Lavoro a tempo determinato. Quando non c’è la maxisanzione

Il chiarimento del ministero del Lavoro per i casi di superamento della scadenza o mancata comunicazione di proroga

Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 6689/2009, chiarisce che la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine oltre la scadenza inizialmente fissata, o la mancata comunicazione di proroga, non determinano l’applicazione della maxisanzione per l’impiego di lavoratori in nero. La questione si riferisce alla qualificazione del rapporto di lavoro che si svolge dalla scadenza del termine previsto dal contratto e fino alla risoluzione del rapporto stesso. Per il predetto periodo, infatti, potrebbe evincersi una situazione di rapporto di lavoro di un soggetto non risultante nelle scritture obbligatorie (poiché all’infuori dei termini di contratto) e, quindi, una fattispecie in cui dovrebbe trovare applicazione la maxisanzione per il lavoro nero.


Il Ministero esclude l’applicabilità della maxisanzione sul nero nelle predette ipotesi di prosecuzione del rapporto oltre il termine prefissato o prorogato, stabilendo che in questi casi non si applicano le sanzioni amministrative relative alle scritturazioni obbligatorie, ma soltanto le specifiche sanzioni della maggiorazione retributiva ed, eventualmente, della conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato in funzione della durata della continuazione del rapporto medesimo oltre la scadenza (originaria o prorogata).


Ministero del lavoro, nota prot. n. 6689/2009 del 7 maggio 2009


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

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