Legge anticorruzione: quali i riflessi sui Modelli organizzativi?

Gli esperti di Sike illustrano le più rilevanti innovazioni introdotte dalla nuova legge. Su tutte spicca la possibilità di contestare il nuovo delitto di “corruzione tra privati” non solo alle persone ma anche alla loro società di appartenenza.

La legge anticorruzione approvata
a novembre 2012 interessa direttamente anche il sistema della compliance aziendale, perché incide sul complesso dei reati presupposto
della responsabilità degli enti ex d.lgs.
231/2001 e, quindi, sull’assetto dei rischi (da reato) che i c.d. “Modelli
organizzativi” sono chiamati a minimizzare attraverso la previsione di
specifiche procedure (o protocolli) di prevenzione dei reati.

Innanzitutto, la norma estende sostanzialmente l’area
di rilevanza penale delle condotte poste in essere dai privati nei rapporti con
la Pubblica amministrazione
(uno dei settori di rischio più sensibili nella
prospettiva della costruzione dei Modelli organizzativi). Ad esempio, il reato di corruzione oggi si realizza
quando la promessa o la dazione di denaro (o altra utilità) siano strumentali
non solo – come in passato – all’acquisto di uno specifico “atto d’ufficio” da
parte del funzionario pubblico, ma anche all’acquisto generico di una
“funzione” (nuovo art. 318 codice penale). Ancora, la riformulazione del
delitto di concussione (art. 317 codice penale), che punisce solo il pubblico
ufficiale che “costringe” il privato alla dazione o alla promessa, e la
contestuale introduzione del delitto di
induzione indebita a dare o promettere
utilità
” (art. 319-quater codice
penale) tra i reati presupposto della
responsabilità degli enti
fanno sì che oggi anche il privato “indotto” al
pagamento della tangente sia considerato coautore del reato di indebita
induzione e che di tale illecito possa essere chiamata a rispondere la persona giuridica.

Occorre, però, rilevare che le pregresse
procedure anticorruzione contenute nel Modello e nei protocolli operativi
dovrebbero essere astrattamente funzionali a prevenire, se
correttamente attuate, tale ampliamento
del rischio penale
. Dal lato della corruzione
pubblica
, pertanto, la riforma non sembra determinare una variazione
significativa delle aree del rischio da reato nei rapporti con la Pubblica
amministrazione, ma semmai una
intensificazione del rischio preesistente
: è allora raccomandabile una
simmetrica intensificazione delle
cautele preventive e dei controlli interni
.

L’aspetto più innovativo della legge riguarda, invece, l’inserimento del nuovo delitto di
“corruzione tra privati
” (che consiste nel dare o promettere denaro
o altra utilità a soggetti appartenenti ad una società, affinché compiano [od
omettano di compiere] atti in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando derivi un danno alla loro
società di appartenenza) tra i reati presupposto della responsabilità
degli enti
, cosicché esso possa
essere contestato, oltre che ai
corruttori ‘privati’, anche alla
loro società di appartenenza, nella
misura in cui questa tragga interesse o vantaggio dal fatto corruttivo.

Tale inserimento apre un fronte
di rischio
, nello svolgimento delle attività d’impresa, particolarmente ampio e innovativo, che impone un’attività di aggiornamento dei
Modelli e di implementazione delle procedure
.

Attività
particolarmente sensibili

possono essere individuate nella gestione dei rapporti con fornitori e con
clienti (ad esempio relativamente alla negoziazione del prezzo di beni e
servizi o alla stipulazioni di contratti e accordi commerciali) e nella
definizione dei rapporti con agenzie di intermediazione e promozione
commerciale, con procacciatori d’affari e con consulenti professionali (al fine
di evitare che tali soggetti utilizzino mezzi corruttivi).

In linea di massima, le regole
organizzative funzionali alla minimizzazione di tali rischi
possono essere mutuate da quelle già sviluppate in materia di prevenzione dei fatti di
corruzione pubblica
, tuttavia bisogna
tenere adeguatamente conto della prassi
di sponsorizzazioni, promozioni commerciali e pubblicitarie, che rientrano in
un’accettabile (e lecita) politica di marketing
aziendale e di generale captatio
benevolentiae
presso i clienti (o potenziali tali).

Per
chiarimenti, delucidazioni o maggiori informazioni sul tema, visitate il sito www.istitutosike.com oppure scrivete a consulenza@istitutosike.com.

* Marco Maria Scoletta è Ricercatore di
Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Milano e avvocato nel foro
di Milano. Per maggiori informazioni si veda http://www.penalecontemporaneo.it/gliautori/39-marco_scoletta/

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