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Impresa 4.0, il Mise chiarisce i dubbi sui centri di competenza

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i chiarimenti sui Centri di competenza che dovrebbero completare il piano Impresa 4.0.

Si tratta di una serie di FAQ (frequently asked question) che iniziano spiegando quali sono gli enti che possono costituire un cento e quali spese sono ammissibili.

I centri devono essere costituiti con la forma del partenariato pubblico privato e comprendere almeno un organismo di ricerca e una o più imprese che possono comunque essere presenti anche in più centri di ricerca.

L’attività del centro del prevedere, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, la realizzazione di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.

Venti milioni per il 2018

Enti di ricerca e le università per partecipare devono possedere una serie di requisiti che nel caso delle università prevedono l’impiego di personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (Ispd) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.

L’elenco specifica il lungo elenco delle università che possono partecipare, i centri di ricerca e chiarisce che le risorse pubbliche destinate sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, riguardano il personale dipendente nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro e per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing.

Le domande verranno valutate in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’articolo 10.

 

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