La nuova stagione del bonus occupazione

Lo strumento agevolativo è valido solo nelle regioni meridionali



L’attuale Esecutivo (quasi coincidente con quello che nel 2000 volle fortemente l’introduzione del bonus in parola) ha ritenuto che siano ancora tutte in piedi le condizioni che avevano indotto, all’epoca, l’introduzione di una misura così importante al fine di ottimizzare lo sviluppo economico omogeneo del Paese. Non sembra, invero, che siano mutate le esigenze che suggeriscono lo stimolo della leva occupazionale nei territori in ritardo di sviluppo, coincidenti con il Mezzogiorno d’Italia. In ossequio a tale riflessione, nella nuova versione dell’incentivo è stata decisa l’esclusione per le aree del centronord (prima l’agevolazione copriva l’intero territorio nazionale, seppure con livelli di aiuto differenziati) concentrando l’azione di tale strumento agevolativo, e delle risorse a esso destinate, solo nelle aree meridionali, laddove cioè quello dell’occupazione continua essere un problema dai pericolosi risvolti sociali.


In sintesi, l’agevolazione in parola consiste nel riconoscimento di un bonus fiscale, spendibile in compensazione di qualsivoglia tributo suscettibile di esposizione sul modello di pagamento F24. L’incentivo è concesso nella misura di 333 euro per ogni nuovo assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre del medesimo anno. L’importo dell’agevolazione passa a 416 euro per le assunzioni che interessano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, lett. f), del regolamento (Ce) 5 dicembre 2002 n. 2204/2002.


Il bonus resterà operativo, in termini di attribuzione, per il solo anno 2008 – ma si spera possa essere interessato da provvedimenti di proroga nelle future leggi finanziarie, anche se il beneficio attribuito garantirà la fruizione del bonus anche per gli anni 2009 e 2010.


Vediamo, quindi, in maggiore dettaglio, le caratteristiche formali del credito d’imposta per le nuove assunzioni, in considerazione delle novità apportate dal testo della Finanziaria 2008.




Soggetti beneficiari

Resta confermato, nella versione in discussione del bonus, il parterre dei soggetti già ammessi in passato a beneficiare del credito d’imposta.

Anche nel testo della Finanziaria per il 2008, quindi, il legislatore ha voluto svincolare interamente l’agevolazione dal mero riferimento al mondo dell’impresa, accordando la fruibilità del credito d’imposta a tutti i soggetti rientranti nella definizione di datore di lavoro.


L’evidente genericità della definizione proposta, in effetti, allarga l’accesso al beneficio a tutti i contribuenti che procedono all’assunzione di un lavoratore nel rispetto delle ulteriori condizioni imposte dalla norma. Mutuando, quindi, le indicazioni su tale argomento fornite dalla circolare ministeriale n. 1/E/2001, i soggetti beneficiari del bonus occupazione corrispondono a:


– gli esercenti arti e professioni;


– gli imprenditori agricoli e commerciali;


– le società di persone e soggetti ad esse equiparate;


– le società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione;


– gli enti pubblici o privati commerciali e non;


– le società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti purché dotati di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano;


– i condomini;


– gli altri datori di lavoro non rientranti nella qualifica di sostituti di imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività di impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.



Il riconoscimento del beneficio anche ai soggetti sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta consentirà, come in passato, di usufruire dell’incentivo in discussione per le assunzioni di figure lavorative prettamente “domestiche” come, per esempio, una colf, una baby sitter o un giardiniere.


La norma, di contro, esclude espressamente l’operatività del bonus a favore dei soggetti rientranti nella definizione di cui all’art. 74 del Tuir e quindi:


– gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo) anche se dotati di personalità giuridica;


– gli enti locali (comuni, province e regioni);


– i consorzi tra gli enti locali;


– le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo;


– le comunità montane.


Non dovrebbero, invece, sussistere problemi all’estensione del beneficio a favore degli enti pubblici economici e alle società partecipate, nate per la realizzazione di servizi di natura pubblica.


A sostegno di tale intendimento – oltre che l’analisi del precedente storico dato dall’art. 7 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) – vi è la riflessione, per i primi, sull’oggettivo perseguimento di finalità statutarie secondo i naturali criteri del mercato e, per le seconde, sulla natura di operatori economici privati, benché impegnati nella realizzazione di servizi a interesse generale della collettività. In quest’ultima fattispecie, giova sottolineare che, nell’ipotesi in cui un’impresa subentri a un’altra nella gestione di un servizio pubblico, il comma 544 dell’art. 2 della Finanziaria stabilisce, comunque, che il credito d’imposta spetti limitatamente al numero di lavoratori assunti che eccedano il numero di quelli in organico all’impresa sostituita.


Non viene, invece, avanzata alcuna ipotesi di impiego alternativa a proposito degli imprenditori agricoli. Si ricorda, infatti, che già in vigenza del vecchio bonus era stato sollevato, per questi datori di lavoro, il problema che, nell’ambito delle fisiologiche modalità di lavoro del settore agricolo, fosse piuttosto insolito ipotizzare un impiego continuo del neoassunto per l’intero corso dell’anno, così come previsto dal vincolo dell’assunzione a tempo indeterminato.


Pertanto, nel rispetto degli speciali regimi lavorativi del settore, la legge 388/00 aveva previsto che il contributo fosse esteso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, con la condizione che i lavoratori neoassunti risultassero occupati per almeno 230 giornate l’anno. Come detto, tale annotazione non ricorre nel testo dell’ultima Finanziaria. Resta da vedere, quindi, se indicazioni in tal senso saranno aggiunte dai primi interventi di prassi ministeriale sul punto.



