Gli incentivi per l’occupazione

Con il decreto del 27 settembre 2007 n. 1844 il ministero del Lavoro ha emanato le disposizioni relative al Programma Pari 2007

Il programma è volto a realizzare a livello territoriale le azioni concordate con le Regioni per favorire il re-impiego dei lavoratori svantaggiati (percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati, inoccupati, particolari categorie di lavoratori, quali i giovani, le donne, gli over 50).


Il pacchetto degli incentivi previsti comprende varie misure: a) un voucher formativo finalizzato alla formazione di ognuno dei lavoratori destinatari dell’intervento; b) un bonus a favore delle imprese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, con orario pari o superiore alle 30 ore settimanali; c) un sussidio corrisposto dall’INPS di 450 euro mensili, per un massimo di 10 mesi, ai lavoratori che aderiscono a specifici piani di inserimento o reinserimento lavorativo oppure un incentivo di 4.500 euro ai lavoratori che intendono intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata.


Per favorire ulteriormente l’inserimento lavorativo dei destinatari del P.A.R.I. 2007, è stato inoltre disposto che in caso di assunzione prima della scadenza dei 10 mesi del sussidio, la parte del contributo non ancora corrisposta al lavoratore venga erogata all’azienda.


L’INPS, con la circolare n. 86 del 7 luglio 2009, dirama le istruzioni operative per consentire alle imprese di fruire di quest’ultimo incentivo.


Requisiti per l’incentivo P.A.R.I. 2007 alle aziende
Il riconoscimento dell’incentivo P.A.R.I. 2007 a favore delle aziende è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:


1. L’assunzione deve riguardare di un soggetto titolare del Sussidio P.A.R.I. 2007


Le Regioni che hanno aderito al Progetto (tutte tranne la Valle D’Aosta e del Trentino Alto Adige) hanno individuato e indicato all’INPS, per il tramite di Italia Lavoro S.p.A., i soggetti svantaggiati, destinatari del sussidio. L’assunzione, dunque, deve riguardare uno di questi soggetti.


2. Il contratto deve essere a tempo indeterminato oppure a termine, ma superiore ai 12 mesi Gli incentivi spettano anche all’azienda che aveva già assunto il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi, purché però il contratto a termine venga:



  • trasformato in contatto a tempo indeterminato;



  • oppure prorogato in modo da assicurare al lavoratore svantaggiato un periodo d’impiego che, considerato il precedente rapporto di lavoro, nel complesso sia superiore a 12 mesi.


3. L’orario di lavoro deve essere pari o superiore alle 20 ore settimanali;


4. L’azienda deve aderire al programma di re-impiego redatto dal Centro per l’impiego o analogo servizio competente.


Restituzione del beneficio
L’azienda è tenuta a restituire in tutto o in parte l’incentivo P.A.R.I. 2007 se il rapporto di lavoro cessa nel corso dei primi dodici mesi dall’assunzione a tempo indeterminato oppure dalla proroga del contratto a termine o dalla trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.


Più precisamente verrà restituito:



  • il 100% del beneficio, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo;



  • il 50% del beneficio, nel caso di dimissioni del lavoratore.


Procedura per il riconoscimento dell’incentivo all’azienda
L’azienda che vuole fruire dell’incentivo deve presentare la relativa richiesta alla Direzione territoriale Inps presso cui assolve gli obblighi contributivi e una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio, otterrà dell’importo spettante mediante conguaglio con i contributi.


La richiesta di incentivo va compilata utilizzando il Mod. Rich/incen P.A.R.I. 2007 cod. SC44, disponibile sul sito internet dell’INPS.


La domanda deve essere firmata dal lavoratore assunto, per presa d’atto della conseguente sospensione del sussidio nei suoi confronti e deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:



  • dichiarazione di responsabilità, attestante l’instaurazione, trasformazione o proroga del rapporto di lavoro;



  • dichiarazione di responsabilità, attestante l’adesione al programma di re-impiego ovvero copia dell’atto di adesione sottoscritto presso il centro per l’impiego o altro servizio competente.


Ricevuta la richiesta, verrà verificato:



  • che la durata dichiarata del rapporto di lavoro corrisponda ad una delle tipologie previste (v. sopra);



  • che il lavoratore abbia effettivamente titolo al sussidio.


Se gli accertamenti danno esito positivo, si provvederà a:



  • sospendere il pagamento del sussidio a decorrere dal giorno dell’assunzione/trasformazione/ proroga, dandone comunicazione al lavoratore;



  • calcolare l’importo dell’incentivo residuo spettante all’azienda;



  • autorizzare l’azienda a fruire del beneficio in un’unica soluzione (la comunicazione alla ditta di accoglimento della domanda di incentivo viene fata utilizzando il Mod. Acc/inc P.A.R.I. 2007, allegato alla circolare n. 86/2009).


Le aziende autorizzate alla fruizione dell’incentivo vengono contrassegnate dal codice di autorizzazione “7J”, avente il significato di “aziende che fruiscono dell’incentivo programma P.A.R.I. D.D. n. 1844 del 27 settembre 2007.”


Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al particolare tipo di assunzione effettuata previsti dalla normativa vigente.


