Gli interventi legislativi di fine anno
Nel corso del 2008 il legislatore ha operato, nel campo del lavoro, sostanzialmente su tre direzioni:
– rivisitazione con semplificazione degli adempimenti amministrativi, a mezzo del D.L. n. 112/08 (convertito con modificazioni dalla L. 133/08);
– nuovi provvedimenti anticrisi economica, a mezzo del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (al momento di andare in stampa ancora in attesa di conversione e con annunciate modifiche);
– consueta proroga di fine anno per taluni termini procedurali (c.d. decreto milleproroghe) a mezzo del D.L. n. 207/2008 (anch’esso in attesa di conversione al momento di andare in stampa).
Vediamo, di seguito, le novità di fine anno 2008 che si ritengono più significative sia sotto l’impatto strettamente operativo, sia per la rilevanza sociale che determineranno.
Il bonus famiglia
L’art. 1 del D.L. n. 185/2008 prevede, causa l’attuale crisi economica globale, l’erogazione ad uno specifico richiedente nel corso del 2009, di un bonus alle famiglie a basso reddito, avente le caratteristiche che seguono:
Oggetto | Caratteristiche |
Periodo di erogazione | Solo per il 2009 |
Residenza del nucleo familiare | In Italia |
Tipologie reddituali del nucleo familiare ammesse affinché spetti il bonus | Vedi elenco sottostante |
Reddito di riferimento | Reddito dell’intero nucleo familiare al lordo del reddito da abitazione principale e sue pertinenze (per i valori si veda schema di seguito) |
Nucleo familiare | Richiedente, coniuge non legalmente od effettivamente separato, figli ed altri familiari (ex art 12, Tuir) (1) |
Periodo di valenza dei requisiti per ricevere il bonus | A scelta l’anno 2007 o l’anno 2008, con differenti implicazioni |
I redditi ammessi, all’interno del nucleo familiare, al fine di poter usufruire del bonus risultano i seguenti:
– da lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1, Tuir);
– da pensione (ex art. 49, comma 2, Tuir);
– assimilati al lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, Tuir). Esempi: soci lavoratori di cooperative (lett. a); co.co.co e co.co.pro. (lett. c-bis); sacerdoti (lett. d); Lsu (lett. l); assegni di separazione esclusa parte mantenimento figlio (lett. i);
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– redditi diversi (ex art. 67, comma 1, Tuir). Esempi: da attività commerciale non abituale (lett. i); da attività di lavoro autonomo non abituale (lett. l); ambedue se percepiti da soggetto a carico del richiedente o da suo coniuge non a carico;
– redditi fondiari (ex art. 25, Tuir). Solo in cumulo con redditi precedenti per un importo non superiore ad € 2.500,00.
Per quanto riguarda la materiale erogazione del bonus occorre distinguere il caso di sussistenza e pagamento da parte di un sostituto d’imposta dal caso in cui, o per mancanza dello stesso sostituto o per altre motivazioni, il bonus non venga erogato.
L’erogazione da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale
Il legislatore, per la materiale erogazione del bonus, ha scelto (ancora una volta) di servirsi dei sostituti d’imposta (datori di lavoro o ente previdenziale) caricandoli, inoltre, di taluni adempimenti. La richiesta sarà operata dal dipendente (o pensionato) a mezzo dell’apposito modello(2). Il lavoratore (o pensionato in caso di ente), con la sottoscrizione del modulo offrirà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (3) fornendo in particolare: dichiarazione di residenza in Italia; tipologie redditi familiari; indicazioni sui componenti il nucleo familiare; indicazione anno di riferimento scelto (2007 o 2008).
Il sostituto che riceve la richiesta avrà a proprio carico taluni adempimenti: riceve l’istanza; eroga il bonus, con determinate regole; invia telematicamente una comunicazione circa i bonus erogati; recupera in compensazione i bonus erogati; indica sul 770 i bonus erogati. In schema gli adempimenti e le diverse date di scadenza:
Anno scelto per la situazione di riferimento | Data ultima di presentazione della istanza al sostituto | Scadenza di pagamento del bonus da parte del sostituto | Scadenza della comunicazione telematica prevista | Recupero del bonus erogato dal datore di lavoro e indicazione su Mod. 770 |
2007 | 31 gennaio 2009 | febbraio 2009 (marzo se ente previdenziale) (4) | 30 aprile 2009 | recupero in compensazione e indicazione su Mod. 770 |
2008 | 31 marzo 2009 | aprile 2009 (maggio se ente previdenziale) (5) | 30 giugno 2009 | recupero in compensazione e indicazione su Mod. 770 |
Il sostituto oltre a fare attenzione ad erogare il bonus secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande (per questo sarà opportuno indicare uno specifico protocollo e consegnare ricevuta datata al richiedente), dovrà conservare i modelli di richiesta per un triennio.
