La gestione ecocompatibile dei rifiuti informatici

In base alla nuova Legge 151/2005, la raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento delle apparecchiature informatiche professionali devono attenersi a precise normative

Recentemente, in Italia, la legislazione in materia di raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento delle apparecchiature informatiche è profondamente cambiata. Dalla fine di luglio 2005, il Decreto Legislativo N. 151/2005 ha recepito, infatti, due direttive dell’Unione Europea (2002/95/CE e 2002/96/CE) in tema di ecocompatibilità e nei prossimi mesi questa deliberazione sarà completata da una serie di Decreti Attuativi che meglio indirizzeranno le modalità di implementazione da parte dei soggetti coinvolti.


Il provvedimento cambia lo scenario operativo per le aziende produttrici di beni nei settori che fanno riferimento al mondo dell’elettronica, dell’elettrotecnica e dell’informatica e introducono il tema della responsabilità totale dei produttori sui prodotti. Con questo nuovo quadro normativo i produttori sono, infatti, responsabili dei prodotti anche dopo il momento della vendita e sono tenuti a organizzare tutte le attività necessarie a gestirli anche una volta concluso il ciclo di vita.


Il provvedimento si indirizza agli elettrodomestici grandi e piccoli, alle apparecchiature di illuminazione e di telefonia, a tutti gli strumenti elettrici ed elettronici, ai giocattoli e prodotti per il tempo libero dotati di strumentazione elettrica o elettronica, ai dispositivi medicali, agli strumenti di monitoraggio e controllo, ai distributori automatici e a tutte le apparecchiature informatiche, sia domestiche che professionali.


Le nuove norme impongono in sostanza ai produttori di riutilizzare o riciclare i prodotti a fine vita provvedendo alla rimozione delle sostanze pericolose per l’ambiente, intervenendo nello stesso tempo a livello di produzione per contenere, entro limiti prefissati, la presenza di sostanze dannose per l’ambiente.


«Le novità – ha sottolineato Claudia Criscione, managing partner di Noiros, società specializzata in consulenza e supporto sulle tematiche ambientali – sono rappresentate dalla pubblicazione del D.Lgs N. 151/2005 che recepisce la Direttiva 2002/95/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs, Restriction of hazardous substances in electrial and electronic equipment, ndr) e la Direttiva 2002/96/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee, ndr)».


Quest’ultima normativa punta a definire nuovi modelli di riferimento per la progettazione e per la produzione di beni elettrici ed elettronici. Modelli produttivi e progettuali che permettono un più intenso riutilizzo della componentistica, una più facile riparazione e che cercano nello stesso tempo di scoraggiarne il più possibile la dispersione nell’ambiente.


«In particolare – ha proseguito Criscione – per regolarizzare la loro posizione con la Direttiva Rohs, tutti i produttori italiani dei beni sopracitati dovranno provvedere affinché dal 1 luglio 2006 i loro prodotti non contengano materiali pericolosi, come mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, difenile polibromurato, etere di difenile polibromurato oltre i limiti consentiti».


Con le nuove normative il produttore assume una responsabilità totale sui propri prodotti. Ma prima di affrontare i contenuti di queste nuove responsabilità occorre chiarire cosa si intende per produttore, ovvero chi deve assumersi queste nuove responsabilità. «Per produttore – ha risposto Criscione – si intendono quelle imprese che producono e vendono con il proprio marchio, quelle che vendono con il proprio marchio prodotti realizzati da terzi, oppure quelle che importano ed esportano prodotti».


Ma quali sono esattamente i requirement della direttiva? «Nella sostanza – ha spiegato Criscione – il primo punto riguarda la progettazione che deve prevedere e facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclo dei componenti. Il secondo punto è, invece, legato al trattamento a fine ciclo di vita. Dai prodotti devono essere rimossi tutti i fluidi e le sostanze pericolose, la rimozione deve avvenire per mano di operatori specializzati e qualificati. Gli impianti presso i quali verranno effettuati questi trattamenti dovranno essere adeguatamente attrezzati con aree di stoccaggio per sostanze e componenti».


