L’avvocato risponde: il domain grabbing

Come comportarsi quando qualcuno registra un dominio che corrisponde al nome dell’azienda

Qualcuno ha già registrato un indirizzo corrispondente alla ragione sociale della nostra azienda (sia .it che .com). Sono stati presi anche nomi simili. Abbiamo qualche possibilità di recuperare tale dominio? Purtroppo non corrisponde a un marchio registrato, è il caso di fare la registrazione adesso?

g. bauer

Il fenomeno è noto come domain grabbing, cioè l’accaparramento del nome di dominio. In realtà, bisogna vedere quale dicitura ha effettivamente il nome dell’azienda del nostro lettore. Se, ad esempio, il nome corrisponde al cognome del titolare o del fondatore e chi ha registrato gli altri domini ha un nome corrispondente (per capirci, seguendo il nostro esempio, poniamo www.rossi.it), non si può probabilmente nemmeno parlare di domain grabbing, dal momento che entrambe le parti hanno gli stessi diritti all’uso del nome di dominio. Il caso è ancora più difficile quando il nome sociale è corrispondente a una denominazione geografica.
I casi che hanno più carte da giocare per essere tutelati sono quelli molto particolari, frutto di un lavoro di fantasia, o radicalmente o nella combinazione di termini del linguaggio corrente, che non corrispondono a nomi propri, geografici o anche semplicemente di cose. Queste considerazioni valgono anche quando si provvede alla registrazione della ragione sociale come marchio, infatti questi ultimi si distinguono in deboli o forti a seconda che siano integrati da diciture poco “specializzanti” (termini del linguaggio comune) o altamente specializzati (termini nuovi, inventati e così via).

Per questi motivi, prima di chiedersi come ci si può tutelare per recuperare il nome di dominio già registrato da altri, è bene valutare se si hanno effettivamente dei diritti sull’uso della ragione sociale, al di là di averla appunto adibita a nome della propria azienda. Se la denominazione è “debole” oppure il dominio è già stato registrato da altri, a quel punto non può più servire registrare il marchio. Fare questo potrebbe servire per tutelare la denominazione cui si è interessati per altri scopi, ma in ogni caso è meglio cercare di definire una nuova denominazione, registrarla e magari utilizzare quella come segno distintivo.

Nei casi, comunque, in cui si ritiene di avere un diritto all’uso della denominazione corrispondente al dominio, come ad esempio nel caso in cui la ragione sociale dell’azienda è molto originale oppure era stata registrata come marchio anteriormente alla registrazione dei domi-
ni da parte di terzi, ci sono due modi di procedere.

Prima di instaurare qualsiasi procedimento, è bene, comunque, inviare al titolare del dominio, presso la sua sede legale, una diffida tramite lettera raccomandata a/r, che può essere inviata direttamente dall’azienda oppure, anzi preferibilmente, quando possibile, tramite un legale di fiducia. Il titolare del dominio può essere ricavato dal database whois, consultabile presso il sito del Nic (www.nic.it), mentre per la sua sede legale si può fare riferimento al sito di Infoimprese (www.infoimprese.it). In alcuni casi, può essere sufficiente una diffida di questo genere per ottenere il rilascio del dominio. Nei casi, invece, in cui la risposta sia negativa si può procedere, appunto, o tramite l’instaurazione di una procedura di riassegnazione oppure con una classica causa davanti al giudice.

Le procedure di riassegnazione sono strumenti amministrativi che si svolgono davanti ad appositi saggi, esperti della materia dei domini e della proprietà intellettuale e che offrono di solito una tutela più veloce e meno costosa, anche se il costo rimane a carico del ricorrente. La decisione, peraltro, non è vincolante per cui in caso di risposta negativa, anche se statisticamente improbabile, è sempre possibile ricorrere all’autorità giudiziaria. Per instaurare una procedura di riassegnazione, bisogna rivolgersi a un ente conduttore, come ad esempio il Crdd (Centro risoluzione dispute domini), che è stato il primo per il nostro paese (www.crdd.it).
Nel caso, invece, in cui si decida per una classica causa, occorre naturalmente rivolgersi a un legale, il quale, solitamente in questi casi, redigerà un ricorso d’urgenza per violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale, procedimento che consente di solito una definizione entro qualche mese al massimo.

L’esperto
Tiziano Solignani esercita la professione forense a Modena, all’interno di un proprio studio multidisciplinare che si occupa, utilizzando per quanto più possibile le nuove tecnologie, di civile, penale, amministrativo e informatica giuridica. Su Internet ha fondato il gruppo di discussione giuridico della gerarchia “it”, it.diritto, e lo ha moderato per alcuni anni; cura inoltre a tutt’oggi il sito www.solignani.it.

È membro del comitato saggi del Crdd (www.crdd.it), per la
riassegnazione dei nomi di dominio, e del Professional law enforcement di GlobalTrust (www.globaltrust.it), un gruppo di legali esperti in informatica giuridica e sicurezza.

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