Nuovi chiarimenti sulle modalità operative a un mese dall’applicazione della nuova aliquota. Dettagliti in particolare gli acquisti intracomunitari e l’Iva per cassa.
L’Agenzia delle Entrata con
la circolare 32/E ha
fornito indicazioni per applicare correttamente la nuova
aliquota Iva ordinaria. In particolare, per quanto riguarda
gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1° gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima
dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione,
solo con riferimento all’importo fatturato, si
considera effettuata alla data della fattura,
mentre sul momento impositivo,
a differenza
delle operazioni nazionali, non pesa il
pagamento di acconti.
Il documento di prassi illustra poi il criterio da seguire in caso di
opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa che, anche
in
questa ipotesi, l’aliquota
da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi di acqua, luce e gas l’aliquota Iva ordinaria da applicare è quella indicata nell’ultima
fattura emessa per il periodo cui si
riferisce il conguaglio e nei
limiti dell’imposta addebitata in fattura
con la
stessa
aliquota. Per l’eventuale
credito in più da restituire, occorre far riferimento alle fatture immediatamente precedenti fino al recupero completo degli importi. La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il cliente risulta a debito anziché a credito, l’aliquota Iva da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.
Gli operatori potranno regolarizzare
le
fatture eventualmente
emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la
variazione in aumento. La regolarizzazione
non comporterà alcuna sanzione se la
maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata
nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente
dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
- i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto
(27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data
di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre - i contributi trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture
emesse nell’ultimo trimestre.