Imprese tessili e della moda, pronto il nuovo modello Crt

Disponibile dall’1 dicembre la nuova modulistica per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate da utilizzare nel caso di fruizione del risparmio di imposta.

L’Agenzia delle entrate ha provveduto (con provvedimento del direttore del 10 settembre 2010) alla pubblicazione di un nuovo modello Crt per la comunicazione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione introdotta dall’art. 4, commi da 2 a 4, del dl n. 40/2010 (cd decreto incentivi).

Ai sensi della norma appena richiamata, le imprese del settore tessile e della moda, rientranti in determinate categorie di attività, possono operare l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea.

Il beneficio fiscale spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 e, comunque, nel limite delle risorse complessivamente stanziate, pari a 70 milioni di euro.

Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale limite, è stata prevista la necessità di provvedere alle dovute comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. La stessa, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, determinerà la percentuale massima di aiuto spettante, che sarà comunicata mediante successivo provvedimento del Direttore. In buona sostanza, il legislatore ha abbandonato la formula del click day (applicato in diversi altri casi di agevolazioni fiscali) dove chi prima arriva vince, per introdurre un sistema in cui l’agevolazione sarà attribuita a tutti i richiedenti, con l’eventualità di una ripartizione equa tra gli stessi, in misura proporzionale al risparmio di imposta richiesto, qualora le richieste complessive superino lo stanziamento previsto.

Si segnala che, già con provvedimento del 2 aprile 2010, erano stati definiti il modello di comunicazione (Crt) e le relative istruzioni. Tuttavia, la conversione del decreto legge, avvenuta con modificazione con la legge 22 maggio 2010, n. 73, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione con la previsione di ulteriori attività ammissibili. A tale modifica, si aggiunge la previsione che l’aiuto è fruibile, non più nei limiti del de minimis di cui al Reg. 1998/2006, ma in base al disposto di cui all’art. 3 del Dpcm 3 giugno 2009 di applicazione della Decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato (comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009), pari a 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Ciò ha, pertanto, comportato la necessità di provvedere all’introduzione di un nuovo modello che recepisse le novità appena richiamate, anche in vista dell’avvicinarsi dei termini entro i quali la comunicazione va trasmessa.

Richiamo all’ambito di applicazione
L’agevolazione in commento si rivolge alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o codice 32.99.20 (in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni) della tabella Ateco 2007. Si ricorda che, il testo originario della norma prevedeva l’applicazione del beneficio solo alle attività di cui alle divisioni 13 e 14.

Soggetti beneficiari

Imprese che svolgono le seguenti attività (anche in modo non prevalente):
  • Divisione 13: industrie tessili;
  • Divisione 14: confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • Divisione 15: fabbricazione di articoli in pelle e simili
  • Codice 32.99.20: solo con riferimento all’attività di fabbricazione di bottoni

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

I potenziali beneficiari dovranno, inoltre, rispettare una serie di condizioni al fine di rendere applicabili le disposizioni di cui al Dpcm 3 giugno 2009, inerente il regime di aiuti temporaneo di importo limitato.

In particolare, ciascuna impresa dovrà dichiarare, all’interno del modello di comunicazione, il possesso dei seguenti requisiti:

non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009);

non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, c. 4, del Dpcm 3 giugno 2009);

rispettare il limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del Dpcm 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis (art. 3, comma 1, lett. c, del Dpcm 3 giugno 2009).

Il beneficio fiscale, consistente in un risparmio di imposta per effetto dell’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, potrà essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Si evidenzia che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, e non opera ai fini IRAP. Inoltre, la detassazione è applicata indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, che comunque rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l’acconto dell’Irpef e dell’Ires è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell’agevolazione.

Trasmissione del modello Crt
La comunicazione è presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati dalla stessa Agenzia o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
L’inoltro dovrà avvenire dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, utilizzando il software “AGEVOLAZIONECRT”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 20 novembre prossimo.
È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento.
Il modello Crt andrà presentato dalle imprese anche nell’ipotesi in cui le stesse attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori familiari. In caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, la comunicazione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d’imposta è realizzato dalla consolidante per il gruppo.

Compilazione del modello Crt
Le istruzioni al modello segnalano che ciascuna impresa deve presentare un’unica comunicazione anche in caso di più progetti d’investimento. Nell’ipotesi di invio da parte della stessa impresa di più comunicazioni, sarà ritenuta valida solo l’ultima trasmessa nei termini. Dopo la scadenza finale per l’invio dei modelli, saranno prese in esame soltanto le comunicazioni di rinuncia totale o parziale (sono da considerarsi rinunce parziali quelle comunicazioni riportanti un risparmio d’imposta complessivo inferiore a quello indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata).
Nel frontespizio del modello, andranno indicati oltre i dati identificativi del soggetto beneficiario, il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, reperibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e il relativo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). In caso di esercizio di più attività, deve essere comunque indicato un codice appartenente ad una delle divisioni Istat agevolabili, anche se la relativa attività non è svolta in via prevalente.
Nel quadro A del modello andranno indicati l’ammontare degli investimenti agevolabili (rigo A1, colonna 1) effettuati o da effettuare a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, nonché il relativo risparmio d’imposta (rigo A1, colonna 2).
Al fine della corretta determinazione dell’importo degli investimenti agevolabili da inserire nella colonna 1 del rigo A1, la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 ha chiarito che la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale sono definibili in conformità al paragrafo 2.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01. Pertanto, sono classificabili come “ricerca industriale” le attività di:

