Imposta di bollo virtuale, arriva la mini-guida delle Entrate

Con la circolare n. 16/E, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito un pratico vademecum con tutti gli step da seguire e le informazioni utili sulle corrette modalità di presentazione delle domande, sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale, nonché sugli uffici competenti.

Innanzitutto, i contribuenti possono richiedere l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite una domanda che va presentata insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell’anno. La circolare chiarisce, inoltre, che le domande vanno consegnate all’ufficio territorialmente competente oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le Direzioni provinciali sono le strutture generalmente deputate al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione dell’imposta di bollo virtuale. Per ragioni organizzative, però, il Direttore provinciale può affidare queste attività a uno o più uffici territoriali. Per le domande presentate da uffici ed enti statali e dalle Camere di Commercio, invece, le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Direzioni regionali. In entrambi i casi, la competenza è comunque individuata in base al domicilio fiscale del contribuente. I contribuenti che vogliono rinunciare all’autorizzazione devono presentare una comunicazione, allegando una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia. Come stabilito dal Provvedimento del 14 novembre 2014, questa dichiarazione va presentata in via transitoria in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015. A partire dall’1 gennaio 2016, invece, sarà possibile inviare rinunce e dichiarazioni direttamente online.

La circolare, infine dà indicazioni sulle sanzioni applicabili e sulle modalità di irrogazione in caso di mancato o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

Con la riforma del sistema sanzionatorio, è stata prevista, per la mancata corresponsione (in tutto o in parte) dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine, una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Sanzione, invece, del 30% per gli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” .

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