Iva al 21%: non cambiano i moduli per rimborsi o compensazioni trimestrali

L’Agenzia delle Entrate rendo noto che sino alla fine dell’anno per chiedere il rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva maturato nel trimestre si può utilizzare il modello IVA TR già in uso. Una versione aggiornata sarà resa disponibile solo a partire dal 2012.

Anche per indicare le
operazioni che scontano l’aliquota Iva del 21%, il contribuente che vuole
chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito maturato nel
trimestre relativamente all’imposta sul valore aggiunto può utilizzare il
modello IVA TR già in uso. La nuova aliquota riguarda infatti solo una parte
delle operazioni del trimestre, ovvero quelle effettuate nel periodo che va dal
17 (giorno di entrata in vigore del Dl 138/2011) al 30 settembre.

L’Agenzia delle Entrate,
con la risoluzione n. 96/E ha specificato inoltre le modalità per la
compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle
passive. In particolare, tanto gli imponibili che l’imposta delle operazioni
vanno compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del 20% e la relativa
differenza d’imposta, pari all’1%, va indicata nei righi previsti per
l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti.

Operazioni
attive
– Devono essere comprese nel rigo TA11,
riservato alle operazioni con aliquota al 20% e l’ulteriore 1% deve essere
indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2.

Operazioni
passive
– Devono essere comprese nel rigo TB11
(operazioni con aliquota al 20%) e l’ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo
TB13, campo 1 e campo 2.

Per le istanze relative al
primo trimestre 2012, sarà resa disponibile una nuova versione del modello IVA
TR.

Il testo completo della risoluzione è
disponibile sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate
.

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