Lavoratrici a progetto. Tutela e sostegno della maternità

Con decreto 12 luglio 2007, il divieto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad attività lavorativa le donne due mesi prima del parto e tre mesi dopo, è stato esteso ai committenti che si avvalgono della collaborazione di …


Con decreto 12 luglio 2007, il divieto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad attività lavorativa le donne due mesi prima del parto e tre mesi dopo, è stato esteso ai committenti che si avvalgono della collaborazione di lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla gestione separata dell’Inps. Tali lavoratrici hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per 180 giorni, salvo un’eventuale disposizione più favorevole del contratto individuale.

Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; l’indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo. Tale indennità spetta solo a quelle donne che nei dodici mesi precedenti risultino destinatarie di almeno tre mesi di contribuzione dovute alla Gestione separata, maggiorata con le aliquote previste dall’art. 7 del decreto in oggetto.

L’art. 7 infatti dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,5% e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.


Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,5%, l’aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72%. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.



D.M. 12 luglio 2007, (G.U. 23 ottobre 2007, n. 247)


Messaggio 9 novembre 2007, n. 27090, Inps



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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