Le procedure per avviare una S.n.c. e una S.a.s.

Nel caso la scelta per l’apertura dell’attività ricada sulla forma giuridica societaria occorre valutare una serie di fattori. Vediamo quali

La società di persone è una formula indicata
per chi intende avviare attività
commerciali, agricole o di servizi, di limitate
dimensioni e con un ridotto numero
di soci e di capitali. Le forme della
società di persone sono: la società semplice
(S.s.), la società in nome collettivo
(S.n.c.), la società in accomandita semplice
(S.a.s.).
Considerando che la società semplice
è una forma riservata ad attività economiche
non commerciali, quali attività
agricole e di gestione di beni mobili e immobili,
quelle su cui ci concentreremo saranno
la S.n.c. e la S.a.s. di cui occorre
valutare una serie di fattori.
Tra questi, le condizioni personali dei
soci fondatori, le prospettive economiche
e finanziarie delle attività, le caratteristiche
della produzione, l’incidenza dei costi
fiscali, la dimensione e il finanziamento
necessario per l’avvio dell’attività.
Come nel caso delle imprese individuali
riportate nell’articolo riportato in precedenza,
anche per queste forme societarie,
le comunicazioni relative all’iscrizione,
modificazione e cessazione
di un’impresa, da effettuare
al Registro Imprese,
all’Agenzia delle Entrate,
all’Inps e all’Inail, sono sostituite
dalla procedura ComUnica
che l’imprenditore
effettua solo presso il Registro
Imprese territorialmente
competente per via telematica.

Società in nome
collettivo

La società in nome collettivo (S.n.c.)
è la società di persone in cui tutti i soci
sono considerati amministratori. È, tuttavia,
possibile disciplinare diversamente
l’amministrazione sociale prevedendo, ad
esempio, l’amministrazione congiunta o
mista (disgiunta per le operazioni di ordinaria
amministrazione e congiunta per
quelle di straordinaria amministrazione).
Per la costituzione della società è necessario
un atto notarile nella forma di scrittura
privata oppure l’atto pubblico.

Società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice
(S.a.s.) è una società di persone a responsabilità
illimitata per i soci accomandatari,
cioè coloro che amministrano, e
limitata per gli accomandanti,
ossia coloro che
apportano solo capitale e
hanno un rischio d’impresa
limitato al conferimento
eseguito.
Per la costituzione della
società è previsto un
atto notarile nella forma di
scrittura privata autenticata
oppure l’atto pubblico.


Società di persone: ecco i punti in comune
Le caratteristiche comuni
per tutte le società di
persone sono:
» prevalenza dell’elemento
personale (socio)
su quello economico (conferimenti)
» non è necessario un
capitale minimo per la
costituzione
» tutti i soci amministratori
possono essere
chiamati a rispondere
anche con il loro patrimonio
personale per i debiti
sociali (responsabilità
illimitata) e anche della
quota di spettanza degli
altri soci (responsabilità
solidale).
» l’amministrazione può
spettare solo ai soci
» ogni modifica dei patti
sociali necessita il consenso
unanime dei soci
Dal punto di vista fiscale
e previdenziale

Sia che si opti per la costituzione di
una società in nome collettivo o per
una società in accomandita semplice,
a livello fiscale e previdenziale occorrono:
» attribuzione del numero di partita
Iva;
» iscrizione presso il Registro delle
Imprese;
» iscrizione all’Inps ed eventualmente
all’Inail;
» richiesta eventuale di licenze o
autorizzazioni amministrative, sanitarie;
» tenuta di una regolare contabilità.

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