Per quanto riguarda gli obiettivi di riciclo della direttiva, nella categoria dei prodotti informatici si prevede il recupero di più del 75% del peso del prodotto e un reimpiego o riciclaggio di una quota superiore al 65% del peso del prodotto. Tutti questi obiettivi sono stati fissati dall’Unione per la fine del 2006.


La raccolta delle apparecchiature informatiche professionali


La direttiva cambia, ovviamente, anche il quadro di riferimento. Ogni Stato deve, infatti, provvedere a istituire un registro dei produttori di Aee (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e tenere traccia dei beni venduti sul mercato e dei livelli di riciclo ottenuti. Uno speciale simbolo relativo alla raccolta differenziata sarà obbligatorio per tutti i prodotti immessi nel mercato dal 13 agosto 2006. Un ruolo importante è stato, poi, affidato alla comunicazione perché gli utenti devono essere informati sul loro ruolo nel contribuire al corretto smaltimento dei prodotti e devono essere adeguatamente informati su come operare al riguardo.


Gli utenti devono essere anche informati delle eventuali sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature. «Per quanto riguarda i produttori – ha spiegato Criscione – la Legge prevede una serie di obblighi che partono dalla iscrizione al Registro dei produttori, alla preparazione di informazioni sui volumi di produzione e sulle tipologie di apparecchiature che sono state vendute e che sono state riciclate direttamente o da terze parti. I produttori devono anche fornire garanzie finanziarie, provvedere al pagamento dei costi di trattamento e di riciclo, garantire che i prodotti siano progettati per poter essere poi riusati e riciclati, assicurare che ciascun prodotto sia correttamente etichettato e fornire informazioni per il riuso e per il riciclo a fine vita».


Ciascun produttore è, poi, responsabile del finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti prodotti dalle proprie macchine. Il vendor può scegliere di adempiere a questi obblighi individualmente o in forma collettiva. Per quanto riguarda il mondo business, per i rifiuti “storici” immessi sul mercato prima del 13 agosto 2006 i produttori devono garantire il ritiro gratuito, nella forma uno contro uno, per tutti gli utenti che procedono al rinnovo del loro parco macchine. Nel caso in cui l’utente non procede con un nuovo acquisto deve farsi carico totalmente dell’onere relativo al recupero del prodotto. Per tutti i prodotti immessi sul mercato business dopo il 13 agosto 2006 il produttore ha l’obbligo di provvedere alle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento direttamente o tramite terze parti specializzate.


Si è parlato anche di garanzie finanziare che i produttori devono fornire. La Legge ha previsto, infatti, che al fine di garantire la copertura finanziaria relativa alle procedure di recupero e smaltimento i produttori abbiano l’obbligo di fornire una cauzione, o fideiussione bancaria o assicurativa, proporzionale al numero di prodotti che vengono immessi sul mercato.


Restrizioni d’uso per le sostanze pericolose


La Direttiva Rohs diventerà operativa a partire dal 1 luglio 2006 e dal quel momento i produttori dovranno provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, difenili polibromurati (Pbb) o etere di difenile polibromurato (Pbde) in percentuale superiore a quanto stabilito dalla legge. Sino alla data del 1 luglio 2006 resteranno in vigore le normative nazionali destinate a limitare o vietare l’uso di queste sostanze. Per il mondo della produzione la Rohs vuol dire controllo e reingegnerizzazione della produzione. Controllo non solo sulla produzione diretta, ma anche su quanto viene acquistato da società terze e assemblato. Reingegnerizzazione vuol dire attivare dei processi di progettazione dei propri prodotti anche nella scelta di componenti compatibili con la nuova Legge. Va ricordato che la scadenza del 1 luglio 2006 va intesa come data oltre la quale il produttore non può più vendere i propri prodotti (non, quindi, il distributore o dettagliante): questo pone il problema della gestione delle scorte presenti nei magazzini dei produttori.

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