Fondo di garanzia per le Pmi: le novità

Si moltiplicano le iniziative per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese

Ultimi sei mesi all’insegna delle novità per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale (gruppo Unicredit) per conto dello Stato. Lo strumento, costituito alcuni anni fa, si occupa di controgaranzia e garanzia diretta. La prima a favore dei confidi, la seconda a beneficio del sistema bancario. Lo scopo del Fondo è quello di agevolare indirettamente l’accesso al credito delle Pmi, grazie alla propria attività di controgarante verso il sistema degli organismi di garanzia e il proprio supporto diretto alle banche.

Con l’avvento di Basilea 2 e la crescita, anche conseguente alla crisi, dell’utilizzo dello strumento dei confidi, la valenza del Fondo si è accresciuta, rivestendo un ruolo sempre più determinante nella concessione di credito alle imprese medio piccole. Nel mese di marzo del corrente anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 25 marzo 2009 del Ministro Tremonti che sancisce l’attivazione della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di Garanzia. Il principale effetto della norma pubblicata è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta concesse dal Fondo.

In altre parole, per il principio di sostituzione, le banche e gli intermediari “107” potranno applicare alle esposizioni così garantite la cosiddetta ponderazione zero, risparmiando capitale di vigilanza. A parità di capitale riusciranno quindi a porre in essere un volume superiore di finanziamenti e a rispondere in maniera più adeguata alla forte richiesta di denaro che giunge dal comparto produttivo.


Nel corso dell’estate ha inoltre preso corpo la cosiddetta moratoria dei pagamenti (v. Finanziamenti&credito, 2009, 10, 54) di cui all’avviso comune siglato da Abi, associazioni di categoria e Governo. Lo scopo dell’accordo è quello di consentire alle piccole e medie imprese di sospendere, a certe condizioni, per un periodo di 12 mesi, il pagamento delle quote di capitale dei prestiti sottoscritti con il sistema bancario.

Siccome molti dei finanziamenti in oggetto sono assistiti da garanzia consortile e a caduta, dalla controgaranzia del Fondo per le Pmi, nasceva l’esigenza che il Fondo si adeguasse alla nuova situazione, concedendo il proprio assenso alla moratoria e quindi all’allungamento dei debiti (e quindi dilatando la durata delle proprie controgaranzie) per ulteriori dodici mesi. Il 2 ottobre, con apposita circolare (n. 560) il gestore del Fondo (Mediocredito appunto) ha comunicato l’adozione da parte del Comitato di Gestione del Fondo della delibera riguardante le comunicazioni che i soggetti richiedenti sono tenuti a trasmettere a Mcc nei casi nei quali sia variata la durata dell’operazione garantita dal fondo a seguito dell’applicazione dell’accordo c.d. avviso comune.

Le comunicazioni in questione devono essere trasmesse al gestore entro sei mesi dalla data dell’atto di sospensione/allungamento dei pagamenti/scadenze. La proroga della scadenza della garanzia è concessa senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato, senza versamenti di commissioni aggiuntive e senza che Mcc ne rilasci comunicazione formale.



Ponderazione zero…
L’avvento di Basilea 2 ha creato nel mondo della garanzia un piccolo terremoto, riconoscendo per la prima volta la valenza di alcune tipologie di garanzia consortile, precedentemente ignorate relativamente all’impatto sul patrimonio di vigilanza dell’istituto bancario garantito. Antecedentemente, tali garanzie ricoprivano infatti esclusivamente un ruolo importante in termini di ammortizzatore delle perdite bancarie. Se il confidi era un buon pagatore, detenere la sua garanzia, per la banca significava ridurre le perdite in caso di default del debitore principale, cioè dell’azienda affidata.

