Le nuove Pmi secondo la Commissione europea

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova definizione per micro, piccole e medie imprese. Calcoli alla mano per capire come cambierà lo scenario

Marzo 2005, La Commissione europea ha fornito una nuova classificazione
di micro, piccole e medie imprese valida dall’inizio dell’anno e che è
obbligatoria in materia di aiuti pubblici, se si desidera beneficiare di un
trattamento di preferenza rispetto alle altre imprese, trattamento che è
disciplinato dalla normativa comunitaria. La definizione è vincolante
anche in materia di attuazione di fondi strutturali europei e di programmi comunitari,
in particolare del sesto programma quadro a favore della ricerca. Obiettivo
della nuova classificazione è ridefinire le micro imprese, le piccole
e le medie imprese a seconda della dimensione, ovvero degli effettivi e del
volume d’affari oppure a seconda del totale di bilancio. Avvalendosi della definizione
si intende riservare solo alle imprese aventi le caratteristiche di vere Pmi
(prive del potere economico dei grandi gruppi) il beneficio di accedere ai meccanismi
nazionali e ai programmi europei di sostegno alle Pmi.
Per essere riconosciuta come Pmi l’impresa deve rispettare le soglie relative
agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio, oppure al volume d’affari.
Le medie imprese hanno effettivi compresi tra 50 e 249 persone. La soglia relativa
al volume d’affari sarà aumentata a 50 milioni di euro e quella
relativa al totale di bilancio a 43 milioni di euro. Le piccole imprese hanno
effettivi compresi tra 10 e 49 persone. La soglia relativa al volume d’affari
e al totale di bilancio saranno aumentate a 10 milioni di euro.
Le micro imprese hanno effettivi comprendenti meno di 10 persone. Sarà
introdotta una soglia di 2 milioni di euro per il volume d’affari e per
il totale di bilancio.
Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

– per un’impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente
sui conti dell’impresa stessa;
– per un’impresa partner di altre società vengono cumulati i dati dell’impresa
e quelli delle imprese partner;
– per un’azienda collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell’impresa
tutti i dati delle società alle quali essa è collegata.
La definizione di Pmi distingue tre tipi di aziende (impresa autonoma, impresa
partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano
rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti
di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma
Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese
che non appartengono a nessuno degli altri due tipi (partner o collegate). Un’impresa
si definisce autonoma se:
– non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa;
– non è detenuta direttamente al 25% o più da un’impresa o da
un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate
o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
– non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un’impresa
che elabora conti consolidati e quindi non è un’azienda collegata.
Un’impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la
soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle
seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati
con l’impresa richiedente):
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di
rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente
una attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"),
che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale
degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa
non superi 1.250.000 euro;
– Università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
– amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni
di euro e aventi meno di 5mila abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo.
2, secondo comma).

Impresa partner
Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario
significative con altre imprese, senza che l’una eserciti un controllo
effettivo diretto o indiretto sull’altra. Si definiscono "partner"
le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro.
Un’impresa è definita "partner" di un’altra se:

– possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;

– l’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del
50% nell’impresa richiedente;
– l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra
impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale società
o di un’azienda a essa collegata.

Impresa collegata
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente
o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie
ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha
la capacità di esercitare un influsso dominante su un’impresa.
Si tratta, quindi, di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in
modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle aziende difficoltà
di interpretazione, la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese
riprendendo, se esse sono adatte all’oggetto della definizione, le condizioni
che sono indicate all’articolo 1 della direttiva 83/349/Cee del Consiglio
sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un’impresa
sa subito di essere "collegata", poiché è già
tenuta a titolo di tale direttiva a elaborare conti consolidati, oppure è
ripresa tramite consolidamento nei conti di un’azienda che è tenuta
a elaborare conti consolidati.

Gli effettivi e le unità di lavoro/anno
Gli effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità di
lavoro/anno (Ula) che tiene conto dei seguenti fattori:
– i dipendenti della società in questione;
– chi lavora per l’impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per
la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore a tutti gli
effetti dipendente;
– i proprietari gestori;
– i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano
di vantaggi finanziari concessi dall’azienda.
Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista
non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. Un’Ula corrisponde
a una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa
a tempo pieno durante tutto l’anno considerato. Gli effettivi sono espressi
in Ula. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure
hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori
stagionali, è calcolato in frazioni di Ula. La durata dei congedi di
maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

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