Indetraibilità Iva oggettiva

Per alcuni beni e servizi sono previste limitazioni o esclusioni del diritto alla detrazione dell’Iva. Si tratta delle ipotesi cosiddetta di indetraibilità oggettiva

Per alcuni beni e servizi sono previste limitazioni o esclusioni del diritto
alla detrazione dell’Iva. Si tratta delle ipotesi c.d. di indetraibilità
oggettiva.
A) Aeromobili e autoveicoli di lusso (art.
19-bis1, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) – L’imposta relativa:
– all’acquisto e
all’importazione; – nonché alle prestazioni d’opera, appalto, noleggio,
locazione finanziaria e simili (art. 16, c. 3, D.P.R. n. 633/1972);
– nonché
alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione aventi ad
oggetto:
– aeromobili.
– autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a
furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
è ammessa in
detrazione solo se i beni:
– formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa o
– sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
strumentali nell’attività propria dell’impresa. Per attività propria si intende
l’attività normalmente e abitualmente esercitata dall’imprenditore (circ.
3.8.1979, n. 25) e al fine di individuare tale attività occorre avere riguardo
non solo all’attività come definita nell’atto costitutivo, ma anche all’attività
effettivamente esercitata (ris. 4.6.2002, n. 168/E);
ed è in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni.


B) Altri beni di lusso, navi e imbarcazione da diporto (art.
19-bis1, lett. b, D.P.R. n. 633/1972) –
L’imposta relativa:

all’acquisto e all’importazione;
– nonché alle prestazioni d’opera, appalto,
noleggio, locazione finanziaria e simili (art. 16, c. 3, D.P.R. n. 633/1972);

– nonché alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
aventi ad oggetto:
– navi e imbarcazioni da diporto e relativi componenti e
ricambi – motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici;
– lavori in platino (esclusi quelli per uso industriale,
sanitario e di laboratorio) e prodotti con parti o guarnizioni in platino,
costituenti elemento prevalente del prezzo;
– pelli da pellicceria conciate
o preparate e anche confezionate;
– tappeti e guide fabbricati a mano,
originari dall’Oriente, Estremo Oriente e Nord Africa;
– vini spumanti a
denominazione di origine; è ammessa in detrazione solo se i beni formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni.


C) Autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art.
19-bis1, lett. c, D.P.R. n. 633/1972) –
L’imposta relativa:

all’acquisto e all’importazione;
– alle prestazioni d’opera, appalto,
noleggio, locazione finanziaria e simili (art. 16, c. 3, D.P.R. n. 633/1972);

– nonché alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
aventi ad oggetto:
– ciclomotori, motocicli e autoveicoli elencati all’art.
54, lett. a) e c), D.Lgs. n. 285/1992 (cioè tutti i mezzi di trasporto tranne
gli autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate e gli autobus), diversi dai
motocicli e dagli autoveicoli di cui alle lettere precedenti, e relativi
componenti e ricambi è ammessa in detrazione solo:
– per gli agenti e
rappresentanti di commercio; anche i soggetti che svolgono l’attività di agente
o rappresentante di commercio in forma societaria possono operare la detrazione
dell’Iva assolta sugli acquisti di autovetture (anche in caso di più
autovetture), di carburante e lubrificante e sulle spese di manutenzione (ris.
13.2.2003, n. 34/E); in presenza di un uso anche privato dell’autovettura da
parte dell’agente o rappresentante di commercio, occorrerà calcolare
l’indetraibilità pro-quota ai sensi dell’art. 19, c. 4, D.P.R. n. 633/1972;

– per i mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico;
– per i mezzi che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa; ed è sempre esclusa per gli
esercenti arti e professioni.


Tuttavia, fino al 31.12.2005 (termine prorogato dall’art. 1, c. 503, L. n.
311/2004), è in ogni caso ammessa in detrazione l’Iva relativa agli acquisti o
alle importazioni dei beni di cui sopra nella misura del 10% (e del 50% nel caso
di veicoli con propulsori non a combustione interna, quali motori elettrici)
(art. 30, c. 4, L. n. 388/2000).


Autovetture uso ufficio. È possibile detrarre integralmente
l’Iva sull’acquisto di autovetture attrezzate per uso ufficio se l’autovettura
viene effettivamente utilizzata per soddisfare l’esigenza dell’impresa di avere
uffici amministrativi mobili da spostare in occasione di fiere, mostre,
manifestazioni commerciali promozionali etc. Se, tuttavia, l’autovettura viene
di fatto utilizzata solo per il trasporto di persone o cose, seppure nell’ambito
dell’attività svolta, non è ammessa la detrazione (ris. 12.11.2001, n.
179/E).


