Le problematiche del lavoro

I chiarimenti sui più recenti interventi del ministero del Lavoro

Di recente il ministero del Lavoro è intervenuto più volte sul tema della somministrazione, prima con le circolari n. 12 e 13 del mese di aprile e poi, con l’accordo firmato il 13 maggio 2009 con i sindacati.


Entrambi i tipi di intervento sono stati significativi:


le circolari di aprile 2009 hanno fornito chiarimenti molto utili per dirimere alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione pratica dell’istituto, mentre l’accordo siglato a maggio prevede azioni sperimentali a sostegno dei lavoratori in somministrazione.


In effetti, le novità che a partire dal 2008 hanno riguardato la somministrazione di lavoro non sono state di scarso rilievo e, come spesso accade, richiedono tempo e precisazioni per sedimentare. L’impatto delle innovazioni sulla gestione operativa dei rapporti risulta del resto evidente, già nel fare mente locale sul fatto che:



  • dall’inizio dello scorso anno non si possono più stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v. art. 1, comma 46, della legge 31 dicembre 2007, n. 248);



  • il 24 luglio 2008 è stato rinnovato il ccnl per le agenzie di somministrazione;



  • dal 2009 inizia la scritturazione nel Libro unico del lavoro dei lavoratori somministrati, sia da parte delle agenzie di somministrazione che da parte delle imprese utilizzatrici (v. art 39, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; ML circolare 21 agosto 2008, n. 20);



  • infine, a maggio del 2009 è stato raggiunto l’accordo per erogare un sostegno al reddito, integrato con azioni di politica attiva, a favore dei lavoratori somministrati disoccupati e privi dei requisiti per accedere a qualsiasi forma di ammortizzatori sociali.


È In questo contesto che, prendendo le mosse dai più recenti provvedimenti, si è pensato di fornire un quadro riepilogativo della materia.


Per rendere più agevole la lettura delle pagine che seguono, vengono subito evidenziati gli aspetti di maggior rilievo trattati nelle ultime novità intervenute, integrandoli – ove occorra – con le informazioni di tipo sistematico che derivano dalla normativa vigente.



Le Agenzie per il lavoro e le attività autorizzate
Per poter esercitare l’attività di somministrazione, le agenzie per il lavoro devono risultare iscritte in un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L’iscrizione avviene, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, sulla base della richiesta presentata dall’agenzia stessa.


Il D.Lgs. n. 276/2003 e il DM. 23-12-2003 prevedono degli automatismi in virtù dei quali l’iscrizione a determinate sezioni dell’Albo comporta automaticamente l’iscrizione dell’agenzia anche ad altre sezioni. Così ad esempio, le agenzie iscritte alla sezione I (relativa alla somministrazione di lavoro c.d. generalistico) fruiscono anche dell’iscrizione alla sezione III (attività di intermediazione), IV (ricerca e selezione del personale), e V (ricollocazione professionale). La legge però nulla dice espressamente in merito alla possibilità per le agenzie iscritte alla sezione IV (ricerca e selezione del personale) di svolgere attività previste per le agenzie iscritte alla sezione V (outplacement) e viceversa.


Sul punto è intervenuto il Ministero del


Lavoro con la circolare n. 12/2009, chiarendo che le agenzie già autorizzate per la ricerca e selezione del personale possono richiedere e ottenere l’autorizzazione per l’attività di La recente evoluzione normativa ricollocazione professionale (e viceversa).


La circolare n. 13 del Ministero del lavoro – invece – ricorda che:



  • il rispetto degli obblighi previsti dal ccnl per le agenzie di somministrazione costituisce un requisito per l’acquisizione e la conservazione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività e dell’iscrizione all’Albo;



  • il mantenimento dell’autorizzazione in capo alle agenzie per il lavoro è subordinato, tra l’altro, all’invio delle informazioni relative ai lavoratori percettori di indennità o sussidi pubblici che rifiutino un percorso formativo o un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009.



Le comunicazioni obbligatorie
Analogamente agli altri datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro sono tenute ad effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni relative alla instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro dei propri lavoratori (i lavoratori somministrati) e a tal fine devono utilizzare il modulo “Unificato Somm.”


In considerazione però della loro specificità, le agenzie per il lavoro si avvalgono di tempi diversi e più ampi, dovendo provvedere entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento da comunicare.


Ciò comporta che la regolare occupazione del lavoratore somministrato, inviato in missione presso l’utilizzatore, in mancanza della comunicazione preventiva del rapporto di lavoro, potrà essere dimostrata esibendo il contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti (v. ML circ. n. 13/2009).


Nessuna diversità invece si registra in relazione all’efficacia della comunicazione; pertanto, l’invio telematico effettuato dalle agenzie per il lavoro al servizio competente produce effetti anche nei confronti di tutti gli Enti destinatari della comunicazione, quali – ad esempio – INAIL, INPS e le direzioni regionali e provinciali del lavoro.



La scritturazione dei lavoratori somministrati nel Libro unico del lavoro
In base a quanto disposto dalla legge n.


133/2008, tutti i lavoratori subordinati, che sono assunti o che operano per conto di un datore di lavoro devono essere oggetto di scritturazione nel Libro unico del lavoro. Ne consegue, dunque, che l’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro del lavoratore somministrato, deve procedere alla scritturazione integrale, sul proprio Libro unico del lavoro, con riguardo ai dati identificativi del lavoratore, al calendario delle presenze e ai dati retributivi, previdenziali, fiscali e assicurativi entro il 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.