Modalità di compilazione del DM10/2
L’incentivo può essere utilizzato dall’azienda in un’unica soluzione, attraverso il sistema delle denunce mensili Mod. DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore.


A tal fine le aziende interessate devono:



  • esporre i dati relativi ai dipendenti in questione


nel quadro “B-C” del Mod. DM10/2


utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente


in uso;



  • riportare nel mese in cui effettuano il conguaglio, in uno dei righi in bianco del quadro “B-C” del Mod. DM10/2, nella casella “n. dipendenti”, il numero dei lavoratori interessati facendolo precedere dal codice “LAPA” avente il significato di “lavoratori programma P.A.R.I. 2007”; nessun dato deve essere riportato nelle caselle “giornate, retribuzioni e somme a debito”;



  • indicare l’importo dell’incentivo spettante nel quadro “D” del Mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “L404” avente il significato di “conguaglio incenti vo programma P.A.R.I. 2007”;



  • per la eventuale restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo rispettivamente per le ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, l’azienda deve indicare l’importo da restituire nel quadro “B-C” del Mod. DM10/2 utilizzando il codice “M119” avente il significato di “restituzione incentivo programma P.A.R.I. 2007”; nessun dato deve essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.


Assunzioni agevolate per i lavoratori in mobilità, cassaintegrati e disoccupati
Le disposizioni normative che incentivano l’occupazione dei lavoratori svantaggiati sono molte e di regola prevedono a favore del datore di lavoro una riduzione degli oneri contributivi e/o l’erogazione diretta di contributi.


Assumere, tenendo conto di queste disposizioni, può comportare agevolazioni economiche interessanti per i datori di lavoro.


In questa prospettiva si fornisce un quadro riepilogativo delle principali ipotesi di assunzioni agevolate contemplate dalla normativa nazionale. L’attenzione è rivolta agli incentivi previsti per favorire l’occupazione dei lavoratori in mobilità, cassintegrati e disoccupati perché sono queste le categorie di soggetti svantaggiati destinate ad aumentare maggiormente nei periodi di crisi economica.


Del resto, non è un caso, che tra i più recenti provvedimenti normativi in materia di incentivi per l’occupazione, diversi riguardino direttamente proprio queste categorie di lavoratori. Così ad esempio, nel corso del 2009:



















  • la legge n. 33/2009 (v. anche INPS circ. n. 60/2009)



ha previsto incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (v. sotto);




  • la circ. INPS n. 46/2009



ha diramato le istruzioni per le agevolazioni relative alle assunzioni di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, del settore dei servizi pubblici essenziali o del settore del trasporto aereo;




  • la nota ML n. 3905/2009



ha fornito precisazioni su possibilità di fruire delle agevolazioni contributive per l’assunzione dalla lista di mobilità in caso di trasferimento d’azienda.



Di seguito si riporta l’elenco dei principali incentivi previsti per l’assunzione delle categorie svantaggiate in esame, suddiviso per tipologia di lavoratori:









































(1) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità



(a) assunti full time, a tempo indeterminato




  • per 18 mesi la contribuzione del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti;



  • al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per un massimo di:


– 12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni;


– 24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni;


– 36 mesi per le aree del Mezzogiorno o nell’ambito delle circoscrizioni in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.



(b) assunti a tempo determinato per un massimo di 12 mesi




  • i datori di lavoro beneficiano per la durata del contratto del versamento


dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti.



(c) assunti a termine e poi trasformati in lavoratori a tempo indeterminato



se nel corso dello svolgimento il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato, viene posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori 12 mesi la sola contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti.


In aggiunta a questa agevolazione, il datore di lavoro, se l’assunzione è full time, usufruirà dell’agevolazione che attribuisce in caso di assunzione a tempo indeterminato, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato ed iscritto nelle liste di mobilità. Tale ultima agevolazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi, elevabile a 24 mesi o a 36 nei casi sopra indicati (v. ipotesi 1a).



(2) Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi, dipendenti di un’impresa beneficiaria della Cigs da almeno 6 mesi



Assunti full time, a tempo indeterminato



il datore di lavoro ha diritto a: uno sgravio contributivo e un contributo mensile.



  • uno sgravio contributivo: per 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti lavoratori;



  • contributo mensile: in misura pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per una durata non superiore a 9 mesi, elevata a 21 mesi nel caso di lavoratore ultracinquantenne, a 33 mesi per il Mezzogiorno e le aree svantaggiate



(3) Lavoratori in Cigs o disoccupati da almeno 24 mesi



Assunti (full time o part-time) a tempo indeterminato




  • il datore di lavoro artigiano oppure che opera nel Mezzogiorno ha diritto per 36 mesi all’azzeramento dei contributi a suo carico;



  • il datore di lavoro non artigiano che opera nel centro-nord ha diritto per 36 mesi a una riduzione del 50% dei contributi a suo carico.



(4) Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga



il datore di lavoro (imprese industriali destinatarie della Cigs con più di 15 dipendenti) che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto e che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991, fruiscono di un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. L’agevolazione in parola è subordinata al possesso del requisito di regolarità contributiva e si aggiunge alle altre misure incentivanti già previste.



(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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