Ambito territoriale
È necessario chiarire, come accennato in premessa, che l’ambito territoriale di applicazione del bonus si è sensibilmente ridotto. Pertanto, accedono all’agevolazione i soli datori di lavoro che, a prescindere dalla propria residenza o sede legale, impieghino i lavoratori neo-assunti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea comprese nelle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise.



Requisiti soggettivi dei neoassunti e condizioni di utilizzo
La Finanziaria per il 2008 ha introdotto nuove condizioni di accesso all’agevolazione per quanto riguarda i soggetti passivi dell’assunzione. Il comma 543, lett. a), dell’art. 2, in effetti, stabilisce che i lavoratori assunti, alternativamente:


– non abbiano mai lavorato prima;


– abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente;


– siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;


– siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, lett. f), del regolamento (Ce) n. 2204/02 del 5 dicembre 2002.


Resta da chiarire, quindi, il senso dell’espressione utilizzata dal legislatore “non abbiano mai lavorato prima”, per capire se il benefico sarà accordato solamente ai soggetti per la loro prima occupazione e, in tale ipotesi, in che modo concordare tale precisazione con la successiva parte della norma che estende l’agevolazione anche a quelli che abbiano perso il precedente impiego.


Per ciò che attiene le condizioni operative dei neoassunti, lo stesso comma 543, alle lett. b), c) e d), ha previsto, per i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione:


– l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche per i lavoratori che non danno diritto al credito d’imposta;


– l’osservanza di tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;


– il mantenimento della base occupazionale, nel periodo 1° novembre 2007 – 31 dicembre 2007, se non per motivi dipendenti da collocamento a riposo.



Misura e calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è concesso nella misura di 333 euro per ogni nuovo assunto, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino a tutto il 31 dicembre 2008, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


Sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci lavoratori di società cooperative.


Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale danno diritto al bonus in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


L’incremento della base occupazionale, utile al fine del calcolo del credito spettante, va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate, individuate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, tali sono quelle:


– nelle quali un’altra società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria,


– in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria,


– che si trovano sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la stessa.


Per l’accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte. Non si considerano, invece, i voti spettanti per conto terzi. Inoltre, poiché la norma fa specifico riferimento alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, bisognerà considerare anche le diminuzioni occupazionali che hanno riguardato queste ultime.


La misura del credito è calcolata mensilmente ed è stabilita in rapporto all’incremento della base occupazionale, calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.


La media degli occupati nel periodo di raffronto è, come chiarito in precedenti interventi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E/2001), in tutto e per tutto una media aritmetica da prendersi senza nessun arrotondamento.


A questo riguardo, sembra potersi mutuare la stessa formula di calcolo fornita in passato dall’amministrazione finanziaria, che derivava la media storica dal rapporto:



Numero dei dipendenti in forza ogni giorno lavorativo dal 1.1.2007 al 31.12.2007


Giorni lavorativi dal 1.1.2007 al 31.12.2007 in base al Ccnl



Una volta calcolata tale media, la stessa andrà confrontata, mese per mese, con il numero dei lavoratori occupati alla fine di quel mese. La differenza tra tali valori fornisce l’incremento rilevante registrato. L’agevolazione, invece, sarà data dal prodotto fra il credito d’imposta base (333 euro in caso di assunzioni full time) e il minore fra l’incremento rilevante e il numero di neo-assunti agevolabile. Supponendo 5, per esempio, il valore della media storica, e 8 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in carico al datore di lavoro al 31 gennaio 2008, l’incremento rilevante sarà pari a 3.


Ipotizzando di aver assunto, dal 1° gennaio 2008, solo due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in regola con i requisiti previsti dalla noma, il minore dei valori fra l’incremento rilevante (3) e i lavoratori neo-assunti (2) sarà dato proprio da quest’ultimo. Pertanto, il credito d’imposta sarà pari a € 333 x 2 = € 666.


A questo punto va sottolineato che la norma, come accennato in precedenza, ha previsto la corresponsione di un credito d’imposta maggiorato per le assunzioni che riguardano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, lett. f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002. Per queste ultime, infatti, il bonus fruibile è pari a 416 euro.


Il bonus, così calcolato, sarà riconosciuto – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti imposti dalla norma – fino al 31 dicembre 2010.



Ipotesi di decadenza e revoca dal beneficio
La “conservazione” del diritto a fruire del bonus andrà valutata su base annua. La norma, infatti, precisa che tale diritto decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (con contratto a tempo indeterminato, determinato, con contratto di formazione e lavoro, ecc) risulta inferiore o uguale al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. L’ipotesi di decadenza, quindi, va valutata con parametri diversi da quelli utilizzati per la fruibilità mensile del credito d’imposta, in quanto bisognerà riferirsi a tutte le tipologie di occupati in forza al datore di lavoro a fine dell’anno.


Il confronto, come chiarito dalla circolare 5/E/2001, deve avvenire fra due medie:


– quella relativa al periodo di riferimento 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007,


– quella che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del bonus.


Altra ipotesi di decadenza fissata dalla Finanziaria 2008 è quella che occorre nel caso il datore di lavoro non conservi i nuovi posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni dall’assunzione ovvero, nel caso di Pmi, di due anni dall’assunzione.


Confermate, invece, le ipotesi di decadenza per:


– violazioni, non formali e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva nel settore del lavoro dipendente, ovvero alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori, commesse nel periodo di vigenza dell’agevolazione,


– comportamento antisindacale del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1978, accertato con sentenza passata in giudicato.


Il credito d’imposta, da riportare nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, non concorre né alla formazione del reddito, né alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Lo stesso, inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)


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