Il Garante dà la linea sull’Rfid

L’Authority guidata da Stefano Rodotà stabilisce che non è lecita l’installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre le casse

Il Garante della privacy pone dei paletti all’utilizzo delle “etichette
intelligenti”
la
tecnologia Rfid e stabilisce in via generale che quando si trattano
dati personali, i cittadini devono essere informati, esprimere un libero
consenso e poter disattivare i chip.
Secondo l’authority guidata da Stefano
Rodotà le persone devono essere adeguatamente
informate dell’utilizzo di sistemi Rfid
, così come dell’esistenza dei lettori ottici che attivano l’etichetta. La presenza di avvisi nei luoghi nei quali le tecniche Rfid sono utilizzate non esime da apporre informativa sugli stessi oggetti e prodotti che recano le etichette intelligenti
.



Inoltre, un soggetto privato che utilizza Rfid
trattando dati personali può farlo solo con il consenso
espresso

e specifico degli interessati, a meno che ricorra in casi particolari uno degli altri presupposti di legge. Il consenso non è valido se ottenuto con pressioni o condizionamenti sull’interessato.
Se le etichette intelligenti sono associate all’utilizzo di carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati.
Il consenso non è necessario quando le
etichette intelligenti sono adoperate solo per modalità di pagamento e tale
impiego non comporti alcuna riconducibilità dei prodotti ad acquirenti
identificati o identificabili.





Alle persone, prosegue la nota del garante, deve essere garantito comunque il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente e in maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento dell’acquisto del prodotto sui cui è apposta l’etichetta. Le etichette devono essere posizionate in modo tale da risultare facilmente asportabili senza danneggiare o limitare la funzionalità del prodotto.

Non è, di regola, lecita l’installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell’esercizio commerciale.

Nei casi di impiego di Rfid per la verifica di accessi a determinati luoghi riservati “devono essere predisposte idonee cautele per i diritti e le libertà delle persone”. In particolare: per i luoghi di lavoro va
rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l’utilizzo di
impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; per l’accesso occasionale
di terzi a determinati luoghi occorre predisporre un meccanismo che, nel caso di
indisponibilità ad usare Rfid da parte dell’interessato, gli permetta comunque
di entrare nel luogo in questione.



L’uso delle etichette intelligenti deve
risultare proporzionato

agli scopi che si intende perseguire. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e devono essere conservati per il tempo strettamente necessario. Chi utilizza questi sistemi e tratta dati personali ha l’obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi di distruzione, perdita, acceso non autorizzato o manomissione dei dati conservati e inoltre l’avvio
di trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica o che siano effettuati allo scopo di costruire profili o personalità di un individuo devono essere comunicati preventivamente al Garante.
Allargando lo sguardo all’immediato futuro
Rodotà si spinge fino ai microchip sottopelle
che “devono ritenersi in via di principio
esclusi
in quanto in contrasto con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona. Essi possono essere ammessi solo in casi eccezionali per comprovate e giustificate esigenze di tutela della salute delle persone. L’interessato, comunque, deve poter ottenere la rimozione del microchip e l’interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si devono prevedere modalità di impianto che garantiscano la riservatezza circa la presenza delle etichette nel corpo dell’interessato”
.
Comunque, i soggetti che intendono utilizzare questi
microchip devono sottoporre alla verifica preliminare
dell’Autorità
tali sistemi.

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