D’altra parte, come già chiarito dal Ministero del Lavoro (v. circolare n. 20 del 21 agosto 2008), l’obbligo di scritturazione riguarda anche l’utilizzatore, quale beneficiario della prestazione di lavoro e titolare del potere di direzione e controllo del lavoratore. Più precisamente, come ora specificato nella circolare n. 13/2009, l’utilizzatore deve iscrivere nel proprio Libro unico i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale, sia pure limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale), la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale, nonché il nominativo dell’agenzia di somministrazione. Le registrazioni dei somministrati nel Libro unico del lavoro dell’utilizzatore possono essere effettuate senza particolari obblighi di tracciato e anche in forma di elenco, a condizione che il relativo cedolino risulti elaborato con numerazione sequenziale e contenga per ciascun soggetto i dati essenziali richiamati.



Il trattamento economico e normativo del lavoratore in somministrazione


Inquadramento contrattuale
Nell’ottica del principio di parità di trattamento con i lavoratori dell’impresa utilizzatrice, ai lavoratori assunti in somministrazione devono essere riconosciuti il livello di inquadramento e tutti gli istituti contrattuali (a meno che espressamente esclusi) previsti dai contratti collettivi applicati dall’impresa utilizzatrice (occorre quindi esaminare il ccnl, il contratto collettivo aziendale ecc).



Trattamento retributivo
Il trattamento retributivo spettante al lavoratore somministrato deve essere non inferiore a quello previsto per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati nello stesso livello del ccnl. I parametri, e in particolare i divisori mensili per il calcolo della retribuzione effettiva spettante mensilmente al lavoratore somministrato, sono definiti dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.


Accanto alla retribuzione delle ore lavorate, al lavoratore in somministrazione spettano secondo quanto previsto dal ccnl applicato dall’impresa utilizzatrice le ferie, i permessi, le festività e tutte le maggiorazioni della retribuzione oraria o le indennità relative alle ore di lavoro straordinario, supplementare, a turni e simili.


Il lavoratore somministrato matura invece secondo le modalità definite dal ccnl delle agenzie di somministrazione le mensilità aggiuntive nonché i ratei di TFR, purché la previsione contrattuale sia più favorevole delle disposizioni di legge.


Con specifico riferimento ai premi di risultato o di produttività, la circolare n. 13/2009 precisa che, se previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, devono essere riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogati in base alle modalità disposte dal ccnl delle agenzie di somministrazione.



Trattamento economico della malattia e dell’infortunio


Il trattamento economico e la gestione della malattia e dell’infortunio sono definiti dal ccnl delle agenzie di somministrazione. La circolare n. 13/2009 precisa che ai lavoratori in somministrazione non si applica la decurtazione prevista dall’articolo 71 della legge n. 133/2008, riferita al solo personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.


Indennità di disponibilità
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore da somministrare deve indicare l’indennità di disponibilità dovuta al lavoratore per i periodi in cui non è in missione presso un’impresa utilizzatrice. L’importo di tale indennità è quello indicato nel ccnl delle agenzie di somministrazione e comunque non può essere inferiore all’importo stabilito periodicamente con decreto.


L’assicurazione Inail
La determinazione del premio e dei contributi che il somministratore ha l’obbligo di versare viene effettuata in relazione al tasso medio o ponderato stabilito per le lavorazioni svolte dal lavoratore somministrato nell’ambito dell’attività dell’utilizzatore. Il calcolo del premio non deve essere effettuato con riferimento al tasso specifico aziendale.


Nel caso in cui la lavorazione di fatto svolta dal lavoratore in somministrazione non sia già prevista e compresa nella posizione assicurativa dell’utilizzatore deve essere attribuito il tasso medio o ponderato della voce di tariffa che corrisponde alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore.


Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori somministrati
Il 13 maggio 2009 è stata firmata l’intesa tra il Ministero del lavoro e i sindacati (Assolavoro, Alai Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo) volta a creare forme sperimentali di ammortizzatori sociali, finanziati da risorse pubbliche e risorse private, per sostenere i lavoratori somministrati in situazioni di difficoltà.


L’azione prevista infatti riguarda quei lavoratori in somministrazione che non hanno maturato i requisiti per accedere ai trattamenti pubblici di sostegno al reddito.


Particolare tutela è stata accordata agli over 40, eventualmente con figli a carico.


Per fruire dell’indennità economica prevista si richiede che i lavoratori in somministrazione:



  • abbiano maturato un’anzianità di lavoro di almeno 78 giornate a partire dal 1° gennaio 2008;



  • siano disoccupati da almeno 45 giorni;



  • non siano destinatari di trattamenti pubblici a sostegno del reddito.


L’indennità erogata in un’unica soluzione è pari a 1.300 euro, integrata con un voucher formativo di 700 euro per ciascun beneficiario dell’azione.


Al centro dell’intervento (come si legge nel comunicato stampa 13 maggio 2009 del Ministero del lavoro), viene posto il ‘patto di attivazione’ – gestito dalle Agenzie e sottoscritto dal lavoratore – nel quale si definisce un percorso individuale che integra sostegno al reddito, formazione per l’aggiornamento delle competenze, proposte di lavoro e sistema sanzionatorio nel caso di rifiuto di offerte ‘congrue.’


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

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