Ma nessun riflesso esercitavano sul patrimonio di vigilanza che la banca doveva detenere in funzione del volume di affidamenti concessi. Le garanzie consortili non permettevano di abbassare la quantità di patrimonio di vigilanza. Adesso non sarà più così. I confidi che, superando l’asticella dei 75 milioni di euro di volume di attività finanziaria, andranno ad iscriversi (obbligatoriamente) all’art. 107 Tub come intermediari vigilati da Banca d’Italia, in quanto sottoposti a vigilanza equivalente a quella delle banche, potranno trasmettere agli istituti che utilizzano le loro garanzie a prima richiesta (cioè immediatamente escutibili a semplice richiesta della banca) una ponderazione del 20%. In sostanza, mentre prima la banca doveva accantonare a patrimonio di vigilanza l’8% degli impieghi ponderati al 100%, indipendentemente dalla presenza di garanzia consortile o meno, adesso accantonerà l’8% degli impieghi ponderati al 20% in presenza del suddetto collaterale. Ipotizzando un finanziamento di 100 euro, garantito al 50% dal confidi, precedentemente a Basilea 2, l’istituto avrebbe dovuto accantonare 8 euro a patrimonio di vigilanza, adesso gli necessiteranno invece soltanto 4,8 euro, così calcolati:





  • Impieghi totali (Finanziamento) 100 euro



  • Garanzia (50%) 50 euro



  • Impieghi non garantiti 50 euro



  • Ponderazione impieghi


1. per la parte garantita (solo sulla parte garantita) (50X20%)= 10 euro


2. per la parte non garantita (50X100%)= 50



  • Impieghi ponderati totali (50+10)=60 euro



  • Patrimonio di vigilanza (60X8%)= 4,8 euro




In questo contesto si innesta l’innovazione apportata al Fondo di Garanzia per le Pmi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 99 del 30 aprile 2009) del Decreto del Ministro Tremonti il fondo in questione beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato, vale a dire che in caso di inadempimento nel pagamento di un’obbligazione da parte del fondo, lo Stato pagherà per lui. Effetto immediato della norma è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta concesse dal Fondo a partire da tale data. Il discorso vale esclusivamente per le obbligazioni di garanzia emesse dal Fondo (garanzia diretta e controgaranzia) “a prima richiesta”, garanzie immediatamente escutibili a semplice richiesta del garantito.

Non vale viceversa per le obbligazioni di garanzia di natura sussidiaria, quelle cioè che possono entrare in gioco soltanto una volta che tutte le azioni di recupero sul debitore principale non abbiano portato alcun frutto. Grazie al cosiddetto “principio di sostituzione” le banche e gli intermediari “107” (i confidi prossimi venturi) potranno applicare alle loro esposizioni così garantite la cosiddetta ponderazione zero. Ciò significa che a fronte di finanziamenti e di garanzie beneficiate dall’intervento del Fondo di Garanzia essi non dovranno di fatto procedere ad accantonamenti in termine di patrimonio di vigilanza.

Con gli stessi denari riusciranno così a porre in essere un numero superiore di finanziamenti/garanzie, con beneficio per l’intero tessuto produttivo nazionale, che dovrebbe vedere aumentato lo stock di credito. Questo perché sul piano della disciplina prudenziale emanata da Banca d’Italia, la controgaranzia/garanzia diretta del Fondo è qualificabile tra le forme di protezione del credito di tipo personale come una controgaranzia rilasciata da uno Stato sovrano.


Riprendendo l’esempio di prima, ipotizziamo che l’azienda A richieda un finanziamento alla banca di 100 euro, che la banca si garantisca al 50% tramite una garanzia consortile di un confidi 107 (garanzia 50 euro) e che tale confidi si controgarantisca per il 90% (misura massima consentita) al Fondo di Garanzia per le Pmi (controgaranzia del Fondo 45 euro, ovvero il 90% della garanzia da 50 euro). Ecco lo sviluppo del calcolo:





  • Impieghi totali (Finanziamento) 100 euro



  • Garanzia (50%) 50 euro



  • Controgaranzia del Fondo (90% del 50%) 45 euro



  • Impieghi non garantiti 50 euro



  • Ponderazione impieghi


1. per la parte garantita dal Confidi




(il 10% non coperto dalla controgaranzia del fondo) (5X20%)= 1 euro




2. per la parte contro garantita da Fondo (45X0%)=0


3. per la parte non garantita (50X100%)= 50



  • Impieghi ponderati totali (50+1)=51 euro



  • Patrimonio di vigilanza (51X8%)= 4,08 euro




Alla banca basterà detenere un patrimonio di vigilanza di 4 euro, a fronte di 100 euro di impieghi. Se il Fondo non mantenesse la caratteristica della ponderazione zero, la banca, con il solo intervento del confidi dovrebbe mantenere un patrimonio di 5 euro. Se poi la banca non utilizzasse nemmeno lo strumento consortile dovrebbe accantonare l’8% di 100, cioè 8 euro. Stessi impieghi doppio capitale!


