Il contratto di inserimento

Si tratta di un contratto diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone

Introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 in sostituzione del contratto di formazione e lavoro, il contratto di inserimento è diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone.


L’accordo interconfederale 11.2.2004 contiene la disciplina per la prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento. Tale disciplina ha carattere transitorio ed ha valenza fino a quando sarà sostituita dalle regolamentazioni collettive di categoria.


Nella trattazione che segue si dà conto della disciplina dell’istituto come delineata dal D.Lgs. n. 276/2003 ed integrata dall’accordo interconfederale 11.2.2004.


Soggetti
I contratti di inserimento possono riguardare (art. 54, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003):


a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;


b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni (*);


c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;


d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;


e) donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate per l’occupazione femminile individuate con decreto ministeriale. Si considera svantaggiata qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II in cui la percentuale media di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile nel territorio considerato per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE 2204/2002) (**);


f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico il cui grado di invalidità sia superiore al 45% (M.L. risp. a interpello n. 17/2008).


I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria.


L’assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita a condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti.


La condizione suddetta non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.


Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’art. 20, L. n. 223/1991, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.


(*) Si intendono per tali coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (accordo interconfederale 11.2.2004).


(**) Il ministero del Lavoro ha chiarito che nell’ipotesi di stipulazione di un contratto d’inserimento con una donna residente in un’area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta o, ancora, nell’ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all’art. 54, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa e riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ML risp. a interpello n. 20/2008).


Forma e contenuto del contratto
Forma del contratto
Il contratto di inserimento può avere a oggetto qualsiasi attività lavorativa ed è stipulato in forma scritta, con l’indicazione del progetto individuale di inserimento (art. 56, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003), della qualificazione da conseguire e dei seguenti elementi (accordo interconfederale 11.2.2004):


– durata del contratto;


– periodo di prova, come definito dalla contrattazione collettiva di categoria;


– orario di lavoro, determinato in base al c.c.n.l. applicato;


– inquadramento;


– trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro.


La mancanza del requisito formale comporta la nullità del contratto e il rapporto si intende a tempo indeterminato (art. 56, D.Lgs. n. 276/2003).


Durata del contratto
Il contratto di inserimento non può avere una durata inferiore a 9 mesi né superiore a 18 mesi.


In caso di assunzione di lavoratori affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi (art. 57, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).


Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto di eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile e dei periodi di astensione per maternità.


Il Ministero del lavoro ha chiarito che, in caso di sospensione del contratto di inserimento per svolgimento del servizio militare su base volontaria, non sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, qualora lo stesso sia di fatto conservato, con conseguente riammissione al lavoro, nel computo di durata massima del contratto non si dovrà tenere conto del periodo dedicato, seppur su base volontaria, al servizio militare o civile (ML, nota n. 34/2007).


Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata suindicato.


Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, la contrattazione collettiva può prevedere durate inferiori alla massima suindicata (accordo interconfederale 11.2.2004).


Progetto individuale di inserimento
Condizione per l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo (art. 55, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).


Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.


La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto (A.I. 11.2.2004).


È competenza dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19, L. n. 300/1970, ovvero dalle RSU, anche all’interno degli enti bilaterali, determinare:


– le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua;


– le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.


La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata nel libretto formativo.


In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità del relativo contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del cento per cento. La maggiorazione contributiva predetta esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 55, c. 5, D.Lgs. n. 276/2003).


Trattamento economico-normativo
Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 sul contratto a tempo determinato.


I contratti collettivi possono stabilire le percentuali massime di lavoratori da assumere con contratto di inserimento.


Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento (art. 59, D.Lgs. n. 276/2003; A.I. 11.2.2004).


Ai sensi dell’art. 59, D.Lgs. n. 276/2003, salva diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il sottoinquadramento non trova però applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), del citato decreto (personale femminile: vedi sopra).


Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro è disciplinato secondo quanto previsto in materia di contratti di formazione e lavoro o, in mancanza, da accordi aziendali, deve essere riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro di inserimento e comunque non può avere durata inferiore a settanta giorni (A.I. 11.2.2004).


L’A.I. 11.2.2004 stabilisce che i lavoratori assunti con contratto di inserimento hanno diritto a beneficiare dei servizi aziendali, come la mensa e il trasporto, e a vedersi riconosciute le maggiorazioni connesse alla prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).


Qualora il contratto di inserimento si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo svolto è computato nell’anzianità di servizio, con esclusione degli scatti di anzianità e istituti assimilati e della mobilità professionale disciplinata da clausole di contratti collettivi che prevedano progressioni automatiche di carriera legate esclusivamente all’anzianità (A.I. 11.2.2004).


Computabilità dei lavoratori con contratto di inserimento
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l’applicazione di particolari normative ed istituti.



Contratto di formazione e lavoro
Dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 che ha introdotto il “contratto di inserimento”, la previgente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro può trovare applicazione limitatamente al pubblico impiego (art. 86, c. 9, D.Lgs. n. 276/2003).


Più esattamente il D.Lgs. n. 251/2004 (dettante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 276/2003) ha stabilito che ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel settore privato dal 24 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004, purché sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, tranne che per i benefici economici, per i quali è stata dettata una disciplina transitoria.


In particolare, l’ammissione alle agevolazioni economiche previste dalla disciplina vigente prima del 24 ottobre 2003 è stata concessa ai datori di lavoro che ne avevano fatto richiesta entro il limite complessivo di 16.000 lavoratori.


Con il 31 ottobre 2006 si è conclusa la concreta applicazione nel settore privato di questo specifico contratto.


Fonti – D.Lgs. n. 276/2003; A.I. 11.2.2004; ML circ. n. 31/2004 – Contratto di formazione e lavoro: D.L. 726/1984; L. 407/1990; D.L. 299/1994


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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