Il ruolo di Consip rafforzato dalla nuova Finanziaria

La Spa del ministero del Tesoro ha ora un peso più rilevante. La cosa si traduce anche in prezzi più bassi per le gare e minori entrate per le aziende.

8 ottobre 2002 Fra le pieghe della Finanziaria si trova qualcosa di interessante, ma forse non positivo, per le aziende Ict.
L’articolo 13 della legge rafforza infatti il ruolo della Consip, una SpA di proprietà del ministero del Tesoro che ha come mission la fornitura di consulenza, assistenza e soluzioni informatiche alla Pubblica Amministrazione. Con la nuova Finanziaria in pratica viene creato una sorta di obbligo nell’utilizzo di Consip per la Pa. La società organizza aste alle quali partecipano i fornitori della Pubblica amministrazione oltre ad agire come e-marketplace che aiuta le Pa nell’organizzazione di questi eventi online.
Un’attività che ha provocato notevoli risparmi per la Pa da una parte e dall’altra parte minori entrate per le aziende. Per esempio Olidata ha perso quote di faturato proprio a causa di alcune gare Consip (con volumi però abbastanza alti) nelle quali è arrivata seconda. L’articolo 13 della normativa obbliga le amministrazioni che devono assegnare l’appalto a ricorrere alla gara che deve essere regolata dalla normativa Ue per ogni contratto superiore a 50 mila euro. L’unica scappatoia all’appalto è offerta ai comuni con meno di cinquemila abitanti e in caso di convenzioni quadro definite dalla Consip. Inoltre tutti i contratti stipulati in violazione del 1° comma (quello relativo alla normativa Ue) e dell’obbligo di utilizzare lle convenzioni quadro sono nulli.

Per rendere più efficace la nuova normativa è stato introdotta
una sanzione per il dipendente che vìola le norme. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde infatti a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai contratti. “La stipula degli stessi e’ causa di responsabilità amministrativa”. “Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto delle differenze fra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto”. Questo siginifica che il sindaco o il funzionario che acquista beni che attraverso Consip avrebbe potuto pagare meno dovrà risarcire la differenza oltre a rischiare la carriera se non il licenziamento. Infine, le amministrazioni devono provare il motivo secondo il quale una fornitura non è stata fatta tramite Consip, sottoponendo il tutto all’assenso della Corte dei Conti.

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