Le nuove norme sul diritto d’autore

Punito il dolo “a scopo di profitto”. Si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del
4/9/2000 è entrata in vigore il 19/9/2000 la nuova legge sul diritto d’autore
(n.248 del 18/08/2000) che ha introdotto alcuni cambiamenti sulla normativa
vigente. La modifica più importante riguarda senz’altro il “dolo a scopo di
profitto”. La precedente norma del 1992 puniva la copia del software se fatta “a
fini di lucro”, e ora è vietata se fatta “per trarne profitto”. Nella nostra
giurisprudenza, il profitto comprende anche un risparmio di spesa che il
consumatore ottiene appunto copiando il software. Sono state inasprite le
sanzioni penali: chiunque duplica anche solo per uso personale un software
rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 5 a 30 milioni di
lire. Costituisce reato, quindi, anche la duplicazione di software compiuta a
fini aziendali. Le sanzioni amministrative colpiscono adesso non soltanto
l’autore della contraffazione (cioè il dealer), ma anche l’acquirente di beni
contraffatti. La multa è di 300.000 lire insieme alla confisca del
materiale.

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