La Ue dice sì ai raggruppamenti tra imprese negli appalti

La Corte europea si è espressa in merito al ricorso di due ditte di costruzioni contro la Provincia di Fermo, escluse da quest’ultima da una procedura di gara per aver costituito un raggruppamento temporaneo d’impresa.

L’interpretazione restrittiva data dal nostro Codice
dei contratt
i sui raggruppamenti temporanei d’impresa e sulle attestazioni Soa è
contraria al diritto Ue. Questa la sentenza della Corte Ue in relazione alla Causa
C-94/12
sul
ricorso di due ditte di costruzioni contro la Provincia di Fermo. Quest’ultima aveva
escluso tali ditte da una procedura di gara perché avevano costituito un
raggruppamento temporaneo d’impresa, affermando che la normativa italiana in
materia di appalti pubblici è contraria al diritto comunitario nella parte
in cui vieta a un’impresa di avvalersi di mezzi appartenenti a uno o a più
soggetti, eventualmente in aggiunta ai propri, nell’esecuzione dell’appalto.

Più in
dettaglio, la Provincia di Fermo ha avviato una procedura di appalto di lavori
di ammodernamento e ampliamento di una strada provinciale, del valore stimato
superiore alla soglia di applicazione della direttiva 2004/18. I concorrenti
dovevano quindi dimostrare le relative capacità tecniche e professionali
presentando un’attestazione Soa corrispondente alla natura e all’importo dei
lavori oggetto dell’appalto.

Il
Raggruppamento temporaneo di imprese  formato dalla Swm e dalla Mannocchi
Luigino DI ha partecipato alla gara attraverso la mandataria Swm. Al fine di
soddisfare il requisito relativo alla classe di attestazione Soa necessaria, la
Swm si è avvalsa delle attestazioni Soa di due imprese terze.

Il Raggruppamento temporaneo di imprese è
stato escluso dalla gara in considerazione del divieto generale di avvalimento
plurimo all’interno della medesima categoria di qualificazione (articolo 49,
sesto comma, dlgs. n. 163/2006).

La Swm ha fatto quindi ricorso al Tar Marche contro la
decisione di esclusione. I giudici hanno
indicato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato dichiara che il divieto
in parola non è applicabile alle imprese costituenti un Rete temporanea di imprese quando quest’ultimo
sia esso stesso candidato o offerente. Pertanto ,l’appaltante ha il dovere di riconoscere il diritto dell’impresa che vuole
partecipare alla gara di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti
,
anche in assenza di particolari legami con questi, purché dimostri di essere in
grado di poter eseguire l’appalto.

Alle imprese che intendono partecipare a una procedura di
gara per un appalto pubblico di lavori può essere richiesto di rispettare
livelli minimi relativi alla capacità economica e finanziaria nonché alle
capacità tecniche e professional
i (ai sensi degli articoli 47 e 48 della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi). Un operatore economico che però
non possiede tali capacità o che non è in grado di soddisfare detti requisiti
può fare affidamento sulle capacità di “altri soggetti, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.

I giudici hanno messo in evidenza come non ci sia
alcuna traccia nella direttiva europea del divieto per i concorrenti di
avvalersi delle capacità di più soggetti terzi per raggiungere il livello
minimo di capacità o i criteri fissati dal bando di gara predisposto
dall’amministrazione. Ma anzi il testo normativo prevede la possibilità per
l’impresa partecipante di avvalersi indistintamente di tecnici
, sia che
lavorino per la stessa impresa sia per altre, ma di cui essa potrà disporre per
l’esecuzione dell’appalto. Il principio vale non solo per la manodopera, ma
anche per l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico necessario
per eseguire l’opera.

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