Le Entrate non sanzioneranno chi in buona fede chi ha canno erroneamente ha applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento o ha ecceduto le tre rate per il pagamento delle imposte sostitutive sui beni immobili.
Con la risoluzione n. 70/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per chi ha commesso errori nel calcolo del tasso d’interesse e nelle modalità di versamento delle imposte sostitutive sui beni immobili delle imprese.
È pari al 3 per cento l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di
beni immobili delle imprese che non
adottano i
principi contabili internazionali. Ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente
applicato il tasso d’interesse
legale vigente nell’anno del versamento, invece di quello previsto dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008, non verranno applicate le
sanzioni. Allo stesso modo, non verranno sanzionati i contribuenti che hanno versato le
relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste dallo stesso Dl
n. 185/2008 che regola esclusivamente i pagamenti rateali a titolo di saldo e acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.
Ricordiamo che le imposte sostitutive relative alla rivalutazione di beni immobili potevano essere versate in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali (articolo 15, comma 22, Dl n. 185/2008).