La mancata erogazione da parte del datore di lavoro
In tale situazione, al fine di ottenere l’erogazione del bonus, possono distinguersi due ipotesi concrete, legate al periodo di riferimento scelto dall’avente diritto (2007 o 2008):
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Anno di riferimento | Modalità di richiesta | Adempimenti e scadenze | |
2007 | domanda all’Agenzia delle entrate | – richiesta con apposito modulo; – invio telematico entro il 31 marzo 2009 |
Anno di riferimento | Modalità di richiesta | Adempimenti e scadenze |
2008 | domanda all’Agenzia delle entrate | richiesta con apposito modulo; invio tele- matico entro il 30 giugno 2009 |
in dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 (mod. 730 o mod. Unico) | negli usuali termini di legge |
Per quanto riguarda l’ammontare del bonus si veda, nella tabella sottostante, la gradualità
in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito totale (6):
Numero componenti il nucleo familiare | Reddito del nucleo familiare non superiore a | Importo del bonus |
Unico componente o titolari di pensione | € 15.000,00 | € 200,00 |
Due | € 17.000,00 | € 300,00 |
Tre | € 17.000,00 | € 450,00 |
Quattro | € 20.000,00 | € 500,00 |
Cinque | € 20.000,00 | € 600,00 |
Più di cinque | € 22.000,00 | € 1.000,00 |
In presenza di portatori di handicap | € 35.000,00 | € 1.000,00 |
È importante evidenziare che il bonus in esame non costituirà reddito ai fini fiscali o per eventuali prestazioni previdenziali e assistenziali. Il sostituto, pertanto, non dovrà operare alcuna ritenuta al riguardo. Nel caso in cui il bonus venisse erogato, ma non fosse dovuto, esso dovrà essere restituito entro il termine della prima dichiarazione dei redditi successiva al ricevimento della somma, oppure, in caso di esonero dall’obbligo dichiarativo, a mezzo versamento con modello F24 entro il medesimo termine.
Proroga al 2009 della tassazione sostitutiva dei premi di produttività
Come noto, dal mese di luglio 2008 e fino alla fine del medesimo anno, a mezzo del D.L. n. 93/2008 (7), è stata introdotta una forma di tassazione sostitutiva, di Irpef e relative addizionali, con aliquota al 10%, relativamente a emolumenti erogati per lavoro straordinario, o supplementare, e per premi legati alla produttività, innovazione e all’efficienza (8).
Con l’art. 5, D.L. n. 185/2008, si è provveduto a prorogare la vigenza di detta tassazione sostitutiva per tutto l’anno 2009, ma solo relativamente alle somme erogate per premi di produttività, innovazione ed efficienza (9). Niente più “detassazione”, pertanto, per quanto concerne le somme corrisposte per lavoro straordinario o supplementare.
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Le nuove regole, applicabili per l’intero 2009, possono essere così sintetizzate:
Oggetto | Regole e limitazioni |
Settore | Privato (previste sperimentazioni in certe aree del settore pubblico) |
“Detassazione” | Tassazione sostitutiva al 10% di Irpef e addizionali regionale e comunale |
Ammontare del reddito da lavoro subordinato del 2008 | Non superiore ad € 35.000,00 |
Periodo agevolato | 01 /01 /2009 – 31/12/2009 (criterio di cassa allargata al 12/01 /201 0) |
Ammontare massimo del reddito “detassabile” | € 6.000,00 |
Si noti, innanzitutto, l’innalzamento dell’importo del reddito totale di riferimento e della somma assoggettabile a tassazione sostitutiva. In tema, inoltre, valgono le regolamentazioni dettate per la tassazione sostitutiva del 2008 (10) nei limiti dettati dalla nuova normativa. In tale senso si può far riferimento a quanto espresso, in via amministrativa, circa somme, emolumenti o indennità in qualche modo collegate alla maggiore produttività, ed anche – e soprattutto – alle prove occorrenti, circa la detta caratteristica, per talune fattispecie.
