La sicurezza del lavoro

Il complesso apparato normativo che riguarda la sicurezza

Il datore di lavoro è vincolato nei confronti del lavoratore al c.d. obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 cod. civ. (“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Per l’attuazione di tale principio il legislatore ha predisposto un complesso apparato normativo diretto alla prevenzione degli infortuni ed all’igiene del lavoro armonizzato con la normativa comunitaria D.Lgs. n. 626/1994.
Tale provvedimento introduce un sistema di gestione permanente della prevenzione e della sicurezza in azienda, diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:
– la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
– la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
– l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione i cui compiti possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626/1994 prevede la presenza all’interno delle aziende di:
– un responsabile del servizio prevenzione e protezione (per le piccole e medie imprese può provvedere il datore di lavoro che abbia seguito un corso di formazione);
– un medico qualificato per la sorveglianza sanitaria;
– un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro:
– designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli eventuali addetti al servizio stesso, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso ed il medico competente;
– aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
– richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
– fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
– adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed informa i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale in materia;
– prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
– adotta le misure necessarie ai .ni della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
– si assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
I contenuti minimi della formazione dei lavoratori sono stabiliti dal D.M. 16.1.1997.

Situazioni particolari

Il decreto legislativo n. 626/1994 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela
dei “lavoratori durante il lavoro”. Come si evince dall’analisi del testo, l’elemento da cui il legislatore
fa discendere l’applicazione delle norme protettive è l’esistenza di una prestazione svolta in regime
di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile.
Fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate al lavoro dipendente dall’art. 2 del decreto (soci lavoratori di cooperative, allievi di corsi di formazione professionale, ecc.) devono essere esclusi dall’ambito della tutela obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:
1) i lavoratori autonomi;
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione;
4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.
Pertanto le norme del D.Lgs. n. 626/1994 non si applicano ai lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati.
Analogamente per i titolari di studi professionali il citato decreto legislativo trova applicazione solo nell’ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati (sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari).
Documento di valutazione dei rischi

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore
di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento
ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

Contenuti del documento

Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento di valutazione viene rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Modello di valutazione per le piccole e medie imprese

Per la redazione del documento di valutazione le piccole e medie imprese rientranti nelle categorie
di seguito elencate possono avvalersi del modello allegato al D.M. 5.12.1996:
– aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti;
– aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti (assunti a tempo indeterminato);
– aziende della pesca: fino a 20 addetti;
– altre aziende: fino a 200 addetti.
Sono comunque escluse da questa procedura semplificata le attività industriali a rischio di incidenti
rilevanti soggette all’obbligo di dichiarazione e notifica di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 334/1999, le centrali
termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il modello ministeriale deve essere considerato una traccia (non obbligatoria) da utilizzare come guida per la compilazione della relazione.
Il modello si pone l’obiettivo di consentire al datore di lavoro:
– di documentare l’attuazione in azienda di un sistema per tenere sotto controllo i rischi;
– di documentare che la valutazione dei rischi è stata realizzata nel rispetto dei criteri formali
(coinvolgimento delle persone incaricate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate)
e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure) che la legge prescrive al riguardo.

Autocertificazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non è soggetto all’obbligo di predisposizione del documento di valutazione, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa correlati. Copia dell’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’autocertificazione non è ammessa per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti e le altre attività escluse dalla procedura semplificata (vedi sopra).

Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è la struttura obbligatoriamente istituita dal datore di lavoro nell’azienda o nell’unità produttiva. Il servizio può essere organizzato con dipendenti dell’azienda oppure affidato a soggetti esterni.

Nelle aziende di seguito elencate il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione:
– aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
– aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti (assunti a tempo indeterminato)
– aziende della pesca: fino a 20 addetti
– altre aziende: fino a 200 addetti

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di cui sopra deve darne preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, frequentare un apposito corso di
formazione in materia e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi;
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda
elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di
analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata da un medico competente, designato dal datore di lavoro, in presenza delle lavorazioni elencate nella tabella allegata al D.P.R. n. 303/1955 e di lavorazioni che espongono a rischi particolari (come ad es. amianto, piombo, rumore, agenti cancerogeni, chimici
e biologici) o che comportano l’uso di videoterminali.
È prevista l’effettuazione di visite mediche:
– prima dell’ammissione al lavoro
– periodicamente durante lo svolgimento del lavoro.
La visita medica è obbligatoria anche per gli addetti a lavorazioni diverse da quelle indicate che espongono a rischi della stessa natura.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti preventivi e periodici esprima un giudizio
sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro
e il lavoratore. Avverso il giudizio del medico è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Per le aziende nelle quali il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione l’obbligo della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente è ridotto ad una volta l’anno, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori allorché si modifichino le situazioni di rischio.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le aziende (o unità produttive), è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
Nelle aziende (o unità produttive) che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal D.M. 16.1.1997.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato preventivamente dal datore di lavoro in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda; può accedere ai luoghi di lavoro; può formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è inoltre consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori ed in merito all’organizzazione della formazione per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli e di una formazione adeguata.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

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