Fondo rotativo Protocollo di Kyoto: modalità di erogazione dei finanziamenti

Approvata dal ministero dell’Ambiente la disciplina del fondo

È stata approvata, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo per le misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dall’art. 1, commi 1110-1115 della legge 296/07.


Si riporta di seguito l’elenco completo dei soggetti beneficiari, diversamente combinati sulla base delle singole misure di intervento previste:



  • imprese di tutti i settori, comprese le Esco (Società di servizi energetici);



  • persone fisiche;



  • persone giuridiche private, comprese fondazioni e associazioni;



  • soggetti pubblici;



  • condomini, comprendenti almeno 10 unità abitative.


Il Fondo risulta strutturato in 6 Misure:


1. Misura microcogenerazione diffusa: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturalebiomassa;


2. Misura rinnovabili: installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;


3. Misura motori elettrici: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;


4. Misura usi finali: risparmio energetico e incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia;


Dm 25.11.2008, Gu 21.4.2009, n. 92


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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