Detraibilità parziale nei contratti di autonoleggio. La
detraibilità parziale (10% o 50%) è ammessa anche per i contratti di
autonoleggio di durata limitata e, cioè, anche di un solo giorno. Se il noleggio
comporta l’effettuazione di altre prestazioni (ad es. noleggio full service) la
detrazione riguarda solo il noleggio dell’auto che, pertanto, dovrà essere
fatturato distintamente, mentre per le altre prestazioni l’Iva è totalmente
indetraibile (circ. 18.6.2001, n. 58/E). La detraibilità parziale è prevista
anche in casi di contratti di sub-noleggio (o sub-leasing) (circ. 18.6.2001,
n.58/E).


D) Carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1, lett. d, D.P.R.
n. 633/1972) – L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti
e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e
imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione a condizione che sia detraibile
l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione mediante
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili dei predetti beni.
Tuttavia, per i mezzi di trasporto per i quali è ammessa la detraibilità
parziale (v. precedente lett. C), l’imposta resta totalmente indetraibile (circ.
3.1.2001, n. 1/E).


E-F) Prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e
bevande e altre prestazioni (art. 19-bis1, lett. e, D.P.R. n. 633/1972) – Non è
detraibile l’IVA pagata in relazione a prestazioni alberghiere, somministrazioni
di alimenti e bevande, prestazioni di trasporto di persone e al transito
stradale di autovetture e autoveicoli (indicati all’art. 54, lett. a e c, D.Lgs.
n. 285/1992), ivi compresi quelli appartenenti agli agenti e rappresentanti.

La disposizione non si applica e quindi è ammessa la detrazione
dell’imposta:
– se le predette prestazioni formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa (ad es. una società che, nell’organizzare abitualmente
convegni per conto della clientela, acquista servizi di ristorazione offrendo un
pacchetto completo ai clienti: ris. 4.6.2002, n.168/E);
– se le
somministrazioni sono effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale;

– se le somministrazioni sono fatte per conto di imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali (ticket restaurant); – se il transito
stradale riguarda autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad
uso speciale autotreni, autoarticolati ecc.


Società organizzatrice di convegni. Una società che
organizza convegni per i propri clienti può detrarre l’Iva sugli acquisti di
servizi alberghieri e di ristorazione; nel caso in cui, invece, i servizi
alberghieri e di ristorazione sono meramente accessori, occasionali e non
necessari all’attività propria della società stessa, l’IVA assolta sugli
acquisti è indetraibile (ris. 4.6.2002, n.168).


G) Telefoni cellulari (art. 19-bis1, lett. g, D.P.R. n.
633/1972) – L’imposta relativa:
– all’acquisto e all’importazione.

alle prestazioni d’opera, appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili
(art. 16, c. 3, D.P.R. n. 633/1972);
– alle spese di gestione;
di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, è ammessa in
detrazione nella misura del 50%.
La limitazione non si applica agli impianti
di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Le spese relative agli impianti eccedenti il numero dei veicoli di un impresa di
autotrasporto sono detraibili nella misura del 50% (circ. 13.5.2002, n. 40/E).


H) Spese di rappresentanza (art. 19-bis1, lett. h, D.P.R. n.
633/1972) – Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di
rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito; la detrazione è
ammessa, invece, per le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario
non superiore a € 25,82. Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività
propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza (circ.
16.7.1998, n. 188/E). Per le spese di pubblicità e propaganda l’Iva è
detraibile.


I) Abitazioni (art. 19-bis1, lett. i, D.P.R. n. 633/1972) –
Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, alla locazione
(anche finanziaria), alla manutenzione, al recupero, o alla gestione di
fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, salvo che per
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata
la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o loro porzioni. Queste
ultime società, pertanto, possono recuperare l’Iva relativa all’acquisto di
immobili e ai costi sostenuti per tali beni.
La disposizione in esame non si
applica, tuttavia, ai soggetti che esercitano attività che danno luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, n. 8), cioè le locazioni ed affitti di
immobili. In tale ultimo caso, infatti, la detrazione deve essere effettuata con
le regole del c.d. pro-rata (art. 19, c. 5 e dell’art. 19-bis).

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