Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 21/E, 17 aprile 2007) ha precisato,
interpretando l’art. 2, comma 72, del D.L. n. 262/2006 (legge n. 286/2006), che
i sostituti d’imposta, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche ai
dipendenti, dovranno calcolare il fringe benefit, derivante dalla concessione
dell’auto ad uso promiscuo, utilizzando il vecchio e più favorevole coefficiente
del 30% (anziché 50%) per la determinazione della percorrenza media alla quale
applicare il costo chilometrico Aci. Il Ministero dell’Economia, una volta
definita la vicenda in sede europea, provvederà a ripristinare definitivamente
il coefficiente del 30%.
La norma
L’art. 2, comma 71, lettera a), del D.L. n. 262/2006 ha modificato, con 1° gennaio 2007 (decorrenza fissata dalla Finanziaria 2007), il coefficiente che determina l’ammontare del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Detta disposizione ha stabilito che il reddito in natura per le auto in uso promiscuo si ottiene applicando il costo chilometrico Aci al 50% (anziché il 30%) della percorrenza media convenzionale di 15.000 chilometri.
Il comma 72 del medesimo articolo 2,D.L. n. 262/2006 ha stabilito che ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previdenti disposizioni più favorevoli.
Detta norma, ha precisato l’Agenzia delle entrate, consente il versamento degli acconti d’imposta secondo le regole previgenti al citato D.L. n. 262/2006, giustificato dalla volontà del legislatore, di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli, qualora l’Italia riceva da parte del Consiglio dell’Unione europea l’autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’Iva per le auto aziendali e delle relative spese (questione che aveva determinato l’innalzamento del valore convenzionale del fringe benefit per reperire le necessarie risorse finanziarie).
L’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che in relazione al versamento dell’acconto delle imposte relative all’anno 2006 e ai periodi successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli.
L’istituto ha altresì precisato che tale previsione agevolativa deve trovare applicazione anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.
Il termine “acconto” (utilizzato dal legislatore) deve quindi intendersi riferito alle ritenute applicate dai sostituti d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.
Pertanto, il sostituto d’imposta deve, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche (2007), applicare la previgente disciplina: percorrenza chilometrica media di 4.500 km – 30% – (anziché 7.500 km – 50%).
Per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, apportata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, tale previsione trova quindi applicazione anche nei confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale (situazione questa che potrebbe determinare sia costi aggiuntivi sia risparmi per l’azienda).
I benefici per i lavoratori L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate determina, naturalmente, anche un beneficio a favore di lavoratori, in particolare questi ultimi avranno:
– una minore ritenuta fiscale;
– una minore trattenuta contributiva.
L’Agenzia delle Entrate con la medesima circolare n. 21/2007, ha precisato che le maggiori ritenute operate nei periodi di paga trascorsi possono essere restituiti ai dipendenti nel corso del 2007 o in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nella certificazione Cud dovrà però essere attestato, oltre al valore del fringe benefit, anche la modalità di valorizzazione.
I vantaggi per le aziende
In attesa della decisione del Consiglio Ue per fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’Iva per gli acquisti dei beni di cui alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19 bis1, del D.P.R. n. 633/1972 (l’8 maggio potrebbe essere approvata da parte del Consiglio Ecofin, la richiesta dell’Italia di ridurre la detraibilità dell’Iva sull’auto al 40% – v. Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2007), e delle relative spese, decisione dopo la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà a riportare definitivamente la misura della percorrenza chilometrica convenzionale, utile alla determinazione del reddito di natura in questione, al 30%. Il passaggio del coefficiente dal 50 al 30% porta degli immediati vantaggi ai datori di lavoro, che concedono auto aziendali in uso promiscuo, in materia di costo del lavoro per l’anno 2007.
La riduzione (sostanziale) del reddito imponibile convenzionale per il dipendente comporta per il datore di lavoro:
– una riduzione della base imponibile contributiva e conseguentemente una riduzione del costo degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi (riportando il costo al livello del 2006);
– una riduzione della retribuzione convenzionale in natura utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, riducendo quindi il costo complessivo dei lavoratori destinatari delle auto per uso promiscuo.
Per meglio comprendere l’incidenza dei predetti vantaggio si veda l’esempio riportato nella tavola.
Esempio: Autovettura | |||
Descrizione evento | Coefficiente 50% | Coefficiente 30% | Differenza (*) |
1. | Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e | Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e | € 4.671,51 – € 2.802,90 = € 1.868,61 |
2. | Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e (4.671,51 – 1.200,00) | Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulta pari a € 1.602,90 (2.802,90 – 1.200,00) | € 3.471,51 – € 1.602,90 = € 1.868,61 |
3. | Non si evidenzia alcun imponibile | Non si evidenzia alcun imponibile | – |
(*) Il – – – – – Totale € |
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)