Le sanzioni per l’uso di software non originale

Sentenza del giudice: non è penalmente perseguibile chi detiene programmi senza registrazione

gennaio 2006 Una sentenza, emessa dal GIP (Giudice per le Indagini
Preliminari) del Tribunale di Bolzano, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali
circa l’uso del software commerciale e le violazioni in cui può incorrere
chi utilizza programmi senza licenza, o anche semplicemente senza documentazione
originale. Si tratta della pronuncia 145 del 31.3.2005, che vale la pena esaminare
nelle sue varie parti.

In primo luogo, il giudice di Bolzano ha ritenuto che non sia penalmente
perseguibile chi detiene software su supporto non originale o senza numero di
registrazione
.

Il fatto alla base del procedimento era il seguente. Nell’agosto 2004,
durante un controllo, un architetto, quindi un libero professionista, era stato
accusato di illegalità nell’uso del software: per mancanza del
numero di registrazione, di supporto originale, di manuali, e installazione
su un numero di computer maggiore rispetto a quello previsto da contratto.

Per questo motivo era stata sporta denuncia in base all’art. 171 bis, comma
1, della L. 248/2000 che punisce “chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore”.

Il GIP di Bolzano però ha assolto l’architetto, sostenendo che “ciò
che è stato accertato non prova affatto che l’imputato abbia detenuto
programmi duplicati, o programmi duplicati illegalmente, o che abbia agito con
il dolo richiesto, né che abbia agito a scopo imprenditoriale”.

Secondo il giudice, dunque, occorre, affinché vi sia il reato di cui
all’art. 171 bis della L. 248/2000, uno “scopo imprenditoriale”,
che non si ha con il semplice utilizzo del software anche da parte di un professionista
o di un’azienda (tantomeno, da parte di un utente privato), ma solo quando
si “commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, e importazione
di opere tutelate dal diritto d’autore”.

Utilizzare software senza licenza non costituisce, comunque, un comportamento
legittimo. Cambia il tipo di illegittimità, in particolare non
si tratta di un illecito penale, ma “soltanto” amministrativo
.

Infatti, come ricordato anche dal GIP di Bolzano, in questi casi la disposizione
da applicare è quella prevista dall’art. 174 ter della legge, già
indicata, sul diritto d’autore.

Comunemente, si tende a temere molto di più la sanzione penale che
quella amministrativa. In realtà, in molti casi la sanzione penale rappresenta
una bazzecola, mentre quella amministrativa, che consiste sempre nel pagamento
di una somma di denaro, è molto più “pesante” o “afflittiva”,
come si dice in gergo.

Nel caso dell’art. 174 ter, la sanzione prevista è, attualmente, la
seguente: “euro 154 più della confisca del materiale e pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale” e,
in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle copie, “la
sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto
è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale”.
Naturalmente, la pubblicazione del provvedimento è a spese del condannato
e si tratta spesso di un esborso non indifferente.

Ad ogni modo, sul provvedimento il GIP di Bolzano ha fatto anche ulteriori
precisazioni, volte a distinguere tra illecito penale e amministrativo, stabilendo
che “non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il
produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.”

Da ciò discendono alcune conseguenze precise che, per dirla sempre
con le parole della sentenza, sono le seguenti:
1) “chi va in un negozio e acquista una scatola contenente un programma
acquista incondizionatamente e senza limitazioni, perché in quel momento
egli non conosce quanto sta scritto all’interno della scatola”;
2) “la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni, e non può
essere subordinata a comportamenti che l’acquirente non abbia espressamente
accettato”;
3) “l’acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato,
sia nuovo che usato, e ha il diritto di farsi una copia di scorta”.

Secondo il GIP di Bolzano, non è possibile nemmeno considerare penalmente
rilevante la vendita dei software di tipo “OEM” separatamente dall’hardware.

Infatti, “il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore
di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto
di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale,
ma solamente un illecito contrattuale e, di conseguenza, la copia è del
tutto legittimamente in circolazione.

E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette
password, o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur
non avendo avuto alcun contatto con il produttore”.

In ogni caso, una buona norma in tutti questi casi può essere quella
di conservare, in mancanza di documentazione originale, almeno una copia delle
fatture di acquisto del software.

*avvocato in Modena

1 COMMENTO

  1. Bella botta! Bravo il giudice! Anche perchè i contratti di software sono unilaterali e sono illegali. Nessuno può obbligare un utente ad effettuare una connessione al venditore di software per attivare il software acquistato. Ed inoltre i contratti di software sono totalmente a favore del produttore di software non tenendo conto di alcun danno o malfunzione del software o di alcun rimborso a causa di scarsa cura nella produzione del software.

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