Il regime per i contribuenti minimi

Nell’ambito delle disposizioni di agevolazione contenute nella legge finanziaria per il 2008, una menzione particolare merita senz’altro il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi, introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117. Il regime, con operativ …

Nell’ambito delle disposizioni di agevolazione contenute nella legge finanziaria per il 2008, una menzione particolare merita senz’altro il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi, introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117. Il regime, con operatività a decorrere dal 1° gennaio 2008, sarà adottabile dalle sole persone fisiche che esercitino attività d’impresa o di lavoro autonomo e che presentino ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro.


Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 73/E/07, l’entrata in vigore del nuovo regime dei contribuenti minimi pone fine alla fruibilità di altri regimi fiscali in vigore sino al 31.12.2007. Nel dettaglio si tratta del:


1. regime dei contribuenti minimi in franchigia, disciplinato dall’art. 32-bis del Dpr 633/72;


2. regime delle attività marginali, disciplinato dall’art. 14 della legge 388/00;


3. regime c.d. “super-semplificato”, introdotto dall’art. 3, commi 165-170, della legge 662/96.


Nessuna deroga invece al regime delle nuove iniziative produttive previsto dall’art. 13 della legge 388/00 che di conseguenza resta operativo a tutti gli effetti.


L’adozione del regime dei contribuenti minimi comporta la dispensa dalla tenuta delle scritture contabili e conseguentemente l’esonero dagli adempimenti Iva, nonché l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore. I redditi conseguiti invece saranno tassati con un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali nella misura del 20%.



Modalità di adesione al regime
L’accesso al regime in discussione è, come anticipato, consentito solo alle persone fisiche nel rispetto di alcune prerogative generali. Tali prerogative impongono che nell’anno solare precedente il contribuente:


– abbia registrato ricavi (ai sensi degli articoli 57 e 85 del Tuir) o compensi (ai sensi dell’art. 54 del Tuir), ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Non si considerano gli eventuali adeguamenti agli studi di settore o ai parametri;


– non abbia effettuato cessioni all’esportazione. Si tratta, in sostanza, delle operazioni regolamentate dagli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633/72;


– non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.


Inoltre, nel triennio solare precedente lo stesso non deve aver acquistato beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a 15.000 euro. Il rispetto di tale limite va verificato in base al criterio stabilito ai fini Iva dall’art. 6 del citato Dpr 633/72, in base al quale per i beni mobili rileva la consegna e per quelli immobili la data dell’atto di trasferimento.


Per l’accesso al regime a partire dal 2008 il triennio da valutare è il 2005-2007.


In caso di passaggio dal regime ordinario a quello in discussione, si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione operata ai sensi dell’art. 19-bis2 del Dpr 633/72, in un’unica soluzione, per tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizzabili, invece, l’obbligo di rettifica scatta solo se non sono decorsi 4 anni dall’entrata in funzione dei beni mobili ovvero 10 anni per i beni immobili.


L’importo della liquidazione così effettuata dovrà essere versato in un’unica soluzione o in 5 rate annuali senza applicazione di interessi.


Ovviamente, il credito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno può essere chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Dpr 633/72 o utilizzato in compensazione nel mod. F24.


L’adesione al nuovo regime è facoltà anche dei soggetti che si apprestano a richiedere il rilascio della partita Iva. In tal caso, la sussistenza dei requisiti sopra indicati va attestata nel contesto del mod. AA9/8, avendo cura di barrare anche la casella “Contribuenti minori” presente nel quadro B.



Esclusioni.
Tuttavia, la Finanziaria ha espressamente negato l’accesso al regime a tutti quei soggetti che:


– si avvalgono di regimi speciali Iva;


– non siano residenti;


– effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, del Dpr 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, del Dl 331/93;


– rivestano la figura di soci/associati di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.


Inoltre, l’accesso al regime è precluso alle seguenti attività imprenditoriali:


– agricoltura e attività connesse e pesca;


– vendita sali e tabacchi;


– commercio dei fiammiferi;


– editoria;


– gestione di servizi di telefonia pubblica;


– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;


– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/72;


– agenzie di viaggi e turismo;


– agriturismo;


– vendite a domicilio;


– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;


– agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.



La cessazione del regime.
Nessun problema invece per la fuoriuscita dal regime, che può occorrere anche semplicemente per comportamento concludente del contribuente.


Viceversa, l’uscita dal regime deve intendersi “forzata” quando nell’esercizio si verifichi il superamento dei limiti previsti per l’accesso al regime o comunque la sopravvenienza di una condizione incompatibile con l’adozione dello stesso.


In ipotesi del genere si rende necessario distinguere il caso specifico del superamento del limite per oltre il 50% dello stesso. In tale circostanza infatti la decadenza opera già dall’anno in cui è stato superato il limite. Per effetto di tale previsione, il contribuente dovrà versare l’Iva a debito sulle operazioni imponibili effettuate nell’anno.


In ogni caso, la fuoriuscita forzata dal regime comporta come ulteriore conseguenza che non si potrà uscire dal regime ordinario per i successivi tre anni.



Adempimenti a carico dei contribuenti minimi
Passiamo all’esame delle semplificazioni previste per gli aderenti al regime in parola e, contestualmente, all’evidenza degli adempimenti comunque obbligatori.


Sotto il profilo Iva e delle imposte dirette, i contribuenti minimi sono:


1. esclusi dall’addebito dell’Iva a titolo di rivalsa;


2. esclusi dalla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti;


3. obbligati, per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.), a integrare la fattura con le annotazioni richieste dalla disciplina Iva e a versare, entro il 16 del mese successivo, la relativa imposta;


4. obbligati a conservare e numerare le fatture emesse, nonché quelle di acquisto e le bollette doganali di importazione;


5. obbligati a certificare i corrispettivi;


6. obbligati a presentare il modello Intrastat.


Fatta eccezione per quelli richiamati, quindi, nessun altro obbligo grava sui contribuenti minimi che pertanto sono esonerati:


– dalla registrazione delle fatture emesse;


– dalla registrazione dei corrispettivi;


– dalla registrazione degli acquisti;


– dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti;


– dalla dichiarazione e comunicazione annuale;


– dalla compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori.


Non è prevista invece, per i lavoratori autonomi, l’esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle parcelle emesse. È invece applicata l’esclusione dagli studi di settore e dai parametri.



Modalità di determinazione del reddito
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti e le spese sostenute. Il principio da seguire tuttavia, anche per le imprese, è quello del criterio di cassa.


Quanto ai beni strumentali, la loro deducibilità non avverrà sulla base dei coefficienti ministeriali ma piuttosto tutta nell’anno della loro acquisizione.


Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori è altresì prevista una deducibilità direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo.


Sulla base imponibile così calcolata, infine, andrà applicata l’imposta sostitutiva del 20%.


Non sono dovute quindi l’Irpef, l’Irap, né le addizionali sul reddito.


Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire nei termini previsti per il saldo Irpef. Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi per lo stesso non rilevano le eventuali deduzioni o detrazioni.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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