Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi

La delibera sostituisce la precedente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale

Nella Gu n. 69 del 24 marzo 2009, è stata pubblicata la delibera Cipe 18 dicembre 2008, n. 110 relativa ai criteri e alle modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. La delibera sostituisce la delibera 22/07 dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.


Possono accedere al Fondo le imprese organizzate in forma di società di capitali che si trovino in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria, occupino non meno di 50 dipendenti e non operino nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e della agricoltura. Con la nuova delibera, l’operatività del Fondo è stata estesa in modo generalizzato anche alle medie imprese.


Il Fondo interviene sia ai fini del salvataggio, sia della ristrutturazione.


Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; sono concessi ad imprese che non abbiano presentato istanza giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza e assumono esclusivamente la forma di garanzia statale su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.


Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario per il ripristino della redditività



Del. Cipe 18.12.2008, n. 110, Gu 24.3.2009, n. 69


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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