Interventi sugli ammortizzatori sociali
Trattandosi di un provvedimento anticrisi, il D.L. n. 185/2008 doveva necessariamente interessarsi dei c.d. ammortizzatori sociali. In buona sostanza l’intervento, che considera possibili crisi aziendali od occupazionali, si muove su due diverse direttrici: l’estensione del ricorso all’indennità di disoccupazione a certe categorie meno protette (dipendenti da imprese artigiane, da imprese non soggette alla Cig, di apprendisti); deroghe per interventi di Cigs e mobilità.
Vediamo, in estrema sintesi, i provvedimenti presi.
Art. 19, comma 1, lett. a – Estensione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali:
Oggetto | Requisiti e limitazioni |
Lavoratori subordinati | Spetta a lavoratori temporaneamente sospesi per crisi aziendali od occupazionali |
Requisito soggettivo | Possesso di almeno 2 anni di contribuzione, di cui almeno 1 nel biennio precedente la domanda (11) |
Altro requisito | Intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali |
Durata massima | 90 giornate nell’anno solare |
Non applicazione | – lavoratori di aziende destinatarie di integrazione salariale; – lavoratori con contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate; – lavoratori con contratti a tempo parziale verticale; – perdita o sospensione dello stato di disoccupazione. |
In capo al datore di lavoro viene posto l’onere di comunicare ai servizi competenti e alla sede Inps “la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominati
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vi dei lavoratori interessati” (12) i quali, a loro volta, dovranno rendere dichiarazione di disponibilità al centro per l’impiego.
Art. 19, comma 1, lett. b – Estensione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti:
Oggetto | Requisiti e limitazioni |
Lavoratori subordinati | – dipendenti da imprese del settore artigiano; – dipendenti da imprese di somministrazione in missione presso aziende artigianali; |
Requisito soggettivo | Possesso di almeno 2 anni di contribuzione e aver prestato almeno 78 giorni di lavoro, con relativa contribuzione, nell’anno di riferimento (13) |
Altro requisito | Intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali |
Durata massima | 90 giornate annue |
Non applicazione | – lavoratori di aziende destinatarie di integrazione salariale; – lavoratori con contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate; – lavoratori con contratti a tempo parziale verticale; – perdita o sospensione dello stato di disoccupazione. |
Trattasi, nella sostanza, di un’estensione relativa al settore artigianato. Anche in tale situazione sono vigenti gli obblighi comunicativi e dichiarativi (12) sussistenti in capo, rispettivamente, al datore di lavoro e ai lavoratori.
Art. 19, comma 1, lett. c – Tutela contro la disoccupazione per gli apprendisti (anni 2009 – 2011):
Oggetto | Requisiti e limitazioni |
Requisiti soggettivi dell’apprendista | almeno 3 mesi di anzianità lavorativa presso l’azienda interessata, alla data di entrata in vigore della normativa |
Altro requisito | Intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali |
Durata massima | 90 giornate nell’intero periodo di apprendistato |
Anche in tale situazione sono vigenti gli obblighi comunicativi e dichiarativi (12) sussistenti in capo, rispettivamente, al datore di lavoro e ai lavoratori.
Art. 19, comma 2 – Indennità per i lavoratori a progetto:
Oggetto | Requisiti e limitazioni | |||
Collaboratori | Solo lavoratori a progetto (CoCoPro), con esclusione delle altre collaborazioni (CoCoCo) (14) | |||
Somma erogabile | Pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente | |||
Requisito soggettivo | CoCoPro iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata Inps (15), purché non aventi reddito di lavoro autonomo (16) | |||
Altre condizioni soggettive | – regime di monocommittenza; – nell’anno precedente un reddito maggiore di € 5.000, ma non superiore al minimale con- tributivo previsto per le gestioni Inps artigiani-commercianti (17); – nell’anno precedente e in quello di riconoscimento dell’indennità devono essere stati accreditati contributi per almeno tre mesi; – attività svolta in zone o settori dichiarati in crisi; – non devono essere accreditati, nell’anno di riferimento, almeno 2 mesi di contributi. | |||
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Questo intervento ha la caratteristica dell’assoluta novità.
Art. 19, commi 8 e 9 – Deroga agli interventi di Cigs, mobilità, e disoccupazione speciale
La deroga è prevista per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti e i somministrati. Riguarda, di fatto, i provvedimenti finalizzati alle gestione di crisi occupazionali, di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale, concessi in base alla Legge finanziaria 2008. Vengono dettate specifiche regole relativamente al piano di gestione delle eccedenze e al trattamento riconosciuto. Il tutto sarà definito con apposito decreto ministeriale.
Art. 19, comma 10 – Il “patto di servizio”:
L’erogazione dei trattamenti di cui sopra viene subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore interessato, presso il Centro per l’Impiego, di una dichiarazione di disponibilità che viene definita, “Patto di servizio”. Con apposito decreto ministeriale saranno individuate le modalità.
Art. 19, comma 11 – Proroga ammortizzatori sociali.
Fino al 31 dicembre 2009 potranno essere concessi trattamenti di Cigs e mobilità ai seguenti lavoratori:
– dipendenti da imprese commerciali con più di 50 addetti;
– dipendenti da agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti;
– dipendenti da imprese di vigilanza con più di 15 addetti.
Art. 19, comma 13 – Proroga c.d. piccola mobilità:
Viene prevista la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità, fino a tutto il 2009, per quei lavoratori, licenziati per giustificato motivo oggettivo, di aziende aventi fino a 15 addetti.
Art. 19, comma 14 – Proroga contratti solidarietà imprese artigiane.
Per le imprese artigiane, non rientranti nella applicazione dei trattamenti di integrazione salariale e anche se con meno di 16 addetti, è prorogata a tutto il 2009 la possibilità di stipula di contratti di solidarietà.
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Altre novità operative interessanti. In breve
In estrema sintesi si evidenziano, da ultimo, due interessanti novità prettamente operative:
1) art. 42, comma 2, D.L. n. 207/2008 (c.d. Milleproroghe) – Differimento dal gennaio 2009 al gennaio 2010 del termine per l’invio, da parte dei sostituti d’imposta, del c.d. “770 mensile”, ossia la trasmissione telematica mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute effettuate (fiscali e previdenziali) (18);
2) art. 16, comma 5, D.L. n. 185/2008 – Con la citata norma è stata proposta la revisione delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso (19), riducendole al 2,5% in caso di ritardato pagamento entro 30 giorni e al 3% in caso di ritardato pagamento entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.
(1) Tuir – Testo Unico Imposte Dirette – D.P.R. n. 91 7/86.
(2) Modello approvato con Provvedimento Agenzia Entrate del 5 dicembre 2008, prot. n. 184519.
(3) Ex artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000, con le relative conseguenze sul piano legale.
(4) L’erogazione avverrà nel limite del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio. A mio avviso la corresponsione dovrà essere effettuata, per cassa, nel mese di febbraio, non tenendo conto del periodo di paga. Per il monte ritenute/contributi, ci si dovrà riferire alle ritenute effettuate nel mese di febbraio e ai contributi dovuti nello stesso mese.
(5) L’erogazione avverrà nel limite del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile. Valgono le medesime indicazioni cui alla nota precedente.
(6) Si evidenziano possibili variazioni negli scaglioni proposti, in sede di conversione del decreto legge.
(7) Convertito con modificazioni dalla L. 126/2008.
(8) Circ. Agenzia Entrate, n. 49/E e 59/E, anno 2008.
(9) Il riferimento, nel testo di legge, viene fatto solo all’art. 2, comma 1, lett. c, D.L. n. 98/2008, eliminando, di fatto, le precedenti lettere “a” e “b” (rispettivamente lavoro straordinario e lavoro supplementare nel part time).
(10) Rif. Cit.: Circ. Min. n. 49/E e 59/E, anno 2008.
(11) Ex R.D.L. 636/39, convertito con modificazioni dalla L. n. 1272/1939.
(12) Ex art. 19, comma 1, par. 5, D.L. n. 185/2008.
(13) Ex art. 7, comma 3, Dl. 86/1 988 (convertito con modificazioni dalla L. 160/88).
(14) Ex art. 19, comma 2, D.L. n. 185/2008. Per espresso ed esclusivo richiamo del testo di legge all’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi).
(15) Ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
(16) Ex art. 1, comma 212, L. n. 662/1996.
(17) Per l’anno 2008 detto parametro è stato pari ad € 13.819,00.
(18) Ex art. 44 bis, comma 1, D.L. n. 269/03
(19) Ex art. 13, D.P.R. n. 472/1997.
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)