Anche per il confidi vigilato la ponderazione zero rappresenta una grossa boccata d’ossigeno, perché gli permette, a fronte di garanzie emesse, di accantonare meno.


I confidi sono tenuti a detenere un coefficiente di solvibilità del 6%, anziché dell’8% come previsto per gli istituti di credito. A fronte di una garanzia di 50 euro, il confidi dovrebbe accantonare il 6%, cioè 3 euro. Se utilizza la controgaranzia al 90% del fondo accantonerà invece soltanto 0,3 euro! Un decimo! Di seguito il calcolo:




Garanzia 50 euro


Controgaranzia (50X90%) 45 euro


Ponderazione garanzia esclusa (5X6%)= 0,3 euro


Ponderazione garanzia coperta dalla controgaranzia (45X0%)= 0


Patrimonio di vigilanza 0,3 euro




Dopo l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato, verificatasi in caso di inadempimento del Fondo, lo Stato ovviamente è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale. Sarà il gestore del fondo, in nome e per conto dello Stato, a curare le procedure di recupero.


La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l’intervento di garanzia sia stato formalmente negato da parte del Fondo a causa della presenza di una o più condizioni di inefficacia.




Moratoria
È stata emanata la circolare Unicredit Mediocredito Centrale n. 560 del 2 ottobre 2009, con la quale il gestore (Mcc), con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia, comunica l’adozione da parte del Comitato di Gestione del Fondo (cioè dell’organo a cui è demandata la concessione o meno della garanzia del Fondo) della delibera riguardante le comunicazioni che i soggetti richiedenti (banche e confidi) sono tenuti a trasmettere a Mcc nei casi nei quali sia variata la durata dell’operazione garantita dal Fondo a seguito dell’applicazione dell’accordo c.d. “Avviso Comune”.

Le comunicazioni in questione devono essere trasmesse al gestore entro sei mesi dalla data dell’atto di sospensione/allungamento dei pagamenti/scadenze. La proroga della scadenza della garanzia è concessa senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato, senza versamenti di commissioni aggiuntive e senza che Mcc ne rilasci di comunicazioni formali. Non più quindi una valutazione di merito o un onere accessorio per i confidi e le banche, ma una procedura automatizzata che prevede l’accoglimento delle istanze di allungamento senza ulteriori indugi. Non poteva essere altrimenti, visto che la moratoria è stata “sponsorizzata” dal Governo e il Fondo di Garanzia è espressione dello Stato.

Spingere sulla moratoria da un lato e poi frenarne gli effetti a causa della burocrazia del Fondo sarebbe stato assurdo. Moltissimi finanziamenti oggetto della moratoria, godono infatti della garanzia consortile e della controgaranzia del Fondo. Se quest’ultimo non avesse provveduto a creare una sorta di corsia preferenziale ad assenso automatico, le banche per concedere la moratoria avrebbero dovuto aspettare l’assenso dei confidi, che a loro volta, per non perdere la controgaranzia del fondo, avrebbero dovuto attendere l’ok del Fondo… Con conseguente dilatazione dei tempi di risposta all’impresa, sicuramente non in sintonia con lo spirito dell’avviso comune.


Le comunicazioni al Fondo dovranno, come già detto, essere trasmesse entro sei mesi dalla data dell’atto di sospensione/allungamento dei pagamenti/scadenze. La trasmissione dell’apposito modulo può per ora avvenire esclusivamente a mezzo raccomanda A.R. o a mezzo fax, ma è in fase di implementazione una modifica dei sistemi informatici che consentirà a breve di presentare comunicazione della variazione della durata tramite la piattaforma web.





Riferimenti normativi
Artt. 2, comma 100, lett. a, legge 23.12.1996 n. 662


Dm 25.03.2009, Gu 30.04.2009 n. 99


Comunicazione Banca d’Italia, dd 3.08.2009


Circolare Unicredit Mcc 2.10.2009 n. 560




(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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