Iva per cassa, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per l’esercizio dell’opzione

Dal prossimo 1 dicembre entra in vigore il nuovo regime per la liquidazione dell’Immposta sul Valore Aggiunto per le imprese e i lavoratori autonomi con volume d’affari fino a due milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che l’opzione per la
liquidazione dell’Iva per cassa
si desume dal comportamento concludente del
contribuente e va comunicata nella dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto relativa all’anno in cui è effettuata la scelta e che il contribuente
presenterà nel corso dell’anno successivo.

Questa possibilità è riservata ai contribuenti che
nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono
di realizzare, un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.

Il Provvedimento,
inoltre, stabilisce che, in caso d’esercizio
dell’opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si
tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto
normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83
. L’omessa indicazione sulle fatture dell’annotazione costituisce, ai fini
sanzionatori, una violazione formale.

L’Agenzia
delle entrate ha stabilito inoltre che la scelta di aderire al
regime dell’Iva per cassa abbia effetto
a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata
. Naturalmente, in caso di inizio
attività nel corso dell’anno, gli effetti si manifestano dalla data di inizio dell’attività.

Limitatamente al
2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, la scelta di aderire all’Iva per
cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dall’1 dicembre 2012
.

In merito alla durata
del nuovo regime, l’opzione vincola il contribuente all’applicazione
dell’Iva per cassa almeno per un triennio
, salvi i casi di superamento della soglia dei due
milioni di euro di volume d’affari che comporta la cessazione automatica del
regime.

Per
comunicare sia l’adesione al regime
dell’Iva per cassa sia la revoca, il percorso da seguire è il medesimo. Entrambe le
scelte, infatti, dovranno essere comunicate nella dichiarazione Iva relativa all’anno
in cui si adotta il comportamento concludente.

I contribuenti che intenderanno aderire all’Iva per cassa sin dall’inizio dell’attività,
provvederanno a comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva
relativa all’anno d’esordio dell’attività.

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