Istruzioni per l’istituzione e la vidimazione del libro unico del lavoro

Le indicazioni sulla modalità di tenuta e conservazione

L’Inail, con nota n. 7095 del 10 settembre 2008, riepiloga il regime normativo del nuovo Libro unico del lavoro, fornendo indicazioni sulle modalità di tenuta e conservazione. Particolare rilievo viene dato alle procedure di vidimazione del nuovo registro. Durante il periodo transitorio (fino al 16 gennaio 2009) i datori di lavoro potranno ottemperare agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro con la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenza. Le registrazioni dovranno essere effettuate sul solo libro presenze, che fungerà da libro unico del lavoro. Si precisa inoltre che per la vidimazione del libro unico con stampa laser il soggetto interessato dovrà presentare richiesta all’Inail con il nuovo modello allegato alla nota, includendo il fac-simile del libro unico con il logo dell’Istituto. Non sono soggetti all’obbligo di vidimazione i libri unici su supporti magnetici o sistemi di elaborazione automatica dei dati.


Nota 10 settembre 2008, n. 7095, Inail


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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