Validità da 90 a 120 giorni, snellimento di alcune procedure e utilizzo esclusivo della Pec per richiedere determinati documenti. Ecco le Semplificazioni introdotte dal Decreto Fare che riguardano il Documento unico di regolarità contributiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 2013 è stata
pubblicata la Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Decreto
Fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
In
particolare il testo dell’art. 31 del “Decreto del Fare”, contiene una
serie di importanti novità sul Durc, il Documento unico di
regolarità contributiva che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Secondo
quanto previsto dal provvedimento, la validità del Durrc passa da 90 a 120 giorni. Inoltre il
documento non deve più
essere richiesto per ciascuna fase della procedura di
aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la
richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Inoltre il Durc nell’arco di tempo per cui sarà à
valido, potrà esere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente
acquisito. Per i lavori
pubblici l’estensione è permanente, mentre per i lavori privati tale allungamento
vale solo fino al 31 dicembre 2014.
Per riguarda il pagamento del saldo, l’affidatario invece deve
produrre un nuovo Durc, anche se quello precedente è ancora in corso di
validità.
La
semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche
amministrazioni richiedono il Durc quali ad es. la
concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e
finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e
regionale.
In caso di
mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc,
l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze sarà
trasmesso all’interessato mediante Pec o per il tramite
del consulente del lavoro.
Nel caso in cui iinvece il documento unico di regolarità contributiva segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo
corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi o alla cassa edile.
Ciò significa che sarà possibile il
rilascio del Durc ompensando debiti e crediti vantati nei confronti
dell’amministrazione.
Il Decreto chiarisce poi che nell’ambito dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Durc è necessario:
1.per la verifica dei requisiti di
ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di
“violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali”;
2.per l’efficacia dell’aggiudicazione
del contratto;
3.per la stipula del contratto;
4.per il pagamento degli stati di
avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5.per il certificato di collaudo, il
certificato di regolare esecuzione, ilcertificato di verifica di
conformità e il pagamento del saldo finale.
E’ stato infine disposto che dal 2 settembre 2013 il te la trasmissione di tali documenti sarà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite Pec. A decorrere da tale data, pertanto,
l’inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione,
nell’apposito campo, dell’indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOoa e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edile e dall’Inps, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.