Il punto sulla Cassa integrazione straordinaria

Procedure per la richiesta, durata e misura dell’intervento, effetti sul rapporto di lavoro

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) è un ammortizzatore sociale attraverso il quale il lavoratore subordinato, per un determinato periodo di tempo, viene sospeso dal lavoro, o lavora ad orario ridotto, e percepisce, da parte del datore di lavoro, che la eroga per conto dell’Inps, o dall’Inps direttamente, una particolare indennità denominata integrazione salariale.


A differenza dell’intervento ordinario (Cigo), che presuppone la ripresa dell’attività lavorativa (presupposto da analizzare all’atto della richiesta di intervento) ed è utilizzato per difficoltà di carattere transitorio, l’intervento straordinario (soprattutto per crisi aziendale) indica una situazione aziendale di incertezza che perdura nel tempo e che potrebbe sfociare anche in una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.


Cause integrabili e presupposti
Costituiscono cause integrabili:


1. la crisi aziendale;


2. la cessazione, totale o parziale, dell’attività;


3. i processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale;


4. le procedure concorsuali, compreso l’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’art. 182-bis della Legge Fallimentare.


Campo di applicazione
Settori interessati


Principalmente, sono possibili beneficiarie del trattamento Cigs le seguenti aziende:


1. imprese industriali, anche edili e lapidee, che, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti;


2. artigiane, anche edili e lapidee, che, nei sei di Bartolomeo La Porta – Consulente del lavoro in Novara mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti.


3. Condizione necessaria per accedere alla CIGS è che la contrazione dell’attività deve essere conseguente alla sospensione o alla contrazione dell’attività dell’impresa che esercita influsso gestionale prevalente ed ammessa alla CIG straordinaria;


4. imprese editrici di giornali quotidiani, agenzie di stampa a carattere nazionale e imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici;


5. imprese commerciali in senso stretto, da individuarsi in base al codice statistico contributivo attribuito dall’INPS, che occupano più di 200 dipendenti, esclusi apprendisti e contratti di inserimento, al momento di presentazione della domanda;


6. cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;


7. compagnie aeree.


Computo dei dipendenti
Le aziende che possono godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria devono aver occupato, nel semestre precedente la richiesta d’intervento, mediamente più di 15 dipendenti (ad eccezione delle imprese commerciali, che ne devono occupare più di 200 al momento della presentazione della domanda), comprendendo nel numero (tranne le eccezioni previste per le imprese commerciali):



  • gli apprendisti;



  • gli assunti con contratto di inserimento;



  • i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto;



  • i lavoratori intermittenti, in proporzione all’orario effettivamente eseguito nel semestre precedente;



  • i lavoratori a domicilio;



  • i dirigenti;


i lavoratori assenti senza retribuzione sono computabili solo se non sono stati sostituiti. In caso contrario, sono computati i sostituti.


Regime transitorio
Per alcuni settori vige un regime transitorio, che viene prorogato di anno in anno, e che permette ad alcune imprese collocate in determinati settori produttivi di accedere ai benefici della Cigs. In particolare:


1. imprese commerciali occupanti da 51 a 200 dipendenti al momento di presentazione della domanda, esclusi apprendisti e contratti di inserimento;


2. imprese di vigilanza, a cui sia stato attribuito il codice statistico contributivo 7.07.01, occupanti più di 15 dipendenti nel semestre precedente;


3. imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale, con esclusione di quelle di spedizione internazionale, a cui sia stato attribuito il codice statistico contributivo 7.04.01, occupanti più di 50 dipendenti al momento di presentazione della domanda, esclusi apprendisti e contratti di inserimento;


4. agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici, a cui sia stato attribuito il codice statistico contributivo 7.04.01, occupanti più di 50 dipendenti al momento di presentazione della domanda, esclusi apprendisti e contratti di inserimento.


Lavoratori beneficiari
L’integrazione salariale straordinaria spetta ai dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, con anzianità aziendale di almeno novanta giorni, aventi la qualifica di:



  • operai;



  • intermedi;



  • impiegati, compresi viaggiatori e piazzisti ;



  • quadri;



  • lavoratori a tempo parziale;



  • lavoratori con contratto di inserimento, purché espressamente indicati nel Decreto Ministeriale di concessione;



  • soci e non soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;



  • lavoratori dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale e giornalisti professionisti, ai quali il trattamento viene corrisposto dall’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti (Inpgi).


L’art. 19, c. 1, lett. c), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, sia riconosciuto un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.


Durata dell’intervento
































Ipotesi



Durata



Proroga



Crisi



12 mesi



Non prevista



Cessazione attività



12 mesi



12 mesi



Ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione



24 mesi



Due proroghe di 12 mesi cadauna



Procedure concorsuali –compreso accordo ristrutturazione debito



12 mesi



6 mesi





I trattamenti di integrazione erogati, a qualsiasi titolo, non possono eccedere i trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, computando in tale limite temporale anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato, senza considerare, invece, i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria causati da eventi oggettivamente non evitabili e le proroghe del trattamento di CIGS per crisi aziendale, nei casi di cessazione totale o parziale di attività.


Il quinquennio di riferimento del limite temporale massimo è considerato rigido: pertanto, poiché il primo quinquennio di riferimento ha avuto inizio il 12/08/1990 ed è scaduto l’11/08/1995, il secondo è terminato l’11/08/2000, quello in corso si riferisce al periodo 12/08/2005 – 11/08/2010.


Detto limite può essere superato nel caso di:



  • contratti di solidarietà, qualora gli accordi sindacali prevedano il mantenimento di almeno il 50% degli esuberi dichiarati nel contratto di solidarietà stesso;



  • attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione di particolare complessità con rilevanza sull’occupazione, in relazione alle dimensioni dell’impresa ed alla sua articolazione;



  • procedure concorsuali. La prima richiesta non può avere una durata superiore ai dodici mesi, con la possibilità di una proroga di ulteriori sei mesi se esistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività tramite cessione dell’azienda.


Misura del trattamento di integrazione salariale
Massimale
La misura dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata agli operai per le ore non lavorate fino ad un massimo di 40 settimanali, decurtate della percentuale del 5,84%.


Il trattamento è erogato nel limite di un massimale retributivo mensile, determinato ai sensi della Legge 13 agosto 1980, n. 427, rivalutabile annualmente.


Dal 1 gennaio 1994, sono stati introdotti due distinti massimali, in base alla retribuzione lorda mensile percepibile dal lavoratore.


Per gli importi massimi dell’anno 2009 si veda la tabella in calce.


Retribuzione di riferimento
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Pertanto, rientrano nel concetto di retribuzione di riferimento:


1. la retribuzione base;


2. le voci fisse, compresi i superminimi;


3. l’indennità per turno;


4. l’indennità di cassa;


5. gli scatti di anzianità;


6. i ratei di tredicesima ed, eventualmente, di quattordicesima mensilità maturati;


7. ogni altro elemento corrisposto in maniera continuativa.


Trattamento di fine rapporto
Durante la sospensione per Cigs, il trattamento di fine rapporto matura in rapporto alla retribuzione figurativa che sarebbe effettivamente spettata al lavoratore.


Il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di Cigs a zero ore è rimborsabile dall’Inps, nel caso in cui il lavoratore sia stato ininterrottamente sospeso e licenziato nel corso o al termine del periodo integrato.


Assegno per il nucleo familiare
Ai lavoratori non agricoli beneficiari delle integrazioni salariali (ordinarie o straordinarie) l’assegno spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoranti ad orario normale.


Ore di lavoro integrabili
Come già sopra precisato, le integrazioni salariali sono soggette ad un massimale, determinato dalla Legge n. 427/1980, e aggiornato annualmente dall’Inps, con riferimento all’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.


Poiché i massimali sono previsti in misura mensile, occorre determinarne la misura oraria, tenendo conto che, per effettuare tale conversione, si deve utilizzare un divisore mobile.


In particolare, occorre calcolare il numero delle ore lavorabili nel mese di riferimento delle integrazioni salariali, festività infrasettimanali comprese.


Il raffronto fra l’80% della retribuzione complessiva, comprensiva dell’incidenza delle mensilità aggiuntive, diminuita della trattenuta del 5,84%, ed il massimale deve essere effettuato, pertanto, sulla retribuzione oraria così determinata.


Costituiscono ore di lavoro integrate quelle che il dipendente non ha lavorato per effetto della sospensione o della riduzione di orario, entro il limite dell’orario contrattuale di lavoro.






























Ipotesi



Periodo di riferimento



Settori



Retribuzione di riferimento



Importo lordo



Importo al netto trattenuta 5,84%



CIG



Mese



Vari



Fino a 1.917,48



886,31



834,55



CIG



Mese



Vari



Superiore a 1.917,48



1.065,26



1.003,05



Effetti sul rapporto di lavoro
Ferie
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, per i lavoratori in Cigs a zero ore, salvo espressa disposizione contrattuale, è esclusa la maturazione delle ferie.


In caso di Cigs ad orario ridotto, invece, il diritto alle ferie matura in proporzione alle ore lavorate ed il relativo trattamento resta a carico del datore di lavoro, mentre resterebbe a carico della Cigs la parte corrispondente alle ore non lavorate.


Festività
Occorre distinguere a seconda della modalità di pagamento della retribuzione. Se i lavoratori sono pagati:



  • in misura fissa, l’integrazione salariale viene regolarmente corrisposta anche per le festività cadenti nel periodo;



  • ad ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno sono considerate dalla legge a carico del datore di lavoro e non sono integrabili.


Le restanti festività sono integrabili quando cadono dopo i primi 15 giorni di sospensione, mentre sono a carico del datore di lavoro quando si collocano nei primi 15 giorni.


Inoltre, nei periodi di ricorso alla CIG con riduzione di orario le ore non sono integrabili e sono a carico del datore di lavoro.


Malattia
L’art. 3 della Legge n. 464/1972 prevede che, in caso di sospensione a zero ore, l’integrazione salariale straordinaria sostituisce l’indennità di malattia.


Il trattamento di Cigs spetta, in sostituzione dell’indennità giornaliera di malattia, anche al lavoratore che si ammali prima della sospensione, ma solamente qualora faccia parte di un reparto in cui tutti i lavoratori siano posti in Cigs, altrimenti prevale l’indennità di malattia.


Al lavoratore posto in Cigs ad orario ridotto spetta, invece, l’indennità di malattia.


Maternità
I lavoratori che fruiscono dell’astensione obbligatoria e dei riposi giornalieri per allattamento hanno diritto all’indennità di maternità e non all’integrazione salariale.


Il diritto all’astensione facoltativa, ed alla conseguente indennità, non spetta alle lavoratrici sospese, che beneficiano, invece, dell’integrazione salariale. Nel caso di CIG con riduzione di orario, la lavoratrice può decidere di continuare a fruire dell’astensione facoltativa, senza possibilità di cumulo con il trattamento CIG per lo stesso periodo.


Congedo matrimoniale e donazione di sangue
Prevalgono sulle integrazioni salariali straordinarie.


Indennità sostitutiva del preavviso
Al lavoratore licenziato compete l’indennità sostitutiva del preavviso e non l’integrazione salariale (Cass. SS.UU. 7914/1994).


Collocamento dei lavoratori disabili
Per effetto della previsione contenuta nel quinto comma dell’art. 3 della Legge 12/3/1999, n. 68, gli obblighi di assunzione inerenti ai lavoratori disabili sono sospesi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa, per tutta la durata del programma di intervento della Cigs ed in connessione con il singolo ambito provinciale.


Svolgimento di altra attività
L’integrazione salariale presuppone la permanenza del rapporto di lavoro dipendente.


Lo svolgimento di un’eventuale occupazione remunerata, autonoma o subordinata, purché saltuaria o temporanea, è compatibile con la permanenza del rapporto dipendente e, conseguentemente, dell’integrazione salariale, a condizione che detta attività sia stata preventivamente comunicata alla sede Inps.


Durante lo svolgimento di altra attività remunerata, il lavoratore perde l’integrazione per le giornate di lavoro effettuate.


La mancata comunicazione all’Inps comporta la decadenza dall’integrazione per l’intero periodo di cassa integrazione.


In materia di cumulabilità fra integrazione salariale e redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di lavoro, si rimanda a quanto precisato dalla Circ.Inps 12 dicembre 2002, n. 179.


Procedura per la richiesta Cigs
Consultazione sindacale
L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, deve darne comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.


Entro tre giorni da detta comunicazione, l’imprenditore o le OO.SS. dei lavoratori hanno facoltà di richiedere un esame congiunto della situazione aziendale.


Tale richiesta deve essere presentata:



  • al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;



  • al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.


La procedura di consultazione deve esaurirsi entro i venticinque giorni successivi a quello in cui é stata avanzata la richiesta di esame congiunto, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.


Richiesta di autorizzazione
Conclusa la fase sindacale, l’imprenditore deve presentare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione degli Ammortizzatori sociali, apposita domanda, su modello CIGS/SOLID-1.


La domanda, da presentare in bollo, non può concernere periodi superiori ai 12 mesi e deve essere inoltrata entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, con riferimento alle sospensioni successive al 1° aprile 2009, la domanda deve essere inoltrata al Ministero del Lavoro entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.


Il Ministero del Lavoro deve emanare il decreto di autorizzazione entro trenta giorni o sessanta giorni, se l’impresa ha più di mille dipendenti che prestano servizio in unità ubicate in diverse Regioni.


Successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale di autorizzazione, l’impresa deve presentare alla sede INPS territorialmente competente il mod. I.G.i. 15/STR, a cui seguirà l’autorizzazione al recupero delle somme anticipate dall’azienda tramite conguaglio sul mod. DM10 o l’erogazione, direttamente ai lavoratori, dell’indennità.


Nelle procedure concorsuali, generalmente, l’Inps provvede al pagamento diretto, ai lavoratori, dell’integrazione salariale.


Pagamento delle integrazioni salariali
Anticipazione
Il trattamento di Cigs viene di norma erogato dal datore di lavoro, una volta ottenuto il decreto di concessione ed inoltrata la richiesta di autorizzazione all’Inps, tranne i casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, oppure espressamente concordati fra datore di lavoro e Rsu o OO.SS., in cui l’impresa s’impegna ad anticipare il trattamento a carico Inps.


Pagamento diretto
Quando ricorrono comprovate difficoltà di ordine finanziario, accertate dall’area ispettiva della DPL territorialmente competente, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può disporre che l’INPS effettui il pagamento diretto delle prestazioni (compreso l’eventuale assegno per il nucleo familiare).


Il comma 1 dell’art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 prevede che il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di CIGS, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio ispettivo della DPL accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’impresa.


Prescrizione
Il credito dei lavoratori alle prestazioni è assoggettato alla ordinaria prescrizione decennale.


Conguaglio sul DM10
Ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro potrà conguagliare, attraverso il modello DM10, l’importo delle integrazioni corrisposte.



Aspetti contributivi
Aliquote di finanziamento e contributo aggiuntivo
Sono escluse dal versamento del contributo addizionale le aziende assoggettate a procedure concorsuali e le aziende che ricorrono all’intervento straordinario per contratto di solidarietà.

























Settore



Numero dipendenti



Aliquota di finanziamento



Contributo aggiuntivo



No rotazione



Tutti quelli rientranti nella disciplina Cigs



Fino a 50



0,9 %, di cui 0,3% carico lavoratore 3%



6% dopo 24 mesi



6% 9% dopo 24 mesi



Oltre 50



4,5% 9% dopo 24 mesi



9% 13,5% dopo 24 mesi



Contributi figurativi
I periodi di corresponsione dell’integrazione salariale sono utili per l’accreditamento d’ufficio dei contributi figurativi ai fini Ivs.


(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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