La maggiorazione Ires per le società di comodo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota per le società di capitali e i soggetti assimilati che si qualificano “di comodo” e ha spiegato come determinare la base imponibile.

Con la circolare n. 3 del
4 marzo
, l’Agenzia
delle Entrate
ha fornito chiarimenti sulla maggiorazione
dell’aliquota ordinaria Ires
per i
soggetti che si qualificano “di comodo” e ha spiegto come
determinare la base imponibile. L’agenzia ha illustrato inoltre la modalità di
applicazione della maggiorazione
Ires nei casi di opzione per il regime di
trasparenza
e per il regime del consolidato
nazionale
. Infine, il documento ha chiarito alcuni aspetti relativi alla determinazione
degli acconti per il periodo di prima
applicazione delle disposizioni
, che valgono
anche per i soggetti che non hanno il periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.

Per quanto
riguarda la base imponibile, la
maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota
Ires
per le società “di comodo”, introdotta dalla
“manovra di ferragosto” 2011 (Dl
138/2011), si applica alle società non operative e in
perdita sistematica che rientrano tra isoggetti
passivi Ires.

La
maggiorazione si applica al reddito imponibile d
el periodo
d’imposta in cui la società
risulta “di
comodo”
. La base imponibile può essere costituita
dal reddito minimo presunto (art. 30,
comma 3, Legge n. 724/1994) o dal reddito

“ordinariamente”
determinato
(se quest’ultimo
è superiore al reddito minimo presunto).

Le società
per azioni, le società a responsabilità
limitata o le società in accomandita per azioni
che si qualificano “di comodo” e che hanno
optato per il regime di trasparenza fiscale (articoli
115 e 116 del Tuir), in qualità di partecipate,
devono provvedere separatamente e autonomamente ad
applicare la maggiorazione. La stessa
regola vale anche nel caso in cui la società di
comodo partecipa al regime della trasparenza
in qualità di partecipante.

Analogamente,
in caso di opzione per il regime del consolidato
nazionale
(articoli 117 e seguenti),
la società interessata assoggetta indivi dualmente il
proprio risultato di periodo alla maggiorazione
Ires.

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