Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante “condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni” pubblicato nella Gazzet …
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante
“condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al
pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;
Visto il
decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;
Visto l’esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali
hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i costruttori, gli
operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del
wireless local loop, le associazioni di utenti; nonché la consultazione pubblica
25 giugno 2005 indetta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 1 agosto
2003 n. 259.
Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio
LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28
maggio 2003;
Visto il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con
modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155 e il decreto interministeriale 16
agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;
Considerata l’opportunità di estendere l’ambito geografico di applicazione
del sistema definito dall’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28
maggio 2003;
DECRETA
Art.
1
1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003
citato nelle premesse, sono soppresse le parole da “in locali aperti”, fino alla
fine del comma; dopo “ai servizi di telecomunicazioni” si aggiungono le parole
“in modalità fissa e nomadica”.
2. All’art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole “la
sicurezza delle operazioni di rete,” sono sostituite da “la sicurezza della rete
contro l’accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia,”; dopo
“protezione dei dati” si aggiungono le parole “ed in particolare le prestazioni
ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività”; sono soppresse inoltre le
parole “l’interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente
attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ;” e “limitatamente all’ambito
geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e”; sono sostituite le parole
“alla medesima radio LAN” con “al medesimo operatore nonché ad operatori
distinti”.
3. All’art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo
“dalle medesime utilizzazioni” si aggiungono le parole “in particolare secondo
quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive
modifiche”.
Art.
2
1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati
all’offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda
2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato
dal presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni
ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. I titolari di
diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali
aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo
esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri
commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti
l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad
insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all’esercizio di servizi
di pubblica utilità che siano state accertate da parte del Ministero delle
comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di
istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle
comunicazioni – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e
di radiodiffusione.
Art. 3
1. Le imprese già autorizzate all’esercizio
sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente provvedimento,
cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 4
Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28
maggio 2003, secondo quanto già disposto dall’art. 8 comma2 dello stesso, le
definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259
citato nelle premesse.