Precisati i criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle quote.
L’Inps con
il Messaggio n. 18092 del 8-11-2013 ha
fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarsa
i criteri di adeguamento delle quote di Tfr (trattamento di fine rapporto) in caso di
ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84),
precisazioni condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Nel Messaggio è stato inoltre chiarito come effettuare la valutazione
del momento temporale per il recupero delle quote di trattamento di fine
rapporto da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa
integrazione.
La legge n.
863/84 sui contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs all’articolo
1, c. 5 prevede che per determinare le quote di accantonamento relative al
Tfr bisogna computare l’equivalente della retribuzione alla quale il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro
e che le quote di Tfr relative alla
retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di
lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. Il Messaggio dell’Istituto
precisa che “diversamente da quanto stabilito per la Cigs dall’articolo 2, c.
2, della legge n. 464/1972, in caso di contratti di solidarietà pone in
ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di Tfrconnesse
alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di
lavoro”.
La materia dei contratti di solidarietà difensivi
supportati da Cigs è disciplinata dalla legge n. 863/84. In particolare per
quanto riguarda il Tfr, l’articolo 1, c. 5 prevede che: ai fini della determinazione
delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve
essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro. Mentre, le
quote di Tfr relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della
riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione
guadagni.
Inoltre, con il Messaggio Inps, “diversamente da quanto
stabilito per la Cigs dall’articolo 2, c. 2, della legge n. 464/1972, la normativa in materia di contratti di
solidarietà pone in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote
di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della
riduzione dell’orario di lavoro”.
La legge n. 863/84 non pone quindi la cessazione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di cassa, quale conditio sine qua non per il
rimborso delle quote del Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, pertanto le aziende – che utilizzano
il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento
gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali – possono recuperare le
quote di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla
conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale.
E le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro
l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.
In tal senso si intendono modificate le indicazioni
contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 212.
Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS
assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di Tfr riferite
ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o
ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso.