tra la propria abitazione e l’ufficio/azienda/luogo di lavoro. Tale
distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti
all’interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell’albergo (o
altra temporanea dimora in trasferta).

Nel caso di infortunio verificatosi nella propria abitazione, infatti,
l’ambiente è noto e le eventuali condizioni di rischio a cui il lavoratore si
espone sono frutto di una scelta autonoma e personale, secondo una discrezionalità
nell’altro caso del tutto assente. “Per fare un esempio pratico, la caduta
nella doccia della propria abitazione deve essere considerata diversamente da
quella avvenuta nella doccia di un albergo
– spiega, ancora, la Romeo – Questo
perché le condizioni in cui si verifica l’infortunio, malgrado le apparenti
similitudini, sono totalmente diverse: la doccia di casa è, infatti, un luogo
conosciuto e in cui ci si muove con la totale consapevolezza che nasce dalla
quotidianità. La stanza d’albergo, invece, è un ambiente sconosciuto al
lavoratore, poiché temporaneo e imposto dall’azienda. A differenza della
propria abitazione, in breve, nell’albergo o nel residence non c’è il medesimo
controllo sulle condizioni di rischio né, di conseguenza, la stessa possibilità
di poter prevenire gli infortuni
”.

Dunque, qualsiasi incidente in missione o in trasferta è classificabile (e
indennizzabile) come incidente in occasione di lavoro? Naturalmente no.
L’evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel
corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con
la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di
rischio elettivo: cioè, quando l’evento sia riconducibile a scelte personali
del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione
lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste
scelte.

 “Esistono dei
rigorosi criteri di ragionevolezza che devono essere comunque rispettati

conclude l’avvocato Romeo – Prendiamo a esempio la scelta del luogo di ristorazione.
Un’eccessiva distanza tra il ristorante e la sede della missione comporta
un’esposizione al rischio che non è necessaria e che fa venire meno la
qualificazione dell’eventuale incidente come ‘occorso in occasione di lavoro’.
Cenare in un locale che sta all’altro capo della città rispetto alla sede della
missione, infatti, – malgrado la disponibilità di ristoranti vicini – è
un’abnormità della scelta che non ha giustificazione con lo svolgimento della
mansione professionale. In questi casi, dunque, intervengono criteri di
ragionevolezza che dipendono dall’analisi di ogni singola situazione
”.

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