  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Rientrano, invece, nella definizione di “sviluppo precompetitivo” (o sviluppo sperimentale) le attività di:

  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Le definizioni appena riportate vanno certamente adattate all’ambito specifico del settore del tessile e della moda. Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, relativa al credito di imposta art. 1, commi 280-284 della legge Finanziaria per il 2007 e che può trovare applicazione anche per le agevolazioni in commento, ha individuato le fasi in cui si può suddividere il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda. In particolare, è possibile individuare: a) ricerca ed ideazione estetica; b) realizzazione dei prototipi; c) preparazione del campionario o delle collezioni; d) promozione del campionario; e) gestione del magazzino campioni. Di tali fasi, solo le prime due sono collegate a un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato, mentre le altre non presentano necessariamente tale collegamento. Per cui nel comparto in analisi, le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono solo quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono, quindi, agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi. Le altre attività precedentemente elencate sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
Sono sempre escluse le attività qualificabili come ricerca fondamentale, in quanto trattasi di lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Non sono, inoltre, ammissibili le attività rientranti nella “innovazione del processo” e nella “innovazione organizzativa”.
A fronte delle attività agevolabili, potranno essere ammesse le seguenti spese:

  • costi relativi al personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo. Vi rientra anche il personale con contratto a progetto;
  • gli strumenti e le attrezzature di laboratorio (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo);
  • fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo);
  • la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
  • i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese generali (nella misura forfetaria del 10% delle spese del personale);
  • i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

La richiamata circolare 22/2010 ha stabilito che i costi sono imputati al periodo di imposta di riferimento dell’agevolazione, applicando le regole generali sulla competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche nell’ipotesi dei contribuenti che si trovano nel regime dei minimi o che adottano disposizioni diverse.
Le tipologie di costo agevolabili (v. tavola sotto), considerati nell’ambito del settore di riferimento, possono tradursi (in via orientativa e non esaustiva) nelle seguenti voci:

  • lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nella attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni, ecc.);
  • materie prime e materiali di consumo connessi alla attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • i fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi (rimane, comunque, ferma la non ammissibilità del costo relativo ai terreni).

Gli investimenti e costi agevolabili

Investimenti ammissibili

Costi agevolabili

Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore della moda e tessile:

  • ricerca ed ideazione estetica;
  • realizzazione dei prototipi;

Le seguenti attività sono agevolabili solo se se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato:

  • preparazione del campionario o delle collezioni;
  • promozione del campionario;
  • gestione del magazzino campioni.

Sono agevolabili i costi relativi al personale, attrezzature, fabbricati, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza, materiale di consumo e spese generali.
Tali categorie di costo possono consistere, a titolo orientativo, per il comparto tessile e della moda in:

  • lavoro del personale interno (stilisti e tecnici);
  • prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni);
  • materie prime e materiali di consumo;
  • lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività;
  • i fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati.

In colonna 2 del rigo A1, andrà indicato, invece, il risparmio d’imposta complessivo conseguente agli investimenti precedentemente determinati.
Bisogna indicare correttamente tale importo nel modello, in quanto il valore dell’agevolazione effettivamente fruibile non potrà, in ogni caso, superare il valore massimo comunicato in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ha chiarito, a tal proposito, che il risparmio di imposta dovrà essere determinato come segue:
a) per i soggetti Ires, applicando l’aliquota del 27,5% all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili;
b) per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l’Irpef relativa soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolato al lordo dell’importo degli investimenti agevolabili (che costituiscono un componente negativo deducibile) e l’Irpef corrispondente al reddito d’impresa al netto di detto importo. Riprendendo l’esempio riportato in circolare n. 22, se il reddito d’impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall’investimento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta deduzione si riduce a euro 800, il risparmio d’imposta è dato dalla differenza tra l’Irpef calcolata su euro 1.000 e l’Irpef calcolata su euro 800. Se si è in presenza di una perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili, o l’aliquota prevista per i regimi d’imposta sostitutivi;
c) per le società di persone e società di capitali “trasparenti”, assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato al punto precedente per le imprese individuali.
Bisogna, poi, considerare anche il risparmio di imposta relativo all’addizionale regionale all’Irpef. Pertanto, occorre applicare all’importo complessivo del valore degli investimenti agevolabili l’aliquota dello 0,90% o quelle eventualmente maggiori fissate da ciascuna Regione. Allo stesso modo, ai fini della determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale comunale all’Irpef (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l’istituzione), occorre applicare all’importo complessivo del valore degli investimenti agevolabili l’aliquota deliberata dal comune di riferimento.
La sezione A si completa con i righi da A2 a A4, dove vanno riportati i dati della sede o delle sedi presso le quali è svolta l’attività di ricerca e sviluppo. Se le attività agevolabili sono svolte in più di tre sedi, sarà necessario indicare quelle di maggiore rilevanza.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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