Il cuneo fiscale parte subito

La modifica del governo rende applicabile il cuneo già in sede di acconto 2007

Il governo, con il D.L. 28 maggio 2007 n. 67, ha modificato il comma 267 della legge n. 296/2006, abrogando le parole “subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee”. Tale modifica rende applicabile il cuneo fiscale già in sede di acconto 2007.

Gli esclusi

La novità in questione, però, non trova applicazione in tutti i settori, in particolare il beneficio non potrà essere applicato ai seguenti campi:
– banche e altri enti finanziari;
– assicurazioni;
– imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti.
Il legislatore provvederà in un secondo momento (probabilmente con un nuovo provvedimento o in sede di conversione in legge del D.L. n. 67/2007) a estendere il beneficio
anche ai settori sopra citati, soltanto dopo aver individuato l’adeguata copertura finanziaria.

Il beneficio
Le nuove deduzioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 (art.1, commi da 266 e 269, legge 296/06) sono finalizzate a ridurre il costo del lavoro attraverso l’abbattimento della base imponibile Irap.
La riscrittura dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, oltre a confermare le precedenti agevolazioni prevede quanto segue:
– deduzione forfetaria pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Il beneficio decorre dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con ragguaglio ad anno delle deduzioni in questione. Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, detta deduzione nelle regole del de minimis, è aumentata a 10.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Le citate deduzioni sono da ragguagliare ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e per i contratti part-time sono da ridurre in misura proporzionale;
– deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Anche tale beneficio decorre dal mese di febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio;
– in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato (a norma delle disposizioni europee – regolamento Ce 5 dicembre 2002, n. 2204/2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione), in alternativa alla deduzione maggiorata per l’occupazione aggiuntiva nelle aree del sud Obiettivo 1 (quintuplicazione) e svantaggiate Obiettivo 2 (triplicazione), di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque (l’intera maggiorazione spetta però nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal citato regolamento dell’Ue previste per l’assunzione di lavoratori svantaggiati);
– per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 (le diverse deduzioni previste per il costo del lavoro), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2000 euro) e 4-quater (deduzione per incremento occupazionale), del D.Lgs. n. 446/1997 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro o per ciascun dipendente l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) (deduzione forfetaria di 5.000 euro per dipendente a tempo indeterminato), 3) (deduzione forfetaria di 10.000 euro per dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni del sud e svantaggiate) e 4) (deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali del personale a tempo indeterminato), del D.Lgs. n. 446/1997, è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione totale per apprendisti, inserimento, e personale addetto alla ricerca), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2.000 euro), 4-quater (deduzione per nuove assunzioni in soprannumero), 4-quinquies (deduzione maggiorata per le assunzioni in soprannumero) e 4-sexies (deduzione maggiorata delle donne rientranti nella definizione Ue di lavoratore svantaggiato) del medesimo decreto.
Se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni, le deduzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 si applicano sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

Prima applicazione del beneficio
Nella determinazione dell’acconto Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le nuove deduzioni sopra esposte (comma 269 della legge finanziaria 2007).
Tale procedura può essere applicata, per il momento, ai soli soggetti individuati dalla Finanziaria, anche in assenza dell’autorizzazione Ue, per effetto della modifica disposta dal decreto legge in esame; rimangono ancora esclusi, quindi, gli specifici settori sopra individuati, per i quali l’estensione del beneficio avverrà con il successivo provvedimento promesso dall’esecutivo.
Questi soggetti potranno, così, applicare il beneficio in